Enciclopedia giuridica

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Accettazione



accettazione al bisogno: v. bisognatario.

accettazione allo sconto: v. sconto, accettazione bancario.

accettazione bancaria: è l’accordo tra banca e cliente grazie al quale la banca concede un’apertura di credito al proprio cliente con importo e scadenza determinati, utilizzabile con emissione di cambialiaccettazionetratte per accettazione. Una volta che la banca abbia accettato la cambiale, il cliente può girarla, ricavando così l’importo nominale della cambiale, detratta la somma dovuta alla banca a titolo di commissione. L’accettazione è un servizio praticato dalle banche alle grandi imprese: la cambiale tratta funge qui da mezzo per ottenere un credito. L’accordo tra il cliente e la banca è detto impegno ad accettare.

accettazione contro documenti: v. apertura, accettazione di credito.

accettazione dei documenti contro garanzia: v. apertura, accettazione di credito.

accettazione del debitore ceduto: v. cessione del credito.

accettazione della cambiale: v. pagherò cambiario.

accettazione della donazione: v. donazione, forma della accettazione.

accettazione della nomina: v. contratto, accettazione per persona da nominare.

accettazione della proposta contrattuale: è l’atto giuridico (v. atti giuridici) mediante il quale il destinatario della proposta contrattuale (v.) manifesta la propria volontà di concludere il contratto, il quale è concluso nel momento (e nel luogo) in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326, comma 1o, c.c.). Perche´ il contratto sia concluso, è necessario che l’accettazione sia pienamente conforme alla proposta: in caso contrario, l’accettazione difforme avrà il valore di nuova proposta (art. 1326, comma 5o, c.c.). Inoltre l’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purche´ ne dia immediatamente avviso all’altra parte (art. 1326, commi 2o e 3o, c.c.). Il proponente può anche richiedere che l’accettazione sia fatta in una forma determinata: il mancato rispetto di tale forma comporta l’inefficacia dell’accettazione (art. 1326, comma 4o, c.c.). L’accettazione è un atto unilaterale recettizio (v. atti unilaterali, accettazione recettizi). L’art. 1327 c.c. prevede una forma di accettazione tacita: ricorre quando su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta: in tal caso il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, ed è fatto obbligo all’accettante, a pena di risarcimento del danno, di comunicare prontamente al proponente l’avvenuta conclusione del contratto mediante l’inizio dell’esecuzione. Altra forma di accettazione tacita è prevista dall’art. 1333 c.c. per i contratti con obbligazioni a carico del solo proponente: la proposta è tacitamente accettata se il destinatario non la rifiuta nel termine richiesto dalla natura dell’affare e dagli usi.

accettazione dell’assegno circolare: v. assegno circolare.

accettazione dell’eredità: consiste nell’atto giuridico mediante il quale il chiamato all’eredità (v.) acquista l’eredità conseguendo la qualità di erede. Gli effetti dell’acquisto retroagiscono al momento dell’apertura