Enciclopedia giuridica

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Straniero



ammissione ed espulsione dello straniero: nel diritto internazionale consuetudinario, vigendo pienamente la norma sulla sovranità territoriale, non esiste alcun obbligo internazionale in capo agli Stati relativamente all’ammissione di cittadini stranieri sul proprio territorio. Pertanto, ciascuno Stato resta pienamente libero nello stabilire e gestire la propria politica nel campo dell’immigrazione o, ad esempio, nell’ordinare a uno o più stranieri di abbandonare il proprio territorio. Quanto all’espulsione si ritiene che la sua legittimità sia condizionata all’esistenza di ragioni di necessità , di ordine pubblico, di conservazione dello Stato ecc.; inoltre l’espulsione deve avvenire con modalità che non risultino oltraggiose nei confronti dello straniero, assegnando ad esso un lasso di tempo sufficiente per abbandonare il Paese. Queste modalità , in effetti, sono il riflesso del più generico dovere di protezione dello straniero che grava su ciascuno Stato. Numerosi vincoli sussistono, per contro, a livello convenzionale, con la stipulazione delle c.d. convenzioni di stabilimento, in base alle quali gli Stati si obbligano ad ammettere sul proprio territorio i cittadini delle altre parti contraenti, sulla base della reciprocità .

condizione giuridica dello straniero nell’ordinamento italiano: ai sensi dell’art. 10, comma 2o, Cost., la condizione giuridica dello straniero deve essere regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Ev pertanto da ritenere costituzionalmente illegittima quella legge che, nel disciplinare la condizione giuridica dello straniero, non si conformi ai trattati internazionali vigenti in materia. V. reciprocità , condizione di straniero.

giurisdizione rispetto allo straniero: la qualità di straniero di una delle parti è un limite alla generale spettanza di tutte le cause ai giudici ordinari (v. giurisdizione). Tuttavia tali limiti non sussistono quando lo straniero si faccia attore, poiche´ è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità (art. 16 prel.). Quando invece lo straniero sia convenuto, non può esserlo dinanzi al giudice italiano se non sussistono i criteri di collegamento col nostro ordinamento (art. 4 c.p.c.).

trattamento dello straniero: ciascuno Stato ha il dovere di astenersi dal compromettere il vincolo che lega lo straniero al proprio Stato d’origine; ciò significa che è vietato imporre allo straniero prestazioni ovvero obblighi di natura politica (es. servizio militare) o di natura fiscale se non nei limiti in cui lo straniero eserciti attività o possegga beni che giustifichino siffatta imposizione. L’applicazione di sanzioni penali è ammissibile solo nei confronti di quei reati che presentino un collegamento con lo Stato territoriale e i suoi sudditi, a meno che non si tratti di reati particolarmente efferati tali da turbare la coscienza dell’individuo medio e quindi collegati con qualsiasi comunità territoriale, in virtù del c.d. principio di universalità della giurisdizione penale. Lo Stato può pertanto perseguire penalmente lo straniero autore di reati quali quelli appartenenti ai crimina juris gentium, ossia contro la pace e la sicurezza dell’umanità , ovunque compiuti. Esistono numerose convenzioni, soprattutto bilaterali, che sanciscono il principio dell’aut dedere aut judicare, che impone di giudicare lo straniero colpevole ovvero di estradarlo. Altro principio cardine è quello che sancisce l’obbligo di protezione dello straniero da parte dello Stato territoriale. Quest’ultimo, infatti, deve predisporre tutte le misure idonee per prevenire e reprimere le offese contro la persona o i beni dello straniero. L’idoneità di tali misure va commisurata con la protezione che mediamente lo Stato assicura ai propri cittadini. La violazione di tale obbligo di protezione comporta, dopo l’esaurimento dei ricorsi interni, la responsabilità internazionale dello Stato territoriale e fa nascere il diritto dello Stato nazionale dello straniero leso ad agire in protezione diplomatica per salvaguardare gli interessi del proprio cittadino.


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