noleggio della nave:  è  il contratto con  il quale  l’armatore di una  nave,  detto noleggiante, si obbliga,  verso  corrispettivo, detto  nolo,  a compiere  con  una nave  determinata uno  o più  viaggi prestabiliti oppure tutti  i viaggi che, entro  un  periodo di tempo,  gli ordina  il noleggiatore (artt.  384 ss. c. nav.). Il contratto ha  per  oggetto  l’utilizzazione  della  nave  altrui  già  equipaggiata e viaggiante  sotto  il nome  e la responsabilità  dell’armatore. Ev  causalmente simile all’appalto:  l’armatore si obbliga  a prestare un  servizio  al noleggiatore con  organizzazione dei mezzi necessari  e gestione  a proprio rischio.  Il noleggiatore è , normalmente, un  vettore che esercita  un’impresa di trasporti marittimi  con  navi  da  altri  armate;  spesso,  però , il noleggiatore è  solo  il proprietario delle  merci  trasportate. Nel  contratto di noleggio, la nave viaggia sotto  il nome  e la responsabilità  dell’armatore noleggiante, il quale risponde verso  i terzi  dei danni  cagionati  dalla  navigazione. Il noleggiatore ha  diritto,  invece,  all’impiego  commerciale della  nave,  cioè  l’utilizzazione  di questa  per  il trasporto di merci:  pertanto, egli ha  il potere di impartire istruzioni  al comandante della  nave  (v. comandante, noleggio della nave),  che resta dipendente dall’armatore, sulle modalità  dell’impiego  commerciale della nave  e risponde delle  obbligazioni  assunte  dal comandante in dipendenza dalle  operazioni commerciali. Figura  corrispondente sussiste  nel trasporto aereo:  l’esercente (v.) si obbliga,  verso  corrispettivo, a viaggiare  per  conto  di un  noleggiatore.  
 noleggio di aeromobile:  il noleggio noleggio è  un  contratto con  il quale  l’esercente, in corrispettivo del nolo  pattuito, si obbliga  a compiere  con  un aeromobile  (v.)  determinato uno  o più  viaggi prestabiliti, ovvero  entro  un  periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle  condizioni  stabilite  dal contratto o dagli  usi (artt.  938, 384 c. nav.).  Per  il noleggio noleggio, come  per  il contratto di locazione  di aeromobile (v. locazione,  noleggio di aeromobile)  il legislatore  ha  rinviato  la disciplina  dell’istituto alle  stesse  norme  predisposte per  il noleggio di nave  (v. noleggio della nave)  (artt.  da  384 a 395 c. nav.);  il contratto di noleggio noleggio dovrà  avere  la forma  scritta  ad  probationem (v. forma,  noleggio scritta ad probationem). Nella  prassi,  similmente a quanto avviene  in molti  casi nei charterparty  (v.) marittimi
 ,   l’esercente, nella  propria veste  di performing carrier  (v. carrier, performing noleggio), provvede  ad  emettere i biglietti  di passaggio.  Alla  sua  responsabilità  si affianca  quella  del noleggiatore, normalmente un’agenzia  di viaggio (v.),  che assume  di fronte  ai passeggeri il ruolo  di contracting carrier  (v. carrier, contracting  noleggio). Analogamente è stato  inquadrato nel contratto di trasporto quel  rapporto meglio  noto  con l’espressione flight operating agreements, con  il quale  una  compagnia si obbliga,  per  conto  di altra  compagnia (charterer) che serve  talune  linee,  a compiere  su tali  linee  un  certo  numero di viaggi. In  questo  caso  i rischi del trasporto vengono  ripartiti  tra  le due  compagnie.  Il charterer emetterà  il biglietto  di passaggio;  mentre il rapporto che sorge  con  la compagnia aerea tenuta a compiere  i viaggi è  stato  inquadrato nella  disciplina  del contratto di  trasporto, quello  che si instaura tra  i passeggeri  ed  il charterer è  stato definito  come  subtrasporto 		
			
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