Enciclopedia giuridica

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Detenzione

Consiste nell’avere una cosa nella propria materiale disponibilità (corpus possessionis), come abitare un appartamento, coltivare un fondo, fare uso di un veicolo. Differisce dal possesso (v.) perche´ occorre, per essere possessore, anche l’animo o l’intenzione di possedere (animus possidendi), ossia l’intenzione di comportarsi come proprietario della cosa (o, nel possesso di altri diritti reali, come usufruttuario, come superficiario ecc.). Non è possessore, bensì detentore, chi abbia il godimento della cosa per un titolo (ad esempio, per contratto di locazione, o di affitto o di noleggio o di comodato) che implichi riconoscimento dell’altruità della cosa. Ma non è neppure detentore chi ne abbia il godimento solo provvisorio, come nel caso della locazione di camere d’albergo: la detenzione è il corpus possessionis, il potere di fatto sulla cosa idoneo a costituire l’elemento materiale del possesso; e il corpus possessionis manca nella fruizione temporanea della cosa. Per la detenzione si impone una classificazione, resa necessaria dal fatto che l’art. 1168, comma 2o, c.c., concede l’azione di spoglio al detentore della cosa, tranne il caso che lb´ ia per ragioni di servizio o di ospitalità . Si può detenere la cosa altrui: a) nel proprio interesse (cosiddetta detenzione qualificata o autonoma), come nel caso del conduttore e dell’affittuario; b) nell’interesse altrui, cioè per ragioni di servizio: è il caso della detenzione, da parte del lavoratore, degli strumenti di lavoro appartenenti al datore di lavoro; c) per ragioni di ospitalità : la categoria è di dubbia consistenza, dal momento che l’ospite occasionale non è neppure detentore, mentre i familiari conviventi del locatario, un tempo qualificati come detentori per ragioni di ospitalità , sono oggi considerati quali codetentori. Si può possedere in due modi: o direttamente, detenendo la cosa con l’animo di considerarla propria; oppure indirettamente (cosiddetto possesso mediato), per mezzo di altri che ne abbia la detenzione (art. 1140, comma 2o, c.c.) o un possesso minore (possesso di enfiteusi, di usufrutto ecc.). E in questa seconda situazione può trovarsi sia il proprietario possessore sia il possessore non proprietario, come colui che si arroghi di fatto i diritti del proprietario e riscuota dal detentore i canoni di locazione, riceva dall’enfiteuta i relativi canoni e così via. Una medesima cosa può essere oggetto, da parte di soggetti diversi, di possesso pieno (mediato), di possesso minore e, ove, ad esempio, l’usufruttuario abbia locato, di detenzione. Ulteriore problema è se sia ammissibile una detenzione indiretta o mediata, come nel caso in cui il locatario abbia dato la cosa in sublocazione. La giurisprudenza è orientata in senso negativo. V. anche azione, detenzione di reintegrazione.

detenzione domiciliare: è una pena sostitutiva (v. pena, detenzione sostitutiva) prevista dall’ordinamento penitenziario, incidente sulla fase esecutiva della pena detentiva, e consistente nell’espiazione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di pubblica cura o di assistenza. Essa è ammessa nei casi in cui la pena della reclusione non superi un limite stabilito dalla legge, se si tratta della pena dell’ arresto (v.), se il condannato sia persona incinta o persona che versa in gravi condizioni di salute, per le persone che hanno meno di ventuno anni di età e per coloro che hanno più di sessantacinque anni.


Desuetudine      |      Detrazioni


 
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