Enciclopedia giuridica

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Rimessione



rimessione al collegio: è il momento del passaggio dalla fase istruttoria a quella decisoria, quando il giudice istruttore, ai sensi dell’art. 189 c.p.c., rimette la causa al collegio in determinate ipotesi espressamente previste dai primi tre commi dell’art. 187 e dall’art. 188. A tale proposito si parla di un’apposita udienza c.d. di precisazione delle conclusioni nella quale è consentito alle parti di riassumere le proprie deduzioni svolte durante la fase istruttoria. La novità rappresentata dalla l. n. 353 del 1990 rispetto alla disciplina precedente è costituita dal fatto che non è più ’ consentito alle parti la possibilità di indicare, in sede di precisazioni delle conclusioni, le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese (nel vigore delle vecchie disposizioni era consentito, per consolidata prassi non solo di modificare le conclusioni nei limiti di una emendatio libelli, ma anche introdurre una nuova domanda senza che questa desse luogo ad una nullità rimessionepreclusione, se l’altra parte non sollevava la relativa eccezione in quella sede e quindi tacitamente accettava il contraddittorio). La nuova normativa prevede invece che, esaurita la prima udienza e trascorso inutilmente il termine per il deposito delle memorie di replica, nulla è più permesso dedurre alle parti in ossequio al rigido sistema di preclusioni contenuto nei nuovi artt. 183 – 184 c.p.c.. Ne consegue che non dovrebbe più essere consentito alle parti l’introduzione, nel momento della rimessione al collegio, di nuove conclusioni (e tale violazione dovrebbe determinare un’eccezione di decadenza, rilevabile d’ufficio).

rimessione al primo giudice: v. giudizio di rinvio.

rimessione della causa al giudice istruttore: una volta esaurita la fase istruttoria, il giudice rimette la causa al collegio, affinche´ questa sia decisa. In tale ipotesi il collegio può ritenere la causa esaurientemente ed convenientemente istruita e quindi trattenerla per la decisione, oppure se reputa necessaria un’ulteriore istruzione emana con ordinanza le disposizioni che ritiene più opportune e rimette le parti avanti il giudice istruttore fissando all’uopo una apposita udienza (art. 280, comma 1o, c.p.c.). Ne consegue che il giudice istruttore è nuovamente investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa. Egli è quindi direttore della nuova istruzione, anche se deve rimanere vincolato ai suggerimenti dettati dal collegio nella propria ordinanza. Il giudice istruttore, una volta adempiuto alla nuova fase probatoria, deve nuovamente rimettere la causa al collegio (previa precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 189 c.p.c.), affinche´ questa sia decisa.

rimessione della querela: v. querela.

rimessione del processo: in ogni stato e grado del processo di merito quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo la Corte di Cassazione su richiesta motivata del procuratore generale competente rimette il processo ad altro giudice (art. 45 c.p.p.).

rimessione in termini: istituto del processo amministrativo che libera la parte dagli effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori. Su ricorso dell’interessato, la rimessione rimessione è prevista: per il deposito del ricorso al Consiglio di Stato e per la presentazione e deposito del ricorso incidentale quando concorrano gravi motivi (art. 38 t.u. n. 1054 del 1924); per riprodurre alla competente autorità gerarchica il ricorso proposto per errore ritenuto scusabile contro provvedimenti non definitivi (art. 34 t.u. n. 1054 del 1924); per rinnovare la notifica del proposto ricorso all’autorità dalla quale è emanato l’atto impugnato o alle persone alle quali l’atto direttamente si riferisce, quando il ricorrente sia incorso in errore ritenuto scusabile (art. 36 t.u. n. 1054 del 1924). (Cosentino).


Rimesse      |      Rimorchio


 
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