Fattispecie criminosa  che riguarda  il pubblico  ufficiale  (v. P.A.)  o l’incaricato  di un  pubblico  servizio  (v. P.A.)  che, avendo  per  ragione  del suo pubblico  ufficio il possesso  (v.) o comunque la disponibilità  di denaro o altra  cosa  mobile  altrui,  se ne  appropria (art.  314 c.p.).  La  norma  tutela l’interesse,  costituzionalmente rilevante,  al buon  andamento e dalla imparzialità  della  P.A.  e dalla  necessità  di prevenire gli abusi  di funzionari, in ordine  al denaro o alle  cose  mobili  altrui,  affidate  alla  loro  disponibilità in ragione  dell’ufficio  e del servizio.  Quanto all’elemento oggettivo,  il denaro o la cosa  mobile  altrui  deve  essere  in possesso  del pubblico ufficiale. Per  possesso  deve  intendersi disponibilità  materiale e giuridica,  in relazione  all’esercizio  della  pubblica  funzione  e delle  prestazioni del servizio. Deve  sussistere  una  dipendenza funzionale  del possesso dall’esercizio  della  funzione  pubblica  esercitata. Il denaro o la cosa  mobile  deve  essere  altrui,  ossia  non  appartenente al funzionario, bensì  alla  P.A.  o  a qualsiasi  altro  soggetto.  La  condotta consiste  nell’appropriazione del denaro o della  cosa  mobile:  si sostanzia  nella  interversione del possesso  del pubblico  ufficiale,  il quale  si comporta come  proprietario nei confronti dell’oggetto  altrui,  interrompendo il nesso  funzionale  tra  il bene  e la pubblica  funzione.  Il denaro o cosa  mobile  rappresentano l’oggetto  della condotta. L’elemento soggettivo  è  costituito  dal dolo  (v.) generico,  ossia nella  consapevolezza della  detenzione del denaro o della  cosa  mobile  e la coscienza  e volontà  di disporne come  propria. Il delitto  si consuma  con  il compimento di atti  dai quali  emerge  la volontà  del soggetto  attivo  di  comportarsi come  proprietario nei confronti  della  cosa  mobile  o il denaro altrui.   
 peculato d’uso:  la condotta, in questo  caso,  si manifesta nell’uso  momentaneo del bene,  successivamente restituito; l’agente,  pertanto, si appropria del bene con  l’intenzione  di restituirlo immediatamente dopo  averne  fatto  uso (v. furto).   
 peculato per distrazione:  particolare figura  di peculato, che consiste  nell’utilizzare  al di fuori dei fini istituzionali  il denaro o la cosa  mobile  nella  disponibilità  del pubblico  ufficiale.  Attualmente, non  costituisce  più  una  fattispecie  criminosa tipica,  come  nell’originaria formulazione della  norma.  Tale  condotta può rientrare ora  nell’abuso  d’ufficio  (v. abuso,  peculato d’ufficio)  del pubblico ufficiale. 		
			
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