Ci sono  diritti  soggettivi  che sono  creati  dal diritto  oggettivo,  secondo  il processo  di soggettivazione altrove  descritto (v. diritti soggettivi);  ma ci sono diritti  soggettivi  che si dicono  solo  trovati  dal diritto  oggettivo:  sono  i diritti dell’uomo,  che si considerano esistenti  indipendentemente da  ogni  norma giuridica  che li riconosca  e che il diritto  oggettivo  si limita  a garantire. A differenza di ogni  altro  diritto  soggettivo,  la cui esistenza  dipende dalla mutevole  valutazione dello  Statodiritti della personalitàordinamento, mutevole  nel tempo  e nello spazio  a seconda  dei diversi  sistemi  politici  e sociali, i diritti  dell’uomo, detti  anche  diritti  della  persona umana  o diritti della personalità, si considerano come  diritti spettanti all’uomo  in quanto tale,  indipendentemente dal tipo  di sistema politico  o sociale  entro  il quale  egli vive, e come  diritti  che ogni  Stato  ha  il dovere  di riconoscere e di garantire. Sono  il diritto  alla  vita,  all’integrità fisica, alla  salute,  al nome,  all’onore,  alla  libertà  personale, all’espressione del pensiero,  alla  riservatezza e altri  ancora,  la cui identificazione è principalmente rimessa,  nei diversi  Stati,  alle  carte  costituzionali e, in ambito  sovranazionale o internazionale, da  convenzioni  fra Stati,  ratificate dagli  Stati  aderenti, che ne  hanno  a questo  modo  trasformato i contenuti in altrettante norme  di diritto  interno. Alla  identificazione dei diritti  dell’uomo hanno  proceduto nel corso  del tempo,  solenni  carte  o dichiarazioni: dalla Magna  Charta (1225) al Bill of Rights  (1689) in Inghilterra; dalle  varie dichiarazioni dei diritti,  emanate in diversi  Stati  del Nord  America nel corso  del Settecento, alla  Dichiarazione dei diritti  dell’uomo  e del cittadino nella  Francia  postdiritti della personalitàrivoluzionaria (1789). In  tempi  più  recenti  sono  state  elaborate diverse  dichiarazioni internazionali, come  la Dichiarazione universale  dei diritti  dell’uomo,  approvata dall’assemblea della Organizzazione delle  N.U.  nel dicembre  1948; come  la Convenzione di salvaguardia dei diritti  dell’uomo  e delle  libertà  fondamentali, approvata dal Consiglio  d’Europa nel 1950, ratificata dall’Italia  con  l. n. 848 del 1955; come  il Patto  internazionale sui diritti  civili e politici,  firmato  a New York nel 1966, reso  esecutivo  in Italia  con  l. n. 881 del 1977. Bisogna  però  dire che anche  l’identificazione dei diritti  dell’uomo  ha  manifestato una  sua storica  relatività : la Magna  Charta, ad  esempio,  riconosceva  diritti  solo  agli uomini  liberi,  e in alcuni  Stati  dell’America settentrionale le dichiarazioni dei diritti  dell’uomo  coesistevano con  il mantenimento della  schiavitù.  La Dichiarazione francese  del 1789 proclamava sacra  e inviolabile  la proprietà privata;  le carte  costituzionali più  recenti  non  ne  ripetono analoga qualificazione. Ma  ciò  non  induca  a svalutare la categoria:  pur  se con questa  storica  relatività , l’affermazione ripetuta e costante  della  esistenza  di diritti  dell’uomo,  sottratti all’arbitrio  dei pubblici  poteri,  ha  rappresentato una conquista di civiltà , un  correttivo al principio  della  statualità  del diritto, un  limite  alla  onnipotenza degli  Stati,  un  valore  universale  cui l’uomo  può fare  appello,  a difesa  della  propria persona, in ogni  sistema  politico  e sociale.  Questa storica  relatività  si manifesta anche  sotto  altro  aspetto:  il catalogo  dei diritti  dell’uomo  è  in continua espansione, in connessione con l’evolversi  della  coscienza  sociale  ed  in dipendenza delle  nuove  minacce  cui gli sviluppi  della  civiltà  espongono gli individui.  