mobilità dei lavoratori nell’impresa:  la mobilità mobilità riguarda  sia la modifica  delle  mansioni (v. mansioni  e qualifica),  sia la variabilità  del luogo  di esecuzione del lavoro mediante atti  unilaterali di esercizio  del potere  direttivo  dell’imprenditore (v.),  che si realizza  tradizionalmente con  la trasferta (v.) (o  missione)  e il trasferimento. Il trasferimento comporta il passaggio  definitivo  del luogo  di lavoro  da  un’unità  (v. unità  produttiva), ad  un’altra,  e non  può  essere disposto  se non  per  comprovate ragioni  tecniche,  organizzative e produttive; ogni  patto  contrario a tale  disciplina  è  nullo  (art.  2103 c.c.). Secondo  una linea  interpretativa consolidata le ragioni  addotte a giustificazione  del trasferimento si intendono comprovate qualora  siano  state  comunicate tempestivamente al lavoratore e, a sua  richiesta,  esaurientemente documentate, con  conseguente immutabilità  delle  stesse  da  parte  del datore di lavoro  in caso  di contestazione giudiziaria.  L’esigenza  di imporre l’adozione di provvedimenti motivati  è  particolarmente avvertita in sede  di contrattazione collettiva,  ove  si prevedono modalità  di esercizio  del potere di trasferimento tali  da  coinvolgere  nella  decisione  finale  le rappresentanze sindacali aziendali  (v.) e la ricerca,  da  parte  dell’azienda, di soluzioni  che tengano conto,  oltreche´  dei requisiti  professionali, dell’eventuale interesse di taluni  lavoratori al trasferimento nonche´  delle  situazioni  e circostanze particolari (anzianità  di servizio,  età , condizioni  familiari  e simili). Di  una particolare tutela  in caso  di mobilità fruiscono  i dirigenti  delle  rappresentanze sindacali  aziendali,  nonche´  i candidati e i membri  di commissioni interne (v.),  i quali  possono  essere  trasferiti da  un’unità  produttiva ad  un’altra  solo  previo  nulla  osta  dell’associazione  sindacale (v.) di appartenenza. Tale  tutela viene  accordata per  un  certo  periodo di tempo  anche  successivamente alla perdita della  qualifica  di dirigente di r.s.a.. La  mobilità mobilità, specie  in relazione  a mutamenti strutturali dell’organizzazione produttiva, può  essere  attuata attraverso il trasferimento collettivo,  fattispecie  che sfugge alla  regolazione (da  intendersi in un’ottica  meramente individuale) di cui all’art.  2103 c.c.; la materia  è  disciplinata dalla  contrattazione  collettiva (v.) la quale,  in alcuni contratti, sancisce  un  diritto  sindacale  di preventiva informazione in caso  di mobilità orizzontale non  temporanea di aliquote significative  di lavoratori nell’ambito degli  stabilimenti con  più  di duecento dipendenti. Parimenti esula dall’applicazione dell’art.  2103 c.c. il c.d. trasferimento interno (vale  a dire  lo spostamento da  reparto a reparto di una  stessa  unità  produttiva).  
 liste di mobilità:  le mobilità mobilità (disciplinate ai sensi  dell’art.  6, l. n. 223 del 1991) contemplano i lavoratori espulsi  dall’impresa  in seguito  ad  un  licenziamento per  riduzione di personale (v. licenziamenti per riduzione di personale), ovvero  avviati  alle  procedure di mobilità da  parte  di aziende  ammesse  al trattamento di cassa integrazioni  guadagni  (v.) straordinaria che ritengono di non  essere  in grado  di reimpiegare tutte  le maestranze sospese.  Le strutture pubbliche competenti in materia  di collocamento  (v.) compilano, approvano e gestiscono  le mobilità mobilità: in particolare l’Ufficio regionale  del lavoro, in base  a direttive  impartite dal Ministero del lavoro  e sentita  la Commissione centrale dell’impiego,  dopo  un’analisi  tecnica  da  parte dell’Agenzia per  l’impiego,  compila  una  lista  dei lavoratori in mobilità, sulla base  di schede  che contengono tutte  le informazioni utili per  individuare la professionalità , la preferenza per  una  mansione diversa  da  quella  originaria, la disponibilità  al trasferimento sul territorio. Confezionata la lista, questa dovrà  essere  approvata dalla  Commissione regionale per l’impiego  (v.),  la quale  si attiverà  per  realizzare,  d’intesa  con  l’Agenzia,  iniziative  utili al reimpiego dei lavoratori in mobilità. I lavoratori collocati  in mobilità hanno  diritto  ad un’indennità , per  un  periodo massimo  di dodici  mesi, pari  al 100%  del trattamento straordinario di integrazione salariale  percepito o che sarebbe loro  spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto; tale  periodo è  elevato  a ventiquattro mesi per  i lavoratori che hanno  compiuto i quarant’anni e a trentasei per  il lavoratori che abbiano compiuto i cinquant’anni ed  è  maggiorato per  i lavoratori che si trovano nelle  aree  del Mezzogiorno (dal  tredicesimo mese  l’indennità  spetta  nella misura  dell’80%).  