Enciclopedia giuridica

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Antitrust



antitrust nel diritto comunitario: politica volta in particolare a favorire il dispiegamento di una capacità di concorrenza libera da vincoli esterni e volta a reprimere comportamenti di imprese ed atti di autorità pubbliche che direttamente od indirettamente limitino il libero gioco della competizione tra le imprese. Tale apparato di norme, quindi, deve essere distinto da tutte quelle altre norme sia contenute nei Trattati che di diritto comunitario derivato, che, invece, mirano più generalmente all’instaurazione ed al consolidamento della libera concorrenza nel mercato comune. Le regole antitrust della Cee sono contenute negli artt. da 85 a 92 del Trattato. L’art. 85 vieta gli accordi tra imprese (v. intese, antitrust fra imprese), le decisioni di associazione tra imprese e le pratiche concordate limitative della concorrenza (v. concorrenza, limiti contrattuali alla antitrust). L’art. 86 reprime lo sfruttamento abusivo di posizione dominante (v. abuso, antitrust di posizione dominante). L’art. 90 assoggetta le imprese pubbliche alla disciplina antiantitrusttrust ordinaria, con talune eccezioni. L’art. 92 proibisce gli aiuti degli Stati alle imprese, se falsano la loro posizione nel mercato (v. aiuti statali alle imprese). Ev inoltre necessario che le attività anti concorrenziali rechino pregiudizio al commercio intracomunitario. Pregiudizio che deve essere inteso, alla luce della giurisprudenza comunitaria, in senso qualitativo, in termini di libertà e correttezza dei comportamenti. Premesso ciò , occorre sottolineare che il concetto di commercio intracomunitario comporta la repressione solo di quei comportamenti rilevanti per il mercato comune nel suo insieme, differenziandoli da quelli con effetti soltanto nazionali. Infine, non è necessario che le imprese abbiano tenuto volontariamente determinati comportamenti restrittivi: tali comportamenti sono vietati tanto che il loro fine risulti restrittivo quanto che tale sia giudicato soltanto il loro effetto concreto. Perche´ si possa stabilire se vi è una pratica antiantitrustconcorrenziale è innanzitutto necessario che le imprese che la pongono in essere siano in concorrenza tra di loro. Occorre cioè stabilire se i prodotti delle imprese in questione siano in concorrenza fra di loro. Se si tratta dello stesso prodotto, il problema non si pone, altrimenti dovrà stabilirsi se detti prodotti siano, nell’ottica del consumatore, simili o sostituibili quanto all’uso cui sono destinati. Organismo di sorveglianza e di controllo è la Commissione Cee. Tale controllo si esplica sia ex officio, sia circa tutti quegli atti che le imprese notificano alla stessa in ottemperanza al regime istituito dal regolamento del Consiglio n. 17/62. In base all’istruttoria condotta sul caso, la Commissione adotta una soluzione specifica che può concludersi in tre diversi modi: 1) il comportamento è lecito; 2) esso è illecito, con la conseguente dichiarazione di nullità dell’atto ed eventuale applicazione della sanzione pecuniaria; 3) se è un accordo od una intesa ex art. 85 Trattato Cee, che viene giudicato illecito, esso può essere esonerato dalla applicazione delle sanzioni in presenza dei requisiti di cui al par. 3 dell’art. 85. Contro la decisione della Commissione è possibile proporre ricorso al Tribunale di I grado delle Comunità europee. V. anche concentrazioni fra imprese.

antitrust nel diritto interno: la materia è regolata dalla l. 10 ottobre 1990, n. 287, che reprime per l’ambito nazionale le intese fra imprese (v.) limitative della libera concorrenza e l’abuso di posizione dominante (v. abuso, antitrust di posizione dominante), oltre a regolare le concentrazioni fra imprese (v.). Ev istituita una Autorità garante della concorrenza e del mercato, composta da un presidente e da quattro membri, nominati dai presidenti delle Camere, che ha il potere di ordinare l’eliminazione delle infrazioni alla legge, oltre che il potere di autorizzare, ricorrendone i presupposti, le concentrazioni fra imprese. Sono invece riservate al giudice ordinario, e in particolare alla corte d’appello competente per territorio, le azioni di nullità delle intese vietate e le azioni di risarcimento del danno, nonche´ le relative azioni cautelari.


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