Enciclopedia giuridica

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Notificazione

V. atti giuridici, notificazione come comunicazioni.

notificazione agli eredi: principio di carattere generale è che la notificazione notificazione può essere fatta collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto. Confermano l’art. 303 c.p.c. che, in tema di riassunzione del processo al seguente di morte della parte, stabilisce il termine per la notifica di un anno; altresì l’art. 328, comma 2o, c.p.c. in tema di decorrenza dei termini per l’impugnazione; nonche´ l’art. 330, comma 2o, c.p.c. in tema di notifica dell’impugnazione. Da ultimo l’art. 447 c.p.c. in tema di notificazione notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

notificazione al contumace: l’art. 292 c.p.c. elenca, tassativamente, gli atti che devono essere notificati al contumace personalmente. Innanzitutto la sentenza. Prosegue con l’ordine di ammissione dell’interrogatorio o del giuramento; le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali. Tutte queste devono essere notificate alla parte contumace personalmente nel termine fissato dal giudice istruttore con ordinanza. Per quanto concerne le altre comparse, l’art. 292 fissa una presunzione di comunicazione mediante il dispositivo in cancelleria. Per i rimanenti atti non è previsto un obbligo di notificazione.

notificazione della cessione del credito: per la notificazione al debitore ceduto non sembrano richieste particolari forme, considerata l’equivalenza alla notificazione della prova della conoscenza dell’avvenuta cessione. Agli specifici effetti dell’art. 1265 c.c. (prevalenza della cessione che è stata preventivamente effettuata nel caso di cessione dello stesso credito a persone diverse) si richiede, invece, la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. V. anche cessione del credito.

notificazione della sentenza: il richiamo effettuato dall’art. 285 all’art. 170 c.p.c. dispone che la parte che vuole far decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza, deve notificarla presso il procuratore costituito o, in caso di costituzione personale, alla parte nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Conseguenza diretta di ciò è che deve ritenersi invalida, ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, la notifica della sentenza effettuata non su istanza di parte (es. da avvocato privo del potere di rappresentanza).

notificazione del pegno di crediti: v. pegno.

fax come mezzo di notificazione: la l. 7 giugno 1993, n. 183, prevede la possibilità di utilizzare i mezzi di telenotificazionecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali. In particolare la copia fotoriprodotta di un atto si considera conforme all’atto trasmesso se l’avvocato o procuratore, rispettivamente trasmittente e ricevente, abbiano ricevuto idonea procedura ex art. 83 c.p.c. (che può risultare anche dal documento trasmesso); se l’atto trasmesso porti l’indicazione e la sottoscrizione leggibile della parte, nella procedura, e idonee caratteristiche per la firma di autentica dell’avvocato o procuratore; se, infine, l’avvocato o procuratore abbia sottoscritto la copia dell’atto dichiarato conforme a quello trasmesso.

