Enciclopedia giuridica

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Domicilio

Il domicilio è il luogo in cui la persona ha istituito la sede principale dei suoi affari o interessi (art. 43, comma 1o, c.c.); coincide normalmente, ma non necessariamente, con la residenza (v.), che è il luogo della dimora abituale della persona (art. 43, comma 2o, c.c.). Si può svolgere la propria attività professionale in un comune (ed avervi, quindi il domicilio) ed abitare in un altro (dove si ha la residenza). Emblematico è il caso dei coniugi: marito e moglie, che non siano separati, hanno la stessa residenza; ma possono avere domicili diversi, ossia stabilire in luoghi diversi la sede principale dei loro affari o interessi (art. 45, comma 1o, c.c.). Dal domicilio generale della persona, che è la sede principale dei suoi affari (il luogo in cui l’imprenditore ha la sede dell’impresa, il professionista il proprio studio e così via), si distingue il domicilio speciale, che la persona può eleggere, con atto scritto, per determinati atti o affari (art. 47 c.c.), ad esempio agli effetti della esecuzione di un contratto o della instaurazione di una causa.

cambiamento del domicilio: se la persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza (v.), il trasferimento di questa fa presumere il cambiamento anche del domicilio, se non è fatta una diversa dichiarazione nella denuncia di cambiamento di residenza (art. 44 c.c.).

domicilio del defunto: il domicilio è rilevante per determinare il luogo dell’apertura della successione (v.).

domicilio del minore: il minore ha il domicilio nel luogo di residenza (v.) dei genitori (art. 45, comma 3o, c.c.).

domicilio e residenza: il domicilio coincide con la residenza (v.), ove non risulti che la persona abbia stabilito altrove la sede dei propri affari o interessi.

domicilio fiscale: ai fini delle imposte sui redditi ogni soggetto produttore di un reddito nel territorio nazionale si intende domiciliato in un comune dello Stato; pertanto il domicilio domicilio compete necessariamente anche ai soggetti non residenti che producano un reddito in Italia. Le persone fisiche residenti hanno il domicilio domicilio nel comune nella cui anagrafe sono iscritte: si fa riferimento ad un dato meramente formale, a differenza del concetto civilistico di residenza o di domicilio in cui prevale l’aspetto sostanziale (il luogo in cui il soggetto effettivamente risiede oppure in cui effettivamente ha la sede dei suoi interessi); a tal proposito si parla di res iuris per il domicilio domicilio e di res facti per le categorie civilistiche di residenza e di domicilio. Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio domicilio nel comune in cui hanno prodotto il reddito tassabile in Italia, oppure se il reddito è prodotto in diversi comuni, in quello in cui si è realizzato il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all’estero in forza di un rapporto di servizio con la P.A. hanno il domicilio domicilio nel comune di ultima residenza nello Stato. Gli enti e le società hanno il domicilio domicilio nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi rileva il luogo in cui è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione o, come criterio finale, in cui è esercitata prevalentemente la loro attività . In deroga alle disposizioni suddette l’Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio domicilio del soggetto nel comune ove questi svolge la sua attività principale in modo continuativo oppure, per enti o società , nel luogo in cui si trova la sede amministrativa. Ove ricorrano particolari circostanze è ammesso che il contribuente presenti un’istanza motivata affinche´ il suo domicilio domicilio sia stabilito in un comune diverso da quello fissato dall’Amministrazione finanziaria. Le cause di variazione del domicilio domicilio hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Il domicilio domicilio ha un ruolo essenziale nel procedimento impositivo, poiche´ individua il luogo in cui deve essere presentata la dichiarazione di imposta e conseguentemente gli uffici fiscali legittimati a gestire il rapporto impositivo sotto il profilo dell’accertamento e della riscossione; di riflesso, peraltro, serve ad individuare la Commissione tributaria competente territorialmente per le eventuali controversie tributarie.

