Enciclopedia giuridica

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Abrogazione



abrogazione dei trattati: fa parte delle c.d. cause di estinzione dei trattati internazionali (v. cause, abrogazione di estinzione dei trattati internazionali). Consiste nella cessazione dell’efficacia giuridica del trattato per desuetudine o in presenza di un accordo estintivo successivo. Nel primo caso, si tratta di una abrogazione tacita dipendente dalla progressiva e prolungata disapplicazione del trattato internazionale da parte della generalità degli Stati contraenti. Nel secondo caso, si tratta di una abrogazione mediante stipulazione di un successivo accordo internazionale concluso dalle stesse parti contraenti del primo, il quale o dichiari espressamente di abrogare l’accordo precedente, o contenga norme con quest’ultimo incompatibile. L’art. 59 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati dispone che l’efficacia di un trattato è considerata cessata allorquando tutte le parti contraenti di esso concludono un accordo che disciplini la stessa materia e: a) se si deduce dal trattato posteriore o se è altrimenti stabilito che secondo l’intenzione delle parti la materia deve essere disciplinata da tale trattato; o b) se le disposizioni del trattato posteriore sono incompatibili con quelle del trattato anteriore a tal punto da rendere impossibile l’applicazione dei due trattati contemporaneamente.

abrogazione della legge: l’abrogazione abrogazione, istituto mediante il quale opera in diritto positivo il criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, consiste nella limitazione dell’efficacia della norma precedente connessa all’entrata in vigore della norma successiva incompatibile e discende direttamente da quella regola generale del diritto per cui la volontà successiva prevale sulla precedente (per cui tra due atti di volontà di una persona sia valido l’ultimo nel tempo) senza la quale sarebbero ostacolati il progresso giuridico e l’adattamento graduale del diritto alle esigenze sociali. Il fenomeno si caratterizza per il fatto di operare soltanto tra le norme poste da fonti con la medesima efficacia creativa di diritto, cioè omogenee tra loro, rispetto alle quali appare perfettamente logico che la fonte successiva nel tempo abbia capacità di far cessare il vigore delle norme poste dalle fonti che l’hanno preceduta, nella misura di volta in volta necessaria perchè essa stessa possa porsi realmente come fonte, innovando il diritto preesistente. Ne consegue che questo istituto vale a risolvere propriamente antinomie sussistenti fra norme incompatibili poste nell’ambito dello stesso tipo di fonte e non già desumibili da fonti disomogenee, per le quali opereranno invece criteri diversi, positivamente delineati dall’ordinamento. L’abrogazione abrogazione ha, di regola, effetto relativo, esplicando i propri effetti generalmente ex nunc abrogazione a differenza di istituti come invece l’annullamento che operano essenzialmente ex tunc, cioè dal momento dell’entrata in vigore della norma successiva, che individua il momento consumativo dell’abrogazione, anche se, in diritto positivo, è possibile una non coincidenza tra entrata in vigore della fonte ed inizio dell’efficacia delle norme abroganti (si pensi ai casi di abrogazione retroattiva e di ultrattività ). L’ordinamento italiano, conformandosi ad una distinzione tradizionale, peraltro criticata e talora corretta dalla dottrina, indica, nell’art. 15 prel., tre tipi di abrogazione abrogazione.

abrogazione della legge penale: v. legge penale, abrogazione abrogativa.

abrogazione espressa (o esplicita): in cui si ricomprendono i casi nei quali l’effetto estintivo dell’efficacia di una norma deriva da una apposita e specifica dichiarazione abrogativa contenuta nella fonte successiva.

abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia: si verifica nei casi in cui il legislatore ridisciplina sistematicamente una intera materia, tendenzialmente completa ed anche non del tutto coincidente con la precedente, che va a sostituirsi alla normativa anteriore e la abroga (es. entrata in vigore di un nuovo codice o di un testo unico che si sostituisce a tutta la normazione prima emanata in una data materia. Un particolare istituto che porta all’abrogazione abrogazione è il referendum abrogativo, previsto dall’art. 75 della Costituzione, dal risultato favorevole della cui votazione discende la mera abrogazione espressa, senza porre alcuna nuova disciplina, delle disposizioni sottoposte alla consultazione popolare. Proprio nell’ambito di tale istituto è possibile rinvenire la peculiare ipotesi della c.d. abrogazione bloccante, dell’abrogazione, cioè , delle disposizioni oggetto del referendum, che, se adeguata e sufficiente, blocca la procedura referendaria (art. 39 della l. n. 352 del 1970).

abrogazione tacita (o implicita o per incompatibilità ): si ha quando il fenomeno discende da un obiettivo contrasto tra le nuove norme e quelle precedenti, tale da non rendere possibile la loro applicazione contemporanea.


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