Enciclopedia giuridica

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Citazione

Costituisce l’atto introduttivo di un processo di cognizione. Dal latino citare = chiamare, invitare, non significa altro che l’evocazione in giudizio della parte contro la quale la domanda è proposta, affinche´ il giudice statuisca sulla domanda stessa in suo contraddittorio (art. 101 c.p.c.) La citazione è una dichiarazione unilaterale, redatta in forma scritta (redatta e sottoscritta dalla parte ovvero dal procuratore della parte), tipicamente recettizia, essendone destinatario il convenuto, e formale, in quanto la legge ne determina preventivamente gli effetti (il più significativo dei quali è di fare assumere a quest’ultimo la qualità di parte), indipendentemente dalla volontà dell’agente, onde non assumono di regola importanza e specifica consistenza giuridica il c.d. vizi della volontà . La citazione secondo la disciplina dell’art. 163 c.p.c. è un atto formalmente unitario che però comprende in se´ tanto l’editio actionis (v. editio actionis) quanto la vocatio in ius (v. vocatio in ius)

citazione a udienza fissa: significa che è rimessa alla discrezionalità dell’attore la fissazione del giorno della prima udienza di comparizione delle parti, con l’unico limite posto dal legislatore nell’art. 163 bis c.p.c., del rispetto dei termini minimi di comparizione (v. termini). Ev la parte stessa, quindi che, senza l’intervento del giudice, fissa nell’atto di citazione il giorno in cui si terrà la prima udienza, scegliendo tale giorno tra quelli destinati dal calendario giudiziario alla prima comparizione delle parti.

contenuto della citazione: secondo l’art. 163, comma 3o, c.p.c., la citazione deve contenere: l’indicazione dell’ufficio giudiziario al quale ci si rivolge, il nome e gli altri elementi di identificazione dell’attore e del convenuto, la determinazione della cosa oggetto della domanda (v. petitum); l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e le relative conclusioni (v. causa, citazione petendi); l’indicazione dei mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi; il nome del procuratore dell’attore e la fonte dei suoi poteri; la procura, se già rilasciata; l’indicazione del giorno dell’udienza fissata dallo stesso attore; l’invito al convenuto a costituirsi nei termini previsti e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza indicata. La citazione è notificata al convenuto a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

nullità della citazione: la citazione è nulla se mancano o sono assolutamente incerti alcuni dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c.. Secondo il tipo di requisiti mancanti e la costituzione o no del convenuto, nell’art. 164 c.p.c. si prevedono espressamente determinate conseguenze per l’atto di citazione nonche´ specifici determinati effetti per le parti. V. anche editio actionis; vocatio in ius.


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