Enciclopedia giuridica

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Conduttore

V. locazione.

obbligazioni del conduttore: il conduttore è obbligato: 1) a prendere in consegna la cosa ed a servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia per l’uso stabilito nel contratto (art. 1587 n. 1 c.c.). Il che implica l’obbligazione del conduttore di custodire con diligenza la cosa e di vigilare sulla sua integrità , in vista della sua restituzione al termine della locazione. Se la cosa ricevuta in locazione perisce o subisce deterioramento, il conduttore ne risponde, a meno che non provi che il perimento o il deterioramento è dovuto a causa a lui non imputabile (art. 1588 c.c.). Non risponde, ovviamente, del perimento o del deperimento dovuto a vetustà (art. 1590, comma 3o, c.c.), ossia al logoramento derivante dal tempo. Se apporta miglioramenti alla cosa (ad esempio, rifà i pavimenti dell’appartamento), non ha diritto a farsi indennizzare dal locatore (può però opporre il loro valore in compensazione dei deterioramenti); se esegue addizioni, ossia aggiunte, e queste sono separabili dalla cosa (ad esempio, ha installato nell’appartamento un impianto di riscaldamento), potrà toglierle alla fine della locazione, salvo che il locatore non preferisca tenerle, pagando la minor somma fra il valore e la spesa; se non sono separabili (ad esempio, ha costruito un nuovo muro di cinta intorno alla villa), vale la stessa norma prevista per i miglioramenti (artt. 1592 – 93 c.c.); 2) a dare il corrispettivo nei termini stabiliti (art. 1587 n. 2 c.c.). Questo consiste in una somma di danaro commisurata, di regola, alla durata del godimento della cosa: tot all’anno o al mese per gli immobili o per le macchine industriali o d’ufficio; tot al giorno per le camere d’albergo; tot al giorno più tot al chilometro per le automobili e così via. I corrispettivi determinati ad anno o a mese vengono corrisposti periodicamente (ogni anno, ogni mese) ed assumono, comunemente, il nome di canoni; gli altri sono dati, generalmente, al termine del contratto; 3) a restituire la cosa al termine della locazione nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso (art. 1590 c.c.). Se la restituisce in ritardo, dovrà dare il corrispettivo anche per il periodo del ritardo, salvo l’obbligo di risarcire al locatore il maggior danno (art. 1591 c.c.), consistente qui nel più alto prezzo che il locatore avrebbe ottenuto, nelle mutate condizioni di mercato, da altro conduttore.


Condotta      |      Confederazione di Stati


 
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