Enciclopedia giuridica

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Mobilità



mobilità dei lavoratori nell’impresa: la mobilità mobilità riguarda sia la modifica delle mansioni (v. mansioni e qualifica), sia la variabilità del luogo di esecuzione del lavoro mediante atti unilaterali di esercizio del potere direttivo dell’imprenditore (v.), che si realizza tradizionalmente con la trasferta (v.) (o missione) e il trasferimento. Il trasferimento comporta il passaggio definitivo del luogo di lavoro da un’unità (v. unità produttiva), ad un’altra, e non può essere disposto se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; ogni patto contrario a tale disciplina è nullo (art. 2103 c.c.). Secondo una linea interpretativa consolidata le ragioni addotte a giustificazione del trasferimento si intendono comprovate qualora siano state comunicate tempestivamente al lavoratore e, a sua richiesta, esaurientemente documentate, con conseguente immutabilità delle stesse da parte del datore di lavoro in caso di contestazione giudiziaria. L’esigenza di imporre l’adozione di provvedimenti motivati è particolarmente avvertita in sede di contrattazione collettiva, ove si prevedono modalità di esercizio del potere di trasferimento tali da coinvolgere nella decisione finale le rappresentanze sindacali aziendali (v.) e la ricerca, da parte dell’azienda, di soluzioni che tengano conto, oltreche´ dei requisiti professionali, dell’eventuale interesse di taluni lavoratori al trasferimento nonche´ delle situazioni e circostanze particolari (anzianità di servizio, età , condizioni familiari e simili). Di una particolare tutela in caso di mobilità fruiscono i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, nonche´ i candidati e i membri di commissioni interne (v.), i quali possono essere trasferiti da un’unità produttiva ad un’altra solo previo nulla osta dell’associazione sindacale (v.) di appartenenza. Tale tutela viene accordata per un certo periodo di tempo anche successivamente alla perdita della qualifica di dirigente di r.s.a.. La mobilità mobilità, specie in relazione a mutamenti strutturali dell’organizzazione produttiva, può essere attuata attraverso il trasferimento collettivo, fattispecie che sfugge alla regolazione (da intendersi in un’ottica meramente individuale) di cui all’art. 2103 c.c.; la materia è disciplinata dalla contrattazione collettiva (v.) la quale, in alcuni contratti, sancisce un diritto sindacale di preventiva informazione in caso di mobilità orizzontale non temporanea di aliquote significative di lavoratori nell’ambito degli stabilimenti con più di duecento dipendenti. Parimenti esula dall’applicazione dell’art. 2103 c.c. il c.d. trasferimento interno (vale a dire lo spostamento da reparto a reparto di una stessa unità produttiva).

