Enciclopedia giuridica

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Merchandising

Ev il contratto con il quale il titolare di un marchio (v.), in particolare di un marchio celebre (v. marchio, merchandising celebre), ne concede dietro corrispettivo la facoltà di uso ad un altro imprenditore per apporlo su prodotti di natura diversa e spesso notevolmente diversa da quelli per i quali il marchio è stato realizzato e registrato. Scopo del merchandising è consentire al licenziante di trarre profitto dal proprio marchio celebre, ed al licenziatario di trarre profitto dalla capacità del marchio altrui di attirare clientela (v. clientela). Il contratto prevede il diritto del licenziante di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario e il divieto per quest’ultimo di apporre il marchio del primo su prodotti che non abbiano superato positivamente il controllo del licenziante. Funzione di tali clausole è garantire al licenziante che il marchio concesso in godimento mantenga inalterato quel prestigio che ne rappresenta l’intrinseco pregio, nonche´ consentire al licenziatario una appropriata selezione dei propri prodotti traendo profitto dalle capacità imprenditoriali del licenziante. La validità del merchandising non può essere messa in discussione dopo che, in attuazione di direttiva comunitaria, è stata riformata la legge sui marchi (v. marchio, merchandising celebre). Si parla di merchandising anche per il contratto con il quale il creatore di un personaggio di fantasia concede, dietro corrispettivo, che quel personaggio, o l’immagine grafica che lo rappresenta, sia usato come marchio di prodotti altrui. Un simile contratto è atto di disposizione del diritto patrimoniale d’autore (v. diritto, merchandising patrimoniale d’autore). Non rientra nel merchandising il caso in cui un personaggio celebre dà il proprio consenso, dietro corrispettivo, per l’uso del proprio nome come marchio di prodotti altrui. Qui non viene in considerazione il diritto su un segno distintivo (v. segni distintivi), ne´ un diritto disponibile come il diritto patrimoniale d’autore, ma un diritto della personalità (v. diritti della personalità ): un simile contratto deve, pertanto, considerarsi nullo per impossibilità dell’oggetto. Tuttavia il licenziatario ha azione da risarcimento del danno nei confronti del licenziante che revochi senza giusta causa il proprio consenso.


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