forme di notificazione: le notificazione notificazione sono, sostanzialmente tre: in mani proprie; a mezzo del servizio postale (v.) e per pubblici proclami (v.). La prima di queste forme costituisce il sistema ordinario di notifica. Il ricorso agli altri due supplisce ai casi si impossibilità ad effettuare la notifica nella prima forma. L’ufficiale giudiziario la esegue mediante consegna di copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario. Quest’ultimo può rifiutarsi di ritirare materialmente l’atto ma di ciò verrà dato atto nella relata di notifica e la conseguenza sarà la presunzione di notifica in mani proprie. Unico limite a questa forma è che il destinatario si trovi nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario. Se non avviene in mani proprie la notifica deve essere eseguita nel comune di residenza del destinatario, ed in particolare nella casa di abitazione, o nell’ufficio, o nel luogo dove esercita l’industria o il commercio. L’art. 139 c.p.c. dopo aver dettato questa prima regola disciplina le ipotesi di irreperibilità del destinatario nei luoghi anzidetti, precedendo la consegna della copia ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, che sia ultraquattordicenne e non palesemente incapace. In mancanza dei soggetti indicati l’ufficiale giudiziario può lasciare la copia al portiere o al vicino di casa che accetti di riceverla. In queste ultime due ipotesi è necessaria la sottoscrizione dei soggetti riceventi sull’originale; nonche´ un avviso dello acceduto tramite raccomandata da inviare da parte dell’ufficiale giudiziario. Nei casi di irreperibilità , di incapacità , o di rifiuto delle persone indicate più sopra, l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nella casa comunale di pertinenza, e avverte il destinatario tramite un avviso affisso alla porta dei luoghi rispettivamente indicati all’art. 139 c.p.c., e con lettera raccomandata a.r.. La notifica degli atti a che ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio si esegue mediante consegna di copia alla persona indicata o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario. Nel caso di notificazione a persone non residenti, ne´ dimoranti, ne´ domiciliate nel territorio della Repubblica, l’art. 142 c.p.c. rinvia alle notificazione notificazione consentite dalle convenzioni di diritto internazionale o dalla legge consolare (d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200). Se ciò non sia possibile, l’atto sarà notificato mediante affissione di copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede; una seconda copia è inviata a mezzo posta, per piego raccomandata, al destinatario; mentre la terza copia è affidata al p.m. che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna al destinatario. Se poi la residenza e domicilio del destinatario sono sconosciuti si depositerà una copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o in caso di ignoranza, di nascita del destinatario e verrà disposta affissione di copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Nell’impossibilità di adottare tale procedura, l’ufficiale giudiziario ne consegnerà copia al p.m. per gli adempimenti del caso. In questi ultimi due casi la notificazione si avrà per eseguita dopo il decorso di 20 giorni dal compimento delle formalità descritte. Per le persone giuridiche l’art. 145 c.p.c. prevede che la notificazione si fa presso la sede mediante consegna di copia al legale rappresentante, o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, alla persona addetta alla sede. Per gli enti sforniti di personalità giuridica si fa riferimento al luogo ove questi svolgono la loro attività in modo continuativo.

notificazione in generale: attraverso questo strumento l’ufficiale giudiziario porta a conoscenza dei destinatari un atto. Si realizza mediante consegna da parte dell’ufficiale giudiziario di una copia conforme all’originale (e da lui stesso autenticata) alla parte. L’ufficiale giudiziario annota sull’originale e sulla copia i tempi e le modalità della notifica.

notificazione nel corso del processo: regola generale, prevista dall’art. 170 c.p.c., è che dopo la costituzione in giudizio le notifiche si fanno al procuratore costituito. La legge può disporre altrimenti. Il secondo comma della norma di esame, derogando ai casi di nullità della notificazione in genere, recita che nel caso del processo, anche se il procuratore si è costituito per più parti, è sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto. Nel caso che la parte stia in giudizio personalmente, le notifiche vanno fatte nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto al momento della costituzione. L’ultimo comma prende in considerazione le comparse e le memorie autorizzate dal giudice che possono essere, a discrezione delle parti o su volontà del giudice, depositate in cancelleria, notificate o scambiate tra procuratori mediante la c.d. forma di scambio da apporre sull’originale.

notificazione nel diritto internazionale: dichiarazione che un soggetto di diritto internazionale dirige ad un altro soggetto per portare a conoscenza del secondo determinati fatti. Essa può essere: a) facoltativa od obbligatoria a seconda che essa sia imposta o meno dal diritto internazionale; e b) necessaria o non necessaria, a seconda che l’effetto giuridico possa prodursi o meno senza notificazione. Essa, in realtà , mira a rendere incontestabile la conoscenza delle situazioni e dei fatti notificati. In particolare, la notificazione di successione ai trattati internazionali è l’atto mediante il quale uno Stato di nuova formazione diventa parte contraente di un trattato multilaterale aperto all’adesione di Stati diversi da quelli originari. Con questo atto la sua partecipazione retroagisce al momento della sua indipendenza, al contrario dell’adesione che ha un effetto ex nunc.

