Enciclopedia giuridica

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Antinomie

Per antinomie si intende comunemente una situazione di incompatibilità tra due (o più ) norme: si tratta cioè di due norme che in astratto appaiono idonee a disciplinare validamente la singola fattispecie, ma che in concreto ne pongono discipline differenti, tra loro incompatibili. Abbiamo, in altri termini, una sovrabbondanza di norme, dovuta, come rilevato in dottrina, alle diverse velocità con cui si muovono rispettivamente l’ordinamento giuridico da una parte e la società dall’altra, velocità che portano alla produzione di nuovo diritto, senza coordinarlo col precedente. Altra causa di tale fenomeno è la coesistenza di diverse tendenze di sviluppo della società , e quindi dell’ordinamento, che portano alla produzione di norme incompatibili. Per aversi antinomie occorre che ricorrano due condizioni: 1) che le norme appartengano allo stesso ordinamento, ovvero ad ordinamenti che siano tra loro in rapporto di coordinazione o di subordinazione (ad es. si potrà avere antinomia tra una norma dell’ordinamento giuridico italiano ed una norma dell’ordinamento della Comunità europea, ma non invece con una norma di ordinamento straniero); 2) che abbiano lo stesso ambito di validità temporale, spaziale, personale e materiale (saranno cioè , ad es., in antinomia la norma che obbliga a fumare la domenica e quella che vieta di fumare tutti i giorni della settimana, ma non anche quella che vieta di fumare il lunedì; e così via). Sono state proposte varie classificazioni delle antinomie. Per quel che concerne la natura delle antinomie si distingue tra antinomie proprie e antinomie improprie, cioè tra antinomie tra norme (vere antinomie) ed antinomie tra disposizioni, risolubili mediante l’attività ermeneutica. In relazione all’ambito di validità delle due norme in conflitto, cioè al comportamento regolato, si distinguono tre tipi di antinomie: a) totaleantinomietotale (o assoluta), quando le due norme hanno un ambito di validità uguale; b) totaleantinomieparziale (o incompatibilità tra norma generale e norma particolare), quando tale ambito coincide solo in parte; c) parzialeantinomieparziale (o sovrapposizione di norme), quando una parte delle due norme è in conflitto ed un’altra no (a ben vedere, solo il primo di questi tre tipi dà vita ad una antinomia tra norme, ad una vera antinomia; gli altri casi sono solamente delle antinomie improprie). L’incompatibilità riferita alle norme di comportamento può prospettarsi, facendo relazione ai modi deontici, come contrarietà o contraddittorietà . La contrarietà si verifica tra una norma di obbligo e una norma di divieto e, alla risoluzione, le norme possono essere una vera ed una falsa, ma anche entrambe false. La contraddittorietà , invece, ricorre tra una norma di obbligo ed una permissiva o tra una norma di divieto ed una norma facoltativa: in tal caso una sarà falsa e l’altra necessariamente vera (tertium non datur). Inoltre, a seconda dell’applicabilità dei criteri di risoluzione, nell’ambito delle antinomie proprie, è stata prospettata la differenziazione tra antinomie solubili (o apparenti) e antinomie insolubili (o reali). Ci troviamo di fronte ad una antinomia insolubile quando i criteri di risoluzione non possono applicarsi o sono applicabili più criteri contemporaneamente ed in conflitto tra loro.

criteri di risoluzione delle antinomie: la necessità di coerenza dell’ordinamento implica la soluzione della antinomie. A tal fine dottrina e giurisprudenza hanno nel tempo enucleato una serie di criteri di cui l’operatore del diritto può valersi per scegliere la norma da applicare alla fattispecie, nella situazione di incompatibilità . Tali criteri sono distinguibili in due categorie: 1) criteri logici, che si applicano a prescindere dalla loro previsione positiva da parte del singolo ordinamento, essendo connaturati alla nozione stessa di ordinamento ed operando quindi in qualsiasi ordinamento, e che in genere incidono sull’efficacia delle norme in conflitto (es. abrogazione) o solo sulla loro applicabilità alla fattispecie; 2) criteri positivi, che operano solo in quanto specificamente previsti e regolamentati dal singolo ordinamento, andando in genere ad incidere sulla validità delle norme confliggenti e comportandone, in genere, l’espulsione dal sistema, a mezzo di istituti quali la nullità o l’annullamento, ovvero la disapplicazione. Alla prima categoria appartengono il criterio cronologico (lex posterior derogat priori) per cui è da applicare la norma che segue nel tempo rispetto a quella che precede, limitandosi l’efficacia temporale di quest’ultima; ed il criterio della specialità (lex specialis, etiamsi prior, derogat generali, etiamsi posteriori), esplicazione della regola di differenziazione delle categorie riconducibile al suum cuique tribuere, per cui applicabile, a livello meramente ermeneutico, la norma speciale rispetto alla norma generale incompatibile, anche se quest’ultima è posteriore nel tempo. Alla seconda sono invece riconducili il criterio gerarchico (lex superior derogat inferiori) che ritiene valida la norma superiore su quella inferiore (di cui è tipico esempio nel nostro ordinamento positivo l’illegittimità costituzionale, contrasto di una disposizione di una norma gerarchicamente inferiore, legge o atto avente forza di legge, rispetto ad una disposizione gerarchicamente superiore (Costituzione o leggi costituzionali); ed il criterio della competenza, da alcuni visto come conglobato in quello gerarchico, per cui la norma valida è quella posta dall’organo o dalla fonte che in quell’ambito ha preferibilmente la competenza (è il caso, ad es., di un conflitto tra norme statali e norme regionali). Nel caso però che le norme abbiano lo stesso ambito di validità , siano cioè contemporanee, entrambe generali o speciali, entrambe poste da fonte competenti e di uguale rango gerarchico, non è applicabile nessuno dei criteri su esposti (e neanche l’ulteriore, discusso, criterio della forma della norma, basato sui modi deontici delle norme) per cui la antinomia si converte in lacuna delle norme sulla normazione. Ulteriori e complessi problemi nascono, infine, dai conflitti tra i antinomie antinomie, che sorgono quando sono applicabili più criteri alla stessa antinomia, e che si risolvono mediante una valutazione delle singole ipotesi, pur potendosi in genere tener presente una sorta di scala gerarchica tra criteri per cui sarebbero da applicare, nell’ordine, quello di competenza, quello gerarchico, quello di specialità ed il cronologico.


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