I lavoratori in mobilità che ne  facciano  richiesta  per intraprendere un’attività  autonoma o per  associarsi  in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dall’indennità  nella  misura  indicata, detraendone il numero di mensilità  già  percepite. L’indennità  di mobilità sostituisce  ogni  altra  prestazione di disoccupazione nonche´  le indennità  di malattia  del lavoratore  (v.) e di maternità  eventualmente spettanti. Il lavoratore viene  cancellato dalle  mobilità mobilità o a titolo  sanzionatorio (perche´ , ad  es., rifiuta  l’offerta  di un  lavoro  professionalmente equivalente o l’impiego  in opere  o servizi di pubblica  utilità ) o per  il naturale venire  meno  delle ragioni  che ne  hanno  determinato l’iscrizione  (quando cioè  viene  assunto  a tempo  pieno  ed  indeterminato, quando abbia  percepito per  l’intero  l’indennità  di mobilità , quando sia scaduto  il periodo massimo  di fruibilità reale  dell’indennità ); potrà  essere  riscritto  nelle  mobilità mobilità in due  casi: quando, dopo  essere  stato  riassunto, non  superi  il periodo di prova  (v.) ovvero  se, avviato  al lavoro,  sia stato  giudicato  inidoneo a svolgere  quella  specifica attività  o mansione a seguito  di visita medica  effettuata presso  le strutture sanitarie pubbliche.  Fino  al 31 dicembre  1994, potranno inoltre  essere iscritti  nelle  mobilità mobilità i lavoratori licenziati  da  imprese,  anche  artigiane o cooperative di produzione e lavoro,  che occupino  anche  meno  di 15 dipendenti, per  giustificato  motivo  oggettivo  connesso  a riduzione o trasformazione o cessazione  di attività  o di lavoro  (art.  4, comma  1o, l. n. 236 del 1993); l’iscrizione,  in tal  caso,  non  dà  titolo  al percepimento  dell’indennità  di mobilità. Possono  essere  altresì  iscritti  alle  mobilità mobilità i lavoratori  licenziati  per  riduzione di personale che non  fruiscono  dell’indennità  di mobilità di cui all’art.  7, l. n. 223 del 1991. In  questo  caso  l’iscrizione,  che non  dà  titolo al trattamento di mobilità, deve  essere  richiesta  entro  60 giorni  dal licenziamento alla  sezione  circoscrizionale per  l’impiego.   
 mobilità nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche:  la mobilità mobilità (artt.  32  – 35 d.leg. 3 febbraio  1993, n. 29, come  modificati  dagli  artt.  12  – 14 d.leg. 18 novembre 1993, n. 470, e dall’art.  16 d.leg. 23 dicembre  1993, n. 546; art.  3, commi  47omobilità52o, l. 24 dicembre  1993, n. 537) ha  lo scopo  di ridistribuire in modo  razionale  i pubblici  impiegati,  eliminando gli esuberi  e colmando le carenze.  In  tal  modo  sono  evitati  i licenziamenti, nei limiti però  in cui sia possibile  la ricollocazione con  la mobilità, altrimenti il personale in esubero prima viene  messo  in disponibilità , conservando in tutto  o in parte  il trattamento  fino a due  anni,  e poi  se non  trova  sistemazione viene  collocato  a riposo  e cioè  licenziato.  Con  la mobilità mobilità pertanto i pubblici  dipendenti vengono  trasferiti preferibilmente all’interno  della  stessa  amministrazione o altrimenti presso altre  amministrazioni, anche  di diverso  comparto. Per  le regioni  e per  gli enti  locali è  prevista  una  disciplina  speciale.  Con  il consenso  dei singoli interessati può  essere  realizzata anche  una  mobilità concordata, mediante accordi fra le amministrazioni e i sindacati.  La  mobilità mobilità viene  realizzata su domanda dei dipendenti interessati o altrimenti d’ufficio; chi rifiuti  il trasferimento d’ufficio  è  messo  in disponibilità  e quindi  collocato  a riposo.  La  procedura di mobilità mobilità, oltre  le linee  guida  della  legge, dev’essere  disciplinata con regolamento approvato con  d.p.c.m.,  ma si applica  il d.p.c.m.  n. 325 del 1988 fino all’approvazione del nuovo  regolamento. Ev  necessario  un regolamento anche  per  la disciplina  del collocamento in disponibilità  a seguito  di eccedenze. Si ha  eccedenza  di personale ne  seguenti  casi: riordino e fusione  di amministrazioni e enti  pubblici,  trasformazione in società  di diritto  privato  delle  amministrazioni e aziende  autonome e degli enti  pubblici  economici,  eccedenze  rilevate  in seguito  alla  determinazione dei carichi  di lavoro  delle  singole  amministrazioni. I trasferimenti sono disposti  con  d.p.c.m.,  in caso  di passaggio  a diversa  amministrazione, altrimenti con  gli atti  previsti  dai rispettivi  ordinamenti. La  disciplina speciale  e completa  prevista  per  il pubblico  impiego  esclude,  anche  dopo  la privatizzazione, l’applicabilità  della  disciplina  privatistica dei licenziamenti. 		
			
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