integrazione del contraddittorio:  qualora  in un  procedimento vi siano  diversi  legittimi  e necessari  contraddittori (ossia  quando il rapporto giuridico  sostanziale è unico  con  pluralità  di parti),  questi  devono  agire  o essere  convenuti nello stesso  processo  (c.d.  litisconsorzio  necessario). Se costoro  non  partecipano al processo,  spetta  all’autorità  giudiziaria  procedente ordinare, in un termine perentorio, l’integrazione del contraddittorio; questa  avviene  materialmente, nel corso  della  fase istruttoria, per  atto  di parte  (citazione), che deve  essere notificato ai litisconsorti  necessari  estranei al procedimento, a cura  della parte  più  diligente;  può  accadere anche  però  che essi compaiano di loro spontanea volontà . Se si realizza  l’integrazione il processo  prosegue regolarmente; in caso  contrario si produce l’estinzione  del procedimento. L’integrazione del contraddittorio si rileva  anche  nelle  impugnazioni: se infatti  il giudice di appello  si accorge  che il contraddittorio non  era  integro,  deve  rimettere con  ordinanza la causa  al giudice  di primo  grado,  e con  sentenza chiudere l’appello.  (G.R. Stufler). 
 contraddittorio nel processo penale:  esprime  un  principio  informatore dell’ordinamento processuale, in base  al quale  si afferma  l’esigenza  che le parti  del processo siano  state  regolarmente citate  e che pertanto siano  poste  in grado  di far valere  presso  il giudice  le loro  ragioni  ed  eccezioni  di senso  contrario rispetto  alla  formulazione dell’accusa  ad  essi rivolta.  Il principio  del contraddittorio assume  una  particolare accezione  nella  fase dibattimentale, dove  esso  esprime  l’esigenza  che la formazione della  prova  (v.) avvenga davanti  al giudice  oralmente, attraverso l’esame  incrociato (c.d.  crosscontraddittorioexamination) dei testimoni:  esso  consiste  in un  esame  diretto, mediante domande rivolte  dal p.m.  o dal difensore  che ha  chiesto  l’esame del testimone, ed  in un  controesame, mediante domande che successivamente possono  essere  rivolte  dalle  parti  che non  hanno  chiesto l’esame  (principio di partecipazione dialettica  delle  parti  alla  formazione della  prova).   
 principio del contraddittorio:  è  uno  dei principi  fondamentali del processo  civile, ed  è ricollegabile  direttamente agli artt.  3 e 24 Cost..  In  base  ad  esso  il giudice  è tenuto a non  emanare alcun  provvedimento se la parte  contro  cui è proposta la domanda non  è  stata  regolarmente citata  e non  è  comparsa, salvo  che la legge disponga  altrimenti (art.  101 c.p.c.). (G.R.  Stufler). 		
			
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