Enciclopedia giuridica

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Defunto



domicilio del defunto: è il luogo nel quale si apre la successione (v. apertura della successione).

separazione dei beni del defunto: i creditori del defunto ed i legatari possono avere interesse a tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’ erede (v.), perche´ dalla confusione dei due patrimoni potrebbero ricevere danno: se, ad esempio, l’eredità è del valore di 100 milioni con debiti per 100 milioni, e l’erede, per parte sua, ha un patrimonio di 100 milioni con 200 milioni di debiti, i creditori dell’erede potrebbero aggredire anche i 100 milioni ereditati dal loro debitore, che non basteranno allora a soddisfare i creditori del defunto e i legatari. Perciò creditori e legatari possono chiedere, entro tre mesi dall’apertura della successione (art. 516 c.c.), la separazione dei due patrimoni. Le conseguenze saranno: a) sul patrimonio ereditario potranno soddisfarsi creditori e legatari separatisti, ossia che abbiano chiesto la separazione, con preferenza rispetto ai creditori dell’erede (art. 512, comma 1o, c.c.); b) se i beni ereditari non saranno sufficienti, essi potranno aggredire anche i beni propri dell’erede, che abbia accettato senza beneficio di inventario (art. 512, comma 3o, c.c.), in concorso con i creditori dell’erede. La separazione investe non l’intero patrimonio del defunto, ma i singoli beni sui quali sia stata specificamente chiesta. La si attua, quanto agli immobili, mediante una apposita iscrizione nei registri immobiliari (art. 518 c.c.); e, quanto ai beni mobili, con provvedimento del pretore (art. 517 c.c.). Ancora: la separazione giova solo ai creditori e ai legatari che lb´ iano chiesta; creditori e legatari non separatisti non ne traggono vantaggio (art. 514 c.c.). Nel concorso fra creditori separatisti e legatari separatisti sono preferiti, anche qui, i primi (art. 514, comma 3o, c.c.).


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