Enciclopedia giuridica

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Integrazione



integrazione produttiva: si parla di integrazione integrazione o di integrazione verticale fra imprese con riferimento al fenomeno per il quale un prodotto industriale è frutto della cooperazione fra più imprese. I sistemi produttivi integrati presentano due varianti: 1) talora dissociano il produttore del bene complesso dai produttori dei singoli componenti, i cosiddetti terzisti, legati al primo da contratti di subforniture (v.) o d’appalto (v.) o di subappalto (v.); 2) altre volte, come nella licenza di produzione e di marchio e, più specificamente, nel merchandising (v.), separano il creatore del prototipo del prodotto dall’esecutore dell’attività produttiva. L’essenza del fenomeno sta nell’antitesi fra l’autonomia giuridica ed economica del terzista o merchandisee e la sua subordinazione tecnica rispetto al committente o al merchandisor. L’impresa terzista esegue i singoli componenti secondo la documentazione tecnica fornitagli dal committente; l’impresa del merchandisee si obbliga a produrre secondo i prototipi o gli standard qualitativi fornitigli dal merchandisor; entrambi si obbligano a consentire ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione o sulla qualità dei prodotti, si obbligano altresì a porre in essere e mantenere una organizzazione produttiva idonea ad assicurare che il prodotto sia conforme alle prescrizioni impartite. La subordinazione tecnica del terzista o del merchandisee rispetto al committente o al merchandisor consente di imputare al secondo le qualità dei prodotti eseguiti dal primo; giustifica, alla stregua di criteri oggi generalmente accolti, l’apposizione sui prodotti del marchio del secondo. Il prodotto è eseguito secondo il suo knowintegrazionehow (v.) sotto il suo controllo; egli ne è , sia pure indirettamente, il produttore. Tuttavia, le imprese dell’uno e dell’altro restano giuridicamente ed economicamente autonome. Dalla integrazione verticale si distingue l’integrazione integrazione orizzontale, quale si manifesta nel raggruppamento fra imprese (v.). Analogo fenomeno si manifesta nei sistemi distributivi integrati e, in particolare, nel franchising (v.): il franchisee legittimamente utilizza, sulla base di apposite licenze, i segni distintivi (marchio e insegna) del franchisor in quanto il primo esegue il programma distributivo del secondo e si sottopone ai controlli di questo circa il rispetto del programma. Scopo del franchising è di ingenerare nel pubblico dei consumatori il convincimento di acquistare direttamente dal franchisor, sebbene il franchisee non sia interno collaboratore del primo, ma sia soggetto economicamente e giuridicamente distinto; la quale finalità può essere legittimamente perseguita, senza inganno per il pubblico, perche´ il titolare dei segni distintivi può , per l’ingerenza che si riserva sui distributori, garantire che le merci da questi vendute posseggono le qualità che il pubblico collega ai segni distintivi. V. anche canale, integrazione della distribuzione.

integrazione verticale: v. integrazione produttiva.


Intavolazione      |      Integrazione del contratto


 
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