Enciclopedia giuridica

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Peculato

Fattispecie criminosa che riguarda il pubblico ufficiale (v. P.A.) o l’incaricato di un pubblico servizio (v. P.A.) che, avendo per ragione del suo pubblico ufficio il possesso (v.) o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria (art. 314 c.p.). La norma tutela l’interesse, costituzionalmente rilevante, al buon andamento e dalla imparzialità della P.A. e dalla necessità di prevenire gli abusi di funzionari, in ordine al denaro o alle cose mobili altrui, affidate alla loro disponibilità in ragione dell’ufficio e del servizio. Quanto all’elemento oggettivo, il denaro o la cosa mobile altrui deve essere in possesso del pubblico ufficiale. Per possesso deve intendersi disponibilità materiale e giuridica, in relazione all’esercizio della pubblica funzione e delle prestazioni del servizio. Deve sussistere una dipendenza funzionale del possesso dall’esercizio della funzione pubblica esercitata. Il denaro o la cosa mobile deve essere altrui, ossia non appartenente al funzionario, bensì alla P.A. o a qualsiasi altro soggetto. La condotta consiste nell’appropriazione del denaro o della cosa mobile: si sostanzia nella interversione del possesso del pubblico ufficiale, il quale si comporta come proprietario nei confronti dell’oggetto altrui, interrompendo il nesso funzionale tra il bene e la pubblica funzione. Il denaro o cosa mobile rappresentano l’oggetto della condotta. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo (v.) generico, ossia nella consapevolezza della detenzione del denaro o della cosa mobile e la coscienza e volontà di disporne come propria. Il delitto si consuma con il compimento di atti dai quali emerge la volontà del soggetto attivo di comportarsi come proprietario nei confronti della cosa mobile o il denaro altrui.

peculato d’uso: la condotta, in questo caso, si manifesta nell’uso momentaneo del bene, successivamente restituito; l’agente, pertanto, si appropria del bene con l’intenzione di restituirlo immediatamente dopo averne fatto uso (v. furto).

peculato per distrazione: particolare figura di peculato, che consiste nell’utilizzare al di fuori dei fini istituzionali il denaro o la cosa mobile nella disponibilità del pubblico ufficiale. Attualmente, non costituisce più una fattispecie criminosa tipica, come nell’originaria formulazione della norma. Tale condotta può rientrare ora nell’abuso d’ufficio (v. abuso, peculato d’ufficio) del pubblico ufficiale.


Patto      |      Pegno


 
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