Enciclopedia giuridica

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Bandiera

Drappo di uno o più colori che individua uno Stato. Per ciò che riguarda l’Italia, la bandiera nazionale è individuata nelle sue caratteristiche dall’art. 12 della Costituzione, per motivi di identità internazionale e per evitare che maggioranze politiche possano introdurvi modificazioni attinenti a propri simboli ideologici. Da un punto di vista internazionalistico, viene presa in considerazione in relazione al c.d. abuso della bandiera (regolamentazione del diritto di una nave a battere la bandiera, spettante allo Stato cui la nave appartiene) ed al c.d. Stato della bandiera (principio secondo cui ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato del quale ha la nazionalità ). V. anche aeromobile; nave; navigazione, bandiera aerea; navigazione, bandiera marittima.

bandiera di comodo: nazionalità attribuita a nave interamente di proprietà straniera o appartenente a soggetto la cui attività non è suscettibile di controllo da uno Stato che non esige un legame sostanziale tra la nave e lo Stato stesso, come avviene, ad esempio, nel caso di Liberia o Panama.

dismissione di bandiera: procedimento che si apre nel caso di perdita dei requisiti di nazionalità della nave e dell’aeromobile e si concreta nell’autorizzazione alla cancellazione dai registri di iscrizione. Tale istituto, disciplinato dagli artt. 156, 157 e 1184 c. nav. (ove vengono previste talune sanzioni per le ipotesi di inosservanze relative alla dismissione della bandiera della nave e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell’aeromobile) opera nei casi di alienazione a stranieri del bene, perdita della nazionalità del proprietario dello stesso, successione e aggiudicazione a uno straniero, ed infine di eccedenza di quote in proprietà di stranieri rispetto ai limiti massimi previsti dal c. nav..

bandiera italiana: la bandiera rappresenta il certificato di identità internazionale di uno Stato ed è manifestazione della sovranità territoriale dello stesso. La bandiera della Repubblica italiana è il tricolore verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (art. 12 Cost.). L’inserimento in Costituzione di un tale tipo di disposizione garantisce che l’emblema della nazione non venga mutato da una determinata (e semplice) maggioranza politica, che potrebbe aggiungere o sostituire ad essa i simboli della propria ideologia.

bandiera ombra: utilizzazione della bandiera di uno Stato da parte di una nave in mancanza del requisito del collegamento effettivo (genuine link) tra lo Stato della bandiera e la nave stessa. Alcuni Stati, infatti, prescindono da qualsiasi collegamento sostanziale, riconoscendo a navi appartenenti a qualsiasi nazionalità la possibilità di battere la propria bandiera sulla base di semplici formalità amministrative. Si ricorre generalmente a tale espediente per sottrarre la nave ai controlli fiscali vigenti nello Stato di appartenenza della nave stessa. Le navi battenti più di una bandiera sono considerate prive di nazionalità ( v. l’art. 6, § 2 della Convenzione di Ginevra del 1958, sull’Alto mare e l’art. 92, n. 2, della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul Diritto del Mare). V. anche nave; navigazione, bandiera marittima.


Bande di frequenza      |      Bank’s blanket bond (Bbb)


 
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