liste di mobilità: le mobilità mobilità (disciplinate ai sensi dell’art. 6, l. n. 223 del 1991) contemplano i lavoratori espulsi dall’impresa in seguito ad un licenziamento per riduzione di personale (v. licenziamenti per riduzione di personale), ovvero avviati alle procedure di mobilità da parte di aziende ammesse al trattamento di cassa integrazioni guadagni (v.) straordinaria che ritengono di non essere in grado di reimpiegare tutte le maestranze sospese. Le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento (v.) compilano, approvano e gestiscono le mobilità mobilità: in particolare l’Ufficio regionale del lavoro, in base a direttive impartite dal Ministero del lavoro e sentita la Commissione centrale dell’impiego, dopo un’analisi tecnica da parte dell’Agenzia per l’impiego, compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengono tutte le informazioni utili per individuare la professionalità , la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio. Confezionata la lista, questa dovrà essere approvata dalla Commissione regionale per l’impiego (v.), la quale si attiverà per realizzare, d’intesa con l’Agenzia, iniziative utili al reimpiego dei lavoratori in mobilità. I lavoratori collocati in mobilità hanno diritto ad un’indennità , per un periodo massimo di dodici mesi, pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale percepito o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto; tale periodo è elevato a ventiquattro mesi per i lavoratori che hanno compiuto i quarant’anni e a trentasei per il lavoratori che abbiano compiuto i cinquant’anni ed è maggiorato per i lavoratori che si trovano nelle aree del Mezzogiorno (dal tredicesimo mese l’indennità spetta nella misura dell’80%). I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dall’indennità nella misura indicata, detraendone il numero di mensilità già percepite. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche´ le indennità di malattia del lavoratore (v.) e di maternità eventualmente spettanti. Il lavoratore viene cancellato dalle mobilità mobilità o a titolo sanzionatorio (perche´ , ad es., rifiuta l’offerta di un lavoro professionalmente equivalente o l’impiego in opere o servizi di pubblica utilità ) o per il naturale venire meno delle ragioni che ne hanno determinato l’iscrizione (quando cioè viene assunto a tempo pieno ed indeterminato, quando abbia percepito per l’intero l’indennità di mobilità , quando sia scaduto il periodo massimo di fruibilità reale dell’indennità ); potrà essere riscritto nelle mobilità mobilità in due casi: quando, dopo essere stato riassunto, non superi il periodo di prova (v.) ovvero se, avviato al lavoro, sia stato giudicato inidoneo a svolgere quella specifica attività o mansione a seguito di visita medica effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche. Fino al 31 dicembre 1994, potranno inoltre essere iscritti nelle mobilità mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupino anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione o trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (art. 4, comma 1o, l. n. 236 del 1993); l’iscrizione, in tal caso, non dà titolo al percepimento dell’indennità di mobilità. Possono essere altresì iscritti alle mobilità mobilità i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, l. n. 223 del 1991. In questo caso l’iscrizione, che non dà titolo al trattamento di mobilità, deve essere richiesta entro 60 giorni dal licenziamento alla sezione circoscrizionale per l’impiego.

mobilità nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche: la mobilità mobilità (artt. 32 – 35 d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dagli artt. 12 – 14 d.leg. 18 novembre 1993, n. 470, e dall’art. 16 d.leg. 23 dicembre 1993, n. 546; art. 3, commi 47omobilità52o, l. 24 dicembre 1993, n. 537) ha lo scopo di ridistribuire in modo razionale i pubblici impiegati, eliminando gli esuberi e colmando le carenze. In tal modo sono evitati i licenziamenti, nei limiti però in cui sia possibile la ricollocazione con la mobilità, altrimenti il personale in esubero prima viene messo in disponibilità , conservando in tutto o in parte il trattamento fino a due anni, e poi se non trova sistemazione viene collocato a riposo e cioè licenziato. Con la mobilità mobilità pertanto i pubblici dipendenti vengono trasferiti preferibilmente all’interno della stessa amministrazione o altrimenti presso altre amministrazioni, anche di diverso comparto. Per le regioni e per gli enti locali è prevista una disciplina speciale. Con il consenso dei singoli interessati può essere realizzata anche una mobilità concordata, mediante accordi fra le amministrazioni e i sindacati. La mobilità mobilità viene realizzata su domanda dei dipendenti interessati o altrimenti d’ufficio; chi rifiuti il trasferimento d’ufficio è messo in disponibilità e quindi collocato a riposo. La procedura di mobilità mobilità, oltre le linee guida della legge, dev’essere disciplinata con regolamento approvato con d.p.c.m., ma si applica il d.p.c.m. n. 325 del 1988 fino all’approvazione del nuovo regolamento. Ev necessario un regolamento anche per la disciplina del collocamento in disponibilità a seguito di eccedenze. Si ha eccedenza di personale ne seguenti casi: riordino e fusione di amministrazioni e enti pubblici, trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici, eccedenze rilevate in seguito alla determinazione dei carichi di lavoro delle singole amministrazioni. I trasferimenti sono disposti con d.p.c.m., in caso di passaggio a diversa amministrazione, altrimenti con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. La disciplina speciale e completa prevista per il pubblico impiego esclude, anche dopo la privatizzazione, l’applicabilità della disciplina privatistica dei licenziamenti.


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