Enciclopedia giuridica

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Aeromobile

Macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro (art. 743 c. nav.). Sono qualificati aeromobili di Stato quelli militari e quelli, di proprietà statale, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta e ad altri servizi di stato. Tutti gli altri aeromobili, di proprietà pubblica o privata, sono qualificati come aeromobili privati ed assoggettati alle disposizioni del codice della navigazione, in base alle quali vengono ricondotti alla categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri. In relazione al loro impiego, gli aeromobili privati si distinguono in aeromobili da trasporto pubblico, destinati a trasportare persone o cose, aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi industriali e commerciali ed aeromobili da turismo, destinati a scopi diversi da quelli indicati.

bandiera dell’aeromobile: contrassegno distintivo dell’aeromobile, espressione del collegamento formale tra l’aeromobile e lo Stato che procede alla sua immatricolazione nei propri registri nazionali. Detto collegamento viene preso in considerazione dall’ordinamento statale, ai fini dell’applicazione della legge di quello Stato all’aeromobile in quanto bene materiale o ambito di attività e, quindi, per la disciplina dei rapporti privatistici e pubblicistici ad esso inerenti; mentre, l’ordinamento internazionale lo prende in considerazione ai fini dell’attribuzione della nazionalità e, conseguentemente, della sottoposizione di esso, inteso come comunità umana installata a bordo, al potere di governo esclusivo di un determinato Stato. La bandiera e, quindi, la nazionalità costituisce il presupposto indispensabile per il godimento della libertà di navigazione aerea da parte dell’aeromobile. V. anche nazionalità ; Stato di bandiera.

aeromobile di Stato: aeromobile che esplica una funzione di potere statale, indipendentemente dalla proprietà o dal servizio effettuato, in quanto l’ordinamento internazionale, sia generale che convenzionale, intende proteggere il proprio potere statale da interferenze di qualsiasi natura, sottoponendo tale categoria ad un regime giuridico più restrittivo. Sono ricompresi nella categoria: gli aeromobili utilizzati nei servizi militari, doganali o di polizia e ad essi non si applica la Convenzione di Chicago del 1944, sull’aviazione civile internazionale che si limita a disciplinare i soli aeromobili civili. L’art. 31 della Convenzione di Parigi del 1919, definiva aeromobile militare in tempo di pace ogni aeromobile comandato da un militare preordinato a questo effetto. Negli spazi liberi, gode di una immunità assoluta da qualsiasi atto di coercizione materiale da parte di Stati diversi da quello di immatricolazione e, a sua volta, non può esercitare atti siffatti rispetto ad altri aeromobili di Stato, salvo in ipotesi eccezionali di difesa del territorio nazionale. Ulteriori limiti al principio della libertà di navigazione negli spazi liberi sono imposti in caso di guerra, a favore degli aeromobili militari dei belligeranti. L’accesso degli aeromobili militari stranieri agli aeroporti o allo spazio aereo territoriale di uno Stato è sottoposto ad un regime speciale che consente allo Stato territoriale di vietare o di condizionare l’accesso o di discriminare tra le bandiere. L’art. 3 della Convenzione di Chicago del 1944, sull’aviazione civile internazionale, prevede a tale fine un’autorizzazione espressa mediante un accordo speciale.

dirottamento di aeromobile: v. pirateria aerea.

immatricolazione di aeromobile: procedimento mediante il quale si procede alla registrazione di un aeromobile in genere nel registro aeronautico nazionale che, per quanto riguarda l’Italia, è tenuto presso il Ministero dei trasporti. Costituisce il presupposto dell’attribuzione della bandiera e sul piano internazionale del godimento della libertà di navigazione. L’immatricolazione avviene solitamente su base nazionale; essa può tuttavia essere determinata anche su base comune o su base internazionale. Nel primo caso, si tratta di una immatricolazione iscritta in un registro non nazionale, istituito dagli Stati membri di un organismo internazionale di esercizio rispetto agli aeromobili da essi esercitati. Nel secondo caso, si tratta della immatricolazione in un registro tenuto da una organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica rispetto agli aeromobili da essa direttamente esercitati.

navigazione di aeromobile: v. navigazione, aeromobile aerea.

nazionalità dell’aeromobile: esprime l’esistenza di un collegamento formale tra l’aeromobile ed un determinato Stato che ha proceduto all’immatricolazione dell’aeromobile nei propri registri nazionali. Costituisce il presupposto indispensabile per il godimento della libertà di navigazione sia negli spazi liberi, sia, nei limiti in cui essa è concessa, negli spazi sottoposti alla sovranità di altri Stati, permettendo di sottoporre la comunità viaggiante su di esso installata al potere di governo esclusivo di un determinato Stato e la sottrazione di essa al concorrente eguale potere di tutti gli altri. Accanto alla nazionalità , come collegamento formale, è necessaria la esistenza di un collegamento sostanziale o genuine link che, per l’ordinamento internazionale è individuale sia nell’interesse preminente impegnato dallo Stato nella vita e nelle attività della comunità viaggiante che nell’esistenza di un’effettiva capacità di governo dell’aeromobile da parte dello Stato stesso, al fine della individuazione del soggetto responsabile a livello internazionale delle attività poste in essere. Nel caso di aeromobili con due o più nazionalità conferite da due o più ordinamenti nazionali, il diritto internazionale generale riconosce la sola nazionalità di quello Stato con il quale la comunità viaggiante presenti il collegamento sostanziale più intenso. Norme particolareggiate sono dettate poi in materia dalla Convenzione di Chicago del 1944, sull’aviazione civile internazionale, la quale determina tra l’altro le condizioni di applicazione delle disposizioni della Convenzione sulla nazionalità agli aeromobili impiegati dalle aziende internazionali di esercizio, successivamente individuati in aeromobili non immatricolati su base nazionale, bensì su base comune o internazionale. V. anche bandiera.

aeromobile nel diritto internazionale: apparecchio in grado di sostenersi nell’atmosfera grazie alle reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria sulla superficie terrestre. La Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, sull’aviazione civile internazionale, distingue da un canto gli aerostati (palloni e dirigibili) e dall’altro le aerodine: alianti, cervi volanti, aeroplani, gli autogiri, gli elicotteri e gli ornitotteri, a seconda delle loro caratteristiche tecniche. In base alla funzione esplicata, l’ordinamento internazionale distingue tra aeromobili di stato o militari e aeromobili privati o civili, sottoponendo gli stessi a diversi regime giuridici. V. anche navigazione, aeromobile aerea.

aeromobile privato: aeromobile che persegue fini in senso lato economici, indipendentemente dalla proprietà che può essere anche statale e dal servizio effettuato che può essere anche pubblico. La Convenzione di Chicago del 1944, sull’aviazione civile internazionale definisce come aeromobili privati tutti quelli che non rientrano nella categoria degli aeromobili di Stato: quelli utilizzati in servizi militari, doganali o di polizia. Per deduzione, deve essere considerato civile o privato ogni altro aeromobile: postale, di soccorso, di esplorazione ecc..


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