Enciclopedia giuridica

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Interversione del possesso

Il semplice detentore (v. detenzione) può trasformarsi in possessore (v. possesso); ma non basta, a questo effetto, un mero mutamento del suo interno atteggiamento psicologico, ossia l’insorgere in lui dell’animo di possedere. Neppure basta un qualsiasi fatto esteriore, rivelatore, del mutato atteggiamento psicologico. Il custode, ad esempio, al quale si è lasciata in deposito la cosa, non si tramuta in possessore nel momento in cui la faccia sparire con l’animo di appropriarsene. L’art. 1141, comma 2o, c.c. (nonche´ gli artt. 1164 c.c. e 1102, comma 2o, c.c.) consente in due soli casi la cosiddetta interversione del possesso, ossia il mutamento della detenzione del possesso: a) quando il titolo per il quale si ha la materiale disponibilità della cosa venga mutato per causa proveniente da un terzo: Tizio detiene, ad esempio, a titolo di locazione, ma un terzo, arrogandosi i diritti del proprietario, gli vende la cosa o gliela lascia in eredità . Dal momento di questa vendita o dell’apertura della successione (v.) ereditaria (che non trasferisce la proprietà perche´ il terzo venditore o testatore non è proprietario) Tizio cessa di detenere e, in forza del nuovo titolo (la vendita, la successione ereditaria), comincia a possedere. Si intende che il detentore si tramuta in possessore anche nell’ipotesi in cui a vendergli la cosa, già da lui detenuta, o a lasciargliela in eredità sia il vero proprietario: qui egli diventa sia proprietario sia possessore della cosa; b) quando il detentore faccia opposizione contro il possessore, ossia si vanti apertamente proprietario della cosa e faccia constatare al possessore, o con esplicita dichiarazione (opposizione espressa) o con atti concreti (opposizione tacita), che intende tenere la cosa come propria. L’opposizione espressa è una dichiarazione rivolta al precedente possessore; l’opposizione tacita non può desumersi da fatti meramente omissivi, insuscettibili di univoco significato: opposizione tacita non è quella dell’affittuario del fondo che cessa di pagare il canone al proprietario. C’è , invece, opposizione efficace se gli interdice di accedere sul fondo, si rifiuta di restituirglielo alla scadenza dell’affitto e, più in generale, gli impedisce ogni atto di esercizio del suo diritto. Non occorre, ovviamente, interversione del possesso perche´ il comproprietario (v. comproprietà ) diventi possessore solitario della cosa comune, non essendo egli qualificabile come detentore di essa. Fuori da questi casi il detentore che si appropri della cosa detenuta non è , giuridicamente, possessore: l’originario titolo per il quale deteneva gli preclude l’acquisto del possesso e la possibilità di fruire della relativa protezione. E ciò quantunque il proprietario non possa più dire di possedere per mezzo di altri ed abbia, perciò , perduto il possesso: della cosa nessuno è possessore. Perciò , diventa possessore il ladro, che si appropria di cosa altrui da altri detenuta, ma non chi commette appropriazione indebita di cosa già in sua detenzione. Nella stessa situazione versa anche l’erede a titolo universale di chi ha commesso appropriazione indebita. V. anche acquisto, interversione del possesso del possesso.


Intervento nel processo civile      |      Intese


 
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