Enciclopedia giuridica

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Pirateria

Per pirateria si intende l’insieme di atti di depredazione e spoliazione a danno di una nave e/o del suo carico. Alla stessa fattispecie appartengono gli eventuali atti di violenza, commessi a scopo di depredazione, nei confronti delle persone imbarcate sulla nave. A carico del comandante o dell’ufficiale di nave che commette questo reato è prevista, in base all’art. 1135 c. nav., una pena detentiva che va da dieci a venti anni; per gli altri componenti dell’equipaggio la pena è diminuita in misura non superiore ad un terzo; per gli estranei la stessa è ridotta fino alla metà . Al fine precipuo di reprimere le attività di pirateria è stato previsto come delitto il fatto che una nave trasporti abusivamente delle armi senza essere munita delle necessarie carte di bordo (art. 1136 c. nav.).

pirateria aerea: rientrano nella definizione ampia di pirateria le seguenti fattispecie: a) atti violenti compiuti a bordo di un aeromobili e diretti contro un altro e diverso aeromobile in volo o fermo alla superficie che configurano la pirateria in senso tecnico. A questa categoria fa riferimento l’art. 15 della Convenzione di Ginevra, del 1958, sull’alto mare; b) atti violenti compiuti a terra e diretti contro un aeromobile in volo o fermo alla superficie del suolo, o contro installazioni e servizi posti a terra, che costituiscono atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile in quanto attacchi armati od atti di sabotaggio diretti contro i mezzi, le installazioni ed i servizi dell’aviazione civile. A questa categoria fa riferimento la Convenzione di Montreal, del 1971, sugli atti illecito contro la sicurezza dell’aviazione civile internazionale; c) atti violenti compiuti a bordo di un aeromobile in volo e diretti a provocare la cattura ed il dirottamento dell’aeromobile stesso a bordo del quale l’atto viene posto in essere, compiuti da ogni persona che, a bordo di un aeromobile in volo, illecitamente o mediante minaccia di violenza, ne ostacoli l’esercizio, si impadronisca dell’aeromobile stesso o ne eserciti il controllo, o tenti di commettere uno di questi atti. A questa categoria fanno riferimento: la Convenzione di Tokio del 1963 sugli atti illeciti commessi a bordo di aeromobili; la Convenzione dell’Aja, del 1970, sulla cattura illecita di aeromobili.

pirateria marittima: atti di violenza a fini egoistici compiuti dall’equipaggio di una nave ai danni di altra nave. Circa le attività che si configurano come atti di pirateria la dottrina ha classificato come tali, tutti quei fatti che, per quanto classificabili come pirateria in base a norme interne od anche a norme poste in trattati internazionali, non potevano farsi rientrare nella fattispecie prevista dalla regola di diritto internazionale generale. La più antica configurazione della pirateria pirateria riduceva quest’ultima alla violenza in alto mare da parte di una nave privata contro un’altra nave: violenza non autorizzata dallo Stato di cui la nave avesse la nazionalità ed esercitata con intenti di depredazione. Tale configurazione è stata via via progressivamente ampliata soprattutto con il contributo della dottrina e della prassi. In merito, la Convenzione di Ginevra, del 1958, sull’alto mare si occupa della pirateria negli artt. da 14 a 21 ed all’art. 15 precisa che costituiscono pirateria pirateria i seguenti atti: 1) Qualsiasi atto illegittimo di violenza, di detenzione o qualsiasi depredazione, compiuti per scopi personali da parte dell’equipaggio o dei passeggeri di una nave privata o di un aeromobile privato, e diretti: a) contro un’altra nave o aeromobile in alto mare o contro persone o beni a bordo di essi; b) contro una nave o un aeromobile, delle persone o dei beni in un territorio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato. 2) Qualsiasi atto di partecipazione volontaria all’utilizzazione di una nave o di un aeromobile quando colui che lo compie è a conoscenza di fatti che conferiscono a questa nave o a questo aeromobile il carattere di nave od aeromobile pirata. 3) Qualsiasi azione avente per scopo di incitare a commettere degli atti definiti ai commi 1o e 2o del presente articolo, ovvero intrapresa con l’intenzione di facilitarli. Tale definizione è ripresa quasi testualmente dall’art. 101 della Convenzione di Montego Bay, del 1982, sul diritto del mare. Le attività precedentemente menzionate costituiscono pirateria pirateria ai sensi del diritto internazionale soltanto in quanto compiute a mezzo di navi od aeromobili privati ovvero a mezzo di navi o di aeromobili di Stato i cui equipaggi si fossero ammutinati. Il diritto internazionale facoltizza tutti gli Stati a reprimere i comportamenti contrari alla norma che vieta alle navi di compiere atti di violenza su altre navi, rimuovendo i limiti all’esercizio del potere sovrano di essi, in applicazione del principio dell’universalità della giurisdizione penale e consentendo la visita e la cattura di navi pirate in alto mare a Stati diversi da quello della bandiera e la successiva condanna degli individui rei mediante l’applicazione della giurisdizione penale dello Stato attore. Dal punto di vista del diritto internazionale generale, la rilevanza giuridica della pirateria si ha, quindi, solamente in quanto gli atti qualificabili come atti di pirateria pirateria siano stati compiuti o si compiano in alto mare o, comunque, in luoghi rispetto ai quali non si affermi ne´ si irradi la sovranità territoriale di alcun membro della società internazionale. Gli atti di pirateria compiuti nelle acque territoriali entro la sfera di un singolo Stato, sono e restano atti che impegnano soltanto l’azione oltre che l’eventuale responsabilità di questo Stato per la loro prevenzione e repressione.


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