Enciclopedia giuridica

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Disponibilità



collocamento in disponibilità nel pubblico impiego: determina una modificazione del rapporto di lavoro e si verifica nel caso di soppressione di un ufficio o di riduzione dei ruoli dell’organico e l’impiegato non possa essere utilizzato presso un’altra amministrazione. Ev disposto dal consiglio di amministrazione, tenuto conto della qualifica ricoperta e dell’eventuale richiesta dell’interessato. Nell’ipotesi in cui il dipendente da porre in disponibilità si trova in aspettativa (v.) per infermità o per motivi di famiglia, l’aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità. All’impiegato posto in disponibilità spettano, anche senza svolgere attività di servizio, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, ad eccezione delle indennità e dei compensi per servizi o funzioni speciali e per lavoro straordinario. L’impiegato posto in disponibilità può esser trasferito ad altra amministrazione con carenza di organico anche a domanda, sentito il consiglio di amministrazione dell’amministrazione interessata. Il trasferimento può avvenire solo per qualifiche corrispondenti salvo accettazione da parte dell’impiegato stesso, il quale può venire richiamato in servizio, sentito il consiglio di amministrazione, qualora, entro due anni dalla data di collocamento in disponibilità si sia determinata una vacanza nella qualifica del suo ruolo con l’anzianità e lo stipendio che aveva al momento del collocamento in disponibilità. L’impiegato posto in disponibilità può essere assegnato in servizio temporaneo ad altre amministrazioni con funzioni adeguate alla sua qualifica e nel caso in cui la sede sia diversa da quella cui era assegnato gli verrà corrisposto il trattamento di missione. Lo svolgimento del servizio temporaneo sospende il decorso del termine di due anni per il collocamento a riposo. Trascorsi due anni dal collocamento in disponibilità senza che il dipendente sia richiamato in servizio o trasferito ad altra amministrazione od anche nel caso in cui non riassuma servizio nella sede di lavoro in cui è stato trasferito o alla quale è stato destinato temporaneamente, è collocato a riposo con percepimento del trattamento di quiescenza e previdenza. Ev previsto il collocamento in disponibilità nel caso di non accettazione della sede di destinazione o non assunzione del servizio entro il termine previsto da parte del dipendente posto in mobilità (v. mobilità, disponibilità nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche) d’ufficio. Il collocamento in disponibilità di alcune categorie di impiegati quali ambasciatori, prefetti, dirigenti generali dello Stato è rimessa alla discrezionalità del Governo in relazione alle funzioni svolte. In particolare i dirigenti generali che possono essere collocati in disponibilità entro il limite del 10% dei posti in organico, sono posti a riposo d’ufficio decorsi tre anni dal collocamento in disponibilità salvo che non rivestano particolari incarichi per cui il collocamento a riposo decorrerà dalla scadenza dell’incarico stesso. Il d.l. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede, in proposito, che i dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità in esubero siano assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o d’ufficio, privilegiando la mobilità all’interno dello stesso comparto di contrattazione e prevede il collocamento in disponibilità per il personale che non ottemperi al trasferimento d’ufficio. Lo stesso decreto legislativo prevede che con d.p.c.m., previo eventuale esame delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano sindacale e per quanto riguarda la mobilità fra le regioni sulla base di intesa preventiva con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione della mobilità volontaria e d’ufficio. La l. 24 dicembre 1993, n. 537, prevede, all’art. 3, comma 47o, che il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, dichiari l’eccedenza dei dipendenti pubblici a seguito dell’attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici, della trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici economici e della determinazione dei carichi di lavoro. I lavoratori, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie protette, che risultano eccedenti sulla base dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata del collocamento in disponibilità, un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento concesso per servizi e funzioni di carattere speciale. Il periodo di collocamento in disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza senza oneri a carico del dipendente e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili, per una sola volta e con trattamento inferiore del 20%, rispetto a quello del precedente biennio, per altri dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a quei dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità. Il dipendente collocato in disponibilità può , infatti, essere trasferito ad un’altra amministrazione, presso la quale c’è un posto vacante, secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d’ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa del servizio presso quella amministrazione. Infine nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero qualora non ci siano posti vacanti, l’amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di collocamento in disponibilità. (P. Scarchilli).

disponibilità nell’apertura di credito: è l’oggetto del contratto di apertura di credito e consiste nella somma di danaro che la banca si obbliga a porre a disposizione del cliente affinche´ questi la utilizzi, in tutto o in parte, in una o più soluzioni. Se il cliente utilizza la disponibilità, sorge a suo carico l’obbligazione di restituire le somme prelevate con i relativi interessi stabiliti per contratto; ma i versamenti del cliente ripristinano la disponibilità (v. apertura di credito). Ev anche detta provvista.


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