Sono  di recente identificazione diritti  come  il diritto  dell’identità  personale e il diritto  alla  riservatezza; mentre da  una  deliberazione del Parlamento europeo ha  preso vita  quel  diritto  della  personalità  del lavoratore che è  il diritto  di conoscere il proprio destino  e di concorrere a determinarlo. Ai  diritti della personalità la nostra Costituzione fa riferimento nell’art.  2: la Repubblica riconosce  e garantisce i diritti  inviolabili  dell’uomo,  sia come  singolo  sia nelle  formazioni sociali  ove si svolge  la sua  personalità . Non  vale, in questa  materia, alcuna  riserva  di legge: perche´  un  diritto  dell’uomo  possa  essere  riconosciuto e garantito non occorre  che una  norma  di legge lo abbia  previsto.  I compiti  della Repubblica, menzionati nell’art.  2, non  sono  solo  compiti  dell’organo legislativo;  sono  anche  compiti  degli  organi  giurisdizionali  della  Repubblica. Di  qui  l’esistenza  di diritti della personalità atipici,  non  previsti  da  alcuna  norma  di legge, ma riconosciuti  e garantiti  dalla  giurisprudenza, come  i già  menzionati diritti alla  riservatezza e all’identità  personale. Il loro  carattere di inviolabilità, attribuito dall’art.  2 Cost.,  ha  un  duplice  referente: sono  diritti  dell’uomo inviolabili  da  parte  della  pubblica  autorità , nell’esercizio  delle  sue  funzioni legislative,  esecutive  o giudiziarie;  sono,  inoltre,  diritti  dell’uomo  inviolabili da  parte  degli  altri  uomini,  nell’ambito dei rapporti privati.  Sotto  il primo aspetto vengono  in considerazione le specifiche  norme  che, nella Costituzione, proclamano l’inviolabilità  della  libertà  personale (art.  13 c.c.), del domicilio  (art.  14 c.c.), della  segretezza  nelle  comunicazioni (art.  15 c.c.) e così via; sotto  il secondo  aspetto assumono rilievo  le norme  che, nei codici o in altre  leggi, proteggono i privati  contro  la lesione  dei loro  diritti della personalità arrecata da  altri  privati.  Una  protezione penale  si manifesta nelle  norme  del c.p. che puniscono  i delitti  contro  la persona (artt.  575 ss. c.p.),  a loro  volta  distinti  in delitti  contro  la vita  e l’incolumità  individuale,  come  l’omicidio  e le lesioni  personali, contro  l’onore,  come  l’ingiuria  e la diffamazione, contro la libertà  personale, come  il sequestro di persona, contro  la libertà  morale, come  la violazione  di domicilio  e le interferenze illecite  nella  vita  privata. Una  protezione civile dei diritti della personalità risulta  dal c.c. e da  altre  leggi: norme  specifiche riguardano il diritto  all’integrità  fisica (art.  5 c.c.), il diritto  al nome  (artt. 7  – 9 c.c.), il diritto  sulla propria immagine  (art.  10 c.c.), il diritto  morale d’autore  e di inventore (artt.  2577, comma  2o, 2589 c.c.). Non  poche  norme costituzionali, peraltro, proteggono diritti  dell’uomo  sotto  entrambi gli aspetti sopra  considerati: sia nei confronti  dei pubblici  poteri,  sia nei confronti  di altri  privati.  Ha  denotato in modo  particolare questa  duplice valenza  il diritto  alla  salute  protetto dall’art.  32 Cost.,  dal quale  si sono prese  le mosse,  in campo  civilistico, per  proteggere quella  specifica componente del danno  patrimoniale risarcibile  che è  il cosiddetto danno biologico.  Singoli diritti della personalità ricevono  specifiche  forme  di protezione. Più  generale protezione civile deriva  dalle  norme  che, agli artt.  2043 ss. c.c., riconoscono i  diritti  al risarcimento e, se possibile,  alla  reintegrazione in forma  specifica (art.  2058 c.c.) a chiunque  abbia  subito  un  danno  ingiusto;  e tale  può  essere anche  la lesione  di un  diritto  alla  personalità , dal diritto  all’integrità  fisica al diritto  all’onore,  alla  libertà  personale ecc.; mentre l’art. 120 c.p.c., prevede, con  norma  generale,  la possibilità  di pubblicare in uno  o più giornali,  su ordine  del giudice,  la sentenza di condanna al risarcimento, quando questa  pubblicità  può  contribuire a riparare il danno.  Anche  qui  è rivelato  il collegamento esistente fra protezione penale  e protezione civile:  quando un  fatto  illecito  è  previsto  dalla  legge penale  come  reato,  la vittima ha  diritto  al risarcimento del danno  anche  non  patrimoniale (v. danno,  diritti della personalità morale)  (art.  2059 c.c., art.  185, comma  2o, c.p.).  