Enciclopedia giuridica

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Ricorsi giurisdizionali comunitari



ricorsi giurisdizionali comunitari in carenza: può essere presentato da uno Stato membro, da una istituzione comunitaria (ricorrenti privilegiati) od anche da un privato (persona fisica o giuridica) qualora, in violazione dei Trattati, il Consiglio o la Commissione si astengano dall’emanare un atto vincolante (art. 175 Trattato Cee). Qualora il ricorrente sia un privato è però necessario che l’omissione riguardi l’emanazione di un atto vincolante nei suoi confronti. Tale ricorso è ricevibile solo quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Più in particolare, se allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Nel caso in cui la Corte dichiari contraria ai Trattati comunitari l’astensione di una istituzione, essa non può tuttavia imporre un obbligo preciso alla istituzione medesima, bensì si deve limitare a porre a carico dell’istituzione un generico obbligo di esecuzione contro la cui eventuale inosservanza non potrà esperirsi che un nuovo ricorso ai sensi dell’art. 175 del Trattato Cee.

ricorsi giurisdizionali comunitari in via pregiudiziale: viene presentato dal giudice nazionale alla Corte di giustizia ed ha ad oggetto l’interpretazione dei trattati o degli atti delle istituzioni, nonche´ la validità di questi ultimi (art. 177 Trattato Cee). Il giudice nazionale contro le cui decisioni non sono proponibili ricorsi interni, è obbligato ad adire la Corte, mentre le altre giurisdizioni ne hanno la facoltà . Attraverso tale ricorso, pertanto, si sono volute evitare divergenze tra le giurisdizioni nazionali e garantire l’uniforme interpretazione ed applicazione del diritto comunitario. Più in particolare, quando venga sollevata una questione sull’interpretazione del diritto comunitario o sulla validità degli atti delle istituzioni, il giudice nazionale può o deve a seconda dei casi sopra descritti, adire la Corte di giustizia prima di pronunciarsi sul merito della causa, qualora non ritenga che la soluzione gli si presenti con una tale evidenza che, a suo parere, non vi è alcuna questione e che pertanto il rinvio pregiudiziale è privo di senso pratico (teoria dell’atto chiaro). Le parti nel procedimento nazionale, gli Stati membri, la Commissione ed il Consiglio se ha emanato l’atto, possono presentare le loro osservazioni entro due mesi. Spetta quindi alla Corte mettere in luce il senso delle disposizioni per le quali si è richiesta la sua interpretazione o pronunciarsi sulla loro validità . La sentenza emanata è vincolante solo per il giudice che ha proposto il ricorso; le altre giurisdizioni pertanto conservano il diritto di sollevare nuovamente la questione.

ricorsi giurisdizionali comunitari per annullamento: può essere presentato da uno Stato membro, da una istituzione comunitaria (ricorrenti privilegiati) od anche da un privato (persona fisica o giuridica) qualora l’atto impugnato sia una decisione singola Ceca, una raccomandazione Ceca od una decisione Cee od Euratom adottate nei suoi confronti, oppure una decisione Cee ed Euratom che, pur apparendo come un regolamento od una decisione presa rispetto ad altre persone, riguardano il ricorrente direttamente ed individualmente (art. 173 Trattato Cee). Sulla base di detto ricorso, la Corte effettua un controllo di legittimità sugli atti comunitari ad effetti vincolanti emanati dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Tale giudizio però è circoscritto ad alcuni difetti specifici dell’atto, ossia: 1) l’ incompetenza (materiale, t emporale o territoriale); 2) la violazione delle forme sostanziali (violazioni di forme essenziali ai fini della formulazione finale dell’atto); 3) la violazione del Trattato e di norme giuridiche relative alla sua applicazione; 4) lo sviamento di potere (esercizio del potere per un fine diverso da quello per il quale era stato conferito). Accertata l’esistenza di un vizio di legittimità , la Corte annulla con sentenza l’atto illegittimo. Tale sentenza ha effetti erga omnes ed a partire dal momento in cui l’atto è stato emanato; tuttavia, la Corte può stabilire quali effetti del regolamento debbano essere considerati definitivi. L’istituzione che ha emanato l’atto annullato è tenuta da parte sua a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta; se ciò non è più possibile, i soggetti lesi possono far valere la responsabilità della Comunità .

ricorsi giurisdizionali comunitari per inadempimento: presentato dalla Commissione (art. 169 del Trattato Cee) o da uno Stato membro (art. 170 Trattato Cee), esso permette alla Corte di giustizia di giudicare sulla conformità al diritto comunitario dei comportamenti degli Stati. Il ricorso è preceduto da una fase amministrativa durante la quale la Commissione istruisce la pratica e si adopera affinche´ lo Stato corregga il proprio comportamento. Se tale tentativo di conciliazione resta infruttuoso, la Commissione può adire la Corte affinche´ questa accerti l’inadempimento. La Corte, qualora accerti l’inadempimento, non può annullare i provvedimenti nazionali contrari al diritto comunitario; tuttavia, può , nella sentenza, indicare allo Stato i mezzi appropriati per correggere il comportamento in questione. Inoltre, detta sentenza costituisce per i privati e gli altri Stati membri titolo per proporre azioni innanzi alle giurisdizioni nazionali, ad es. per il risarcimento dei danni. In conclusione, qualora lo Stato non ottemperi il giudicato, è soltanto possibile adire nuovamente la Corte con un nuovo ricorso per inadempimento.


Ricorrente      |      Ricorso


 
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