Atti  unilaterali o collettivi  mediante i quali  i soggetti  dell’ordinamento internazionale manifestano la loro  volontà  in ordine  a determinate situazioni  giuridiche.   
 dichiarazioni internazionali di accollo:  atti  unilaterali mediante i quali  gli Stati  di nuova  formazione manifestano la volontà  di subentrare nei trattati conclusi  dalla  ex madre patria  per  loro  conto  nel periodo della  colonizzazione, operando in favore dei Pvs la regola  della  tabula  rasa  rispetto  alla  successione  nei trattati. Perche´  la dichiarazione possa  avere  efficacia  nei confronti  dell’altro contraente il trattato occorre  comunque che quest’ultimo accetti, implicitamente o esplicitamente, la sostituzione della  controparte. V. anche accordo  internazionale, dichiarazioni internazionali di devoluzione;  successione  degli Stati, dichiarazioni internazionali nei trattati.  
 dichiarazioni internazionali di guerra:  atti  diplomatici unilaterali con  cui uno  o più  Stati  aprono il c.d. rapporto di belligeranza con  altri  Stati  o soggetti  di diritto  internazionale, notificando loro  l’apertura delle  ostilità . Segnano  formalmente l’inizio (dies a quo)  dell’applicazione del diritto  internazionale di guerra  (jus  in bello), cioè  del complesso  delle  norme  internazionali che disciplinano  lo stato  di guerra  e la conseguente sospensione del diritto  internazionale di pace. Spesso  sono  implicitamente ricompresi  nell’ultimatum allo  scadere  del quale l’entrata  in guerra  è  automatica senza  ricorso  alla  dichiarazione espressa.  V. anche  guerra.  
 dichiarazioni internazionali di principi delle  N.U.:  v. Organizzazione delle N.U.. 
 dichiarazioni internazionali di successione:  v. notificazione, dichiarazioni internazionali internazionale.  
 dichiarazioni internazionali interpretative:  esprimono il punto  di vista di uno  Stato  circa determinate disposizioni  di un  trattato senza  tuttavia  escluderle o modificarne la portata giuridica  rispetto  a tale  Stato.  La  distinzione tra  dichiarazioni internazionali dichiarazioni internazionali e riserve  interpretative non  è  sempre  facile, soprattutto rispetto  a trattati, come  la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto  del mare,  che ammettono le prime  ma vietano  l’apposizione delle  seconde.  Al  fine di tale  distinzione,  è  stata proposta la distinzione tra  mere  dichiarazioni internazionali dichiarazioni internazionali e dichiarazioni internazionali qualificate  che sarebbero, queste ultime,  delle  vere  e proprie riserve.  V. anche  riserve ai trattati. 		
			
| Dichiarazione fiscale | | | Dies a quo, dies ad quem |