vendite a domicilio: un moderno sistema di vendita, quello delle vendite porta a porta, ha sollevato il problema di una più adeguata tutela di chi si è indotto a sottoscrivere un contratto per sollecitazione di un abile venditore che non gli lascia tempo per una ponderata decisione. Per le domicilio domicilio di valori mobiliari la l. n. 216 del 1974 ha posto, all’art. 18 ter, comma 2o, la regola secondo la quale l’efficacia del contratto resta sospesa per cinque giorni, entro i quali il compratore può comunicare il suo recesso dal contratto. Questo ius poenitendi del compratore era ritenuto applicabile ad ogni vendita porta a porta, in applicazione analogica della norma citata, la quale peraltro si esprime impropriamente in termini di recesso: si deve dire piuttosto che la dichiarazione contrattuale del compratore può , entro cinque giorni dalla sua formulazione, essere revocata. Per tali tipi di contratti l’art. 18 ter della l. n. 216 del 1974, dispone che il contratto si perfeziona all’atto della sottoscrizione del modulo da parte dell’investitore accettante, indipendentemente dall’arrivo del modulo sottoscritto all’indirizzo dell’emittente o del distributore, che nell’operazione assume il ruolo di proponente. Ma il d.leg. 15 gennaio 1992, n. 50, ha introdotto una dettagliata disciplina per le domicilio domicilio. Tale disciplina si applica ai contratti conclusi tra un operatore commerciale (v.) ed un consumatore (v.), riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una esecuzione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale (art. 1, comma 1o). Le disposizioni del citato decreto si applicano anche alle proposte (v. proposta contrattuale) contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle sopra specificate, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione (v. accettazione, domicilio della proposta contrattuale) dell’operatore commerciale (art. 1, comma 2o, d.leg. n. 50 del 1992) ed ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico (v. offerta, domicilio al pubblico) tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche´ ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici o telematici (art. 9, comma 2o, d.leg. n. 50 del 1992). Sono esclusi dall’applicazione del decreto: a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonche´ i contratti relativi alla riparazione di beni immobili; b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o d’altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari; c) i contratti di assicurazione; d) i contratti relativi ai valori mobiliari (art. 3, comma 1o, d.leg. n. 50 del 1992). Sono inoltre esclusi dall’applicazione del decreto i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, della relativa causale. Il decreto si applica comunque nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di lire cinquantamila (art. 3, comma 2o, d.leg. n. 50 del 1992). Per i contratti e per le proposte contrattuali alle quali si applica il d.leg. n. 50/92, è attribuito al consumatore un diritto di recesso (art. 4 d.leg. n. 50 del 1992), della cui esistenza e delle cui modalità di esercizio il consumatore deve essere informato (art. 5 d.leg. n. 50 del 1992), che deve essere esercitato nel termine di sette giorni, decorrenti, a seconda dei casi: a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente le informazioni dirette al consumatore, ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato dall’operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto; b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell’operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto (art. 6, commi 1o e 2o, d.leg. n. 50 del 1992); c) dalla data di ricevimento della merce per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta conclusione del contratto stesso, nonche´ per i contratti stipulati mediante l’uso di strumenti informatici e telematici (art. 9, comma 2o, d.leg. n. 50 del 1992). Per tali ultimi contratti, l’informazione sul diritto al recesso, deve essere fornito nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e se del caso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità prescritte dall’art. 5, comma 3o, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce (art. 9, comma 2o, d.leg. n. 50 del 1992). Nel caso in cui l’operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l’informazione sul diritto di recesso, oppure abbia fornito un informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di sessanta giorni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, per i contratti riguardanti la fornitura di beni (art. 6, comma 3o, d.leg. n. 50 del 1992). Condizioni per l’esercizio del diritto di recesso sono, per i contratti riguardanti la vendita di beni, la sostanziale integrità della merce ricevuta o, nel caso di omessa, incompleta o errata, la restituzione della merce in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l’uso della normale diligenza (art. 7, comma 1o, d.leg. n. 50 del 1992). Per i contratti riguardanti la partecipazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite (art. 7, comma 2o, d.leg. n. 50 del 1992). Particolari norme sono dettate per l’esercizio e la comunicazione del recesso (art. 6, commi 3o e 4o, d.leg. n. 50 del 1992) e per la disciplina delle obbligazioni di restituzione delle somme versate dal consumatore e della merce inviata dall’operatore commerciale (art. 8 d.leg. n. 50 del 1992). Il diritto di recesso è irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del d.leg. n. 50 del 1992 (art. 10). Per le controversie civili inerenti all’applicazione del decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza (v.) o di domicilio (v.), del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato (art. 12 d.leg. n. 50 del 1992). L’art. 11 del decreto, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ove vigenti, prevede, in caso di determinate violazioni delle norme decreto stesso, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli organi competenti all’accertamento delle infrazioni, devono presentare il rapporto previsto dall’art. 17 della l. 24 novembre 1982, n. 689, all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell’operatore commerciale.

violazione di domicilio: è punito il comportamento di chi introduce nell´ıtazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno. Allo stesso modo è punito colui che in tali luoghi si trattiene. Ciò che con tale incriminazione viene tutelato non è la proprietà o il possesso del domicilio intesi nella loro consistenza oggettiva, bensì unicamente il loro profilo funzionale: il domicilio è qui garantito in quanto proiezione spaziale della persona, in quanto cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale. Il domicilio è inteso, in primo luogo, come abitazione: tale è qualunque luogo liberamente adibito ad uso domestico in modo definitivo o temporaneo, indipendentemente dalle attività che ivi si esercitano e dalla continuità dell’utilizzo. Esso può essere anche inteso come privata dimora, che è il luogo destinato permanentemente o provvisoriamente all’esplicazione della vita privata o dell’attività lavorativa al di fuori dell’altrui ingerenza (es. salone di banca, trattoria, palestra ecc.).


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