Può  inoltre  ottenere la pubblicazione della  sentenza in uno  o più  giornali  quando ciò  costituisce  il mezzo  per  riparare il danno  non  patrimoniale cagionatole dal reato  (art. 186 c.p.).  In  certi  casi, come  nel caso  della  lesione  del diritto  al nome,  la pubblicazione della  sentenza è  una  misura  riparatoria che può  essere ordinata dal giudice  anche  se il fatto  lesivo del diritto  della  personalità  non costituisce  reato  ne´  è  un  fatto  produttivo di danno,  patrimoniale o non patrimoniale. I diritti della personalità si sogliono  classificare  fra i diritti  assoluti:  sono  cioè  diritti protetti nei confronti  di tutti;  un  altro  loro  carattere distintivo  sta nell’essere  diritti  indisponibili:  sono  diritti  che il loro  titolare non  può alienare, ai quali  non  può  rinunciare (ma  per  alcuni  diritti,  come  per  il diritto  all’immagine,  atti  di disposizione  risultano sotto  alcuni  aspetti possibili).  Alla  indisponibilità  si collega  la imprescrittibilità : sono  diritti  che non  si prescrivono, che non  si estinguono cioè  per  il non  uso prolungato nel  tempo.  Un  arduo  problema che l’assolutezza  dei diritti della personalità solleva  è  quello  del coordinamento fra diversi  diritti della personalità, appartenenti a soggetti  diversi,  che vengano  fra loro  in conflitto.  La  giurisprudenza è  stata  messa  a dura  prova  per contemperare il diritto  all’onore  con  il diritto  di cronaca.  Analoghi problemi insorgono quando un  diritto  della  personalità  entra  in conflitto  con  un  diritto  assoluto  patrimoniale, quale  il diritto  di proprietà : un  simile problema sollevano  le immissioni  industriali, con  riferimento al diritto  alla salute;  un  problema non  risolto  dall’art.  844 c.c., che ha  riguardo ai rapporti  fra proprietari e al godimento dei rispettivi  fondi;  esso  chiede  al giudice  di contemperare le esigenze  della  produzione con  le ragioni  della  proprietà,  e non  anche  le prime  con  la tutela  della  salute  dei non  proprietari. V. anche atti, diritti della personalità di disposizione del proprio  corpo;  onore,  diritto  all’diritti della personalità; nome,  diritto  al diritti della personalità; immagine,  diritto  all’diritti della personalità; identità  personale,  diritto  all’diritti della personalità; riservatezza,  diritto alla diritti della personalità; diritto, diritti della personalità morale  d’autore; diritto, diritti della personalità morale  d’inventore.   
 successione  nei diritti della personalità:  alla  morte  della  persona si estinguono i diritti della personalità, che sono strettamente inerenti alla  persona del loro  titolare (si noti  però  che l’azione per  la dichiarazione giudiziale  di paternità  (v. paternità  naturale, accertamento  della diritti della personalità) o di maternità  naturale (v. maternità  naturale, accertamento  della diritti della personalità) può  essere,  a norma  dell’art.  270 c.c., promossa o proseguita dai discendenti e che, a tutela  del diritto  morale  d’autore  (v. diritto, diritti della personalità morale  d’autore),  possono  agire,  dopo  la morte  dell’autore, i suoi familiari);  ma si trasmettono agli eredi  i diritti  patrimoniali. Si trasmettono, alla  morte,  i diritti  sorti  in vita  della  persona;  non  i diritti  che sorgono  a causa  della  sua  morte,  come  il diritto  al risarcimento del danno  che la morte  della  persona abbia  cagionato ai suoi  congiunti.  Questi  diritti vengono  acquistati dai congiunti  iure  proprio e non  iure  successionis.  La precisazione può  apparire ovvia; ma non  manca  chi ritiene  che gli eredi succedano  nel diritto  al risarcimento già  spettante al de  cuius  per  la lesione del suo diritto  alla  vita,  sollevando l’ozioso problema se l’istante  della morte  sia l’ultimo  momento della  vita  o il primo  momento della  morte. Basti  considerare che il diritto  in parola  spetta  ai congiunti, indipendentemente dalla  loro  qualità  di eredi:  il legittimario pretermesso potrà  vantarlo  senza  esercitare l’azione  di riduzione, dal vittorioso 		
			
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