notificazione nel processo penale: è il mezzo previsto dal c.p.p. per portare a conoscenza degli interessati l’esistenza di atti processuali (nel senso più ampio) che li riguardino. Il c.p.p. dedica alle notificazioni l’intero titolo V del libro secondo il che manifesta la volontà del legislatore di privilegiare, in un’ottica garantistica, l’effettiva conoscenza degli atti rispetto alla speditezza del procedimento. Tra le principali disposizioni attinenti alle notificazioni, si ricordano: 1) l’art. 148, che contempla da un lato gli organi abilitati, e cioè l’ufficiale giudiziario, chi ne esercita le funzioni (ovvero, in pratica, l’aiutante dell’ufficiale giudiziario stesso ed il messo di conciliazione), e, su disposizione del giudice, la polizia giudiziaria, e dall’altro prevede un nuovo metodo di notificazione, molto più semplice, e cioè la consegna di copia dell’atto da parte della cancelleria all’interessato, oltre alla lettura di provvedimenti in presenza di quest’ultimo, effettuata dal giudice; 2) l’art. 153, che prevede le notificazioni al p.m., da effettuarsi mediante consegna di copia dell’atto in segreteria se provenienti dai difensori o dalle parti private; se si tratta invece di comunicazioni del giudice, il sistema è sempre quello della consegna, salvo che il p.m. non abbia preso visione dell’atto sottoscrivendolo; 3) gli artt. 156 – 169, con la dettagliata serie di previsioni sulle notificazioni all’imputato e alla persona sottoposta alle indagini, tra le quali spicca, per importanza pratica, l’invito ad eleggere domicilio per le notificazioni, necessario al momento del primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato o dell’imputato (art. 161 c.p.p.); 4) l’art. 170, che prevede le notificazioni a mezzo posta; 5) l’art. 171, contenente l’elenco dei numerosi casi di nullità della notificazione.

nullità della notificazione: a prescindere dall’ipotesi di violazione dell’art. 147 c.p.c., le fattispecie di notificazione notificazione sono elencate, in modo non tassativo, dall’art. 160 c.p.c.. Precisamente la notificazione è nulla se vi è violazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia; e se vi è incertezza assoluta circa la persona a cui è fatta la notificazione, od incertezza della data. Per tutte e tre le ipotesi dell’art. 160 c.p.c. è prevista la sanatoria ex artt. 157 e 158 c.p.c.. Alcuni casi di notificazione notificazione non codificati: incompetenza dell’ufficiale giudiziario notificante (notificazione relativa); notificazione dell’atto di impugnazione a più parti, domiciliate presso un unico procuratore, mediante consegna di un numero insufficiente di copie dell’atto (inesistenza giuridica).

relata di notificazione: costituisce una relazione eseguita dall’ufficiale giudiziario dell’avvenuta attività di notifica, e da lui datata e sottoscritta, ed apposta in calce all’originale ed alla copia dell’atto. Essa deve contenere l’indicazione e le qualità della persona alla quale è consegnata la copia, nonche´ il luogo dell’avvenuta consegna. In caso di mancata consegna, i motivi, nonche´ le ricerche fatte dall’ufficiale giudiziario, e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. Ha natura di atto pubblico.

telegramma come mezzo di notificazione: costituisce un modo alternativo di notificazione disposto anche d’ufficio dal giudice che ritenga per circostanze particolari o di maggiore celerità , di derogare ai modi tradizionali. In questo caso il telegramma andrà collezionato con avviso di ricevimento.

tempo della notificazione: il codice di rito stabilisce i tempi nei quali può eseguirsi la notifica. Nel periodo dal 31 ottobre al 31 marzo dalle ore 7 alle ore 19; mentre dal 1o aprile al 30 settembre dalle ore 6 alle ore 20. Le notifiche eseguite fuori da questi orari sono da considerarsi nulle, o, per alcuni autori, inesistenti.


Notice of readiness      |      Notificazione del ricorso amministrativo


 
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