Enciclopedia giuridica

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Comparsa



comparsa conclusionale: atto difensivo delle parti, nel quale, esaurita la fase istruttoria, per iscritto si sostanzia e si riassume la loro attività difensiva. La comparsa comparsa (art. 190 c.p.c.) deve contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all’istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto che le sorreggono, ossia le argomentazioni di fatto e di diritto su cui si fondano le conclusioni.

comparsa di risposta: costituisce il primo atto della difesa del convenuto. Si tratta di un atto scritto, contrapposto alla citazione, con cui il convenuto si presenta all’ufficio giurisdizionale proponendo in giudizio le proprie istanze (v. costituzione in giudizio), depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Nella comparsa comparsa il convenuto deve proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare specificatamente i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni (art. 167 c.p.c.). Inoltre, il convenuto nella stessa comparsa deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Infine, se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione di richiesta nella stessa comparsa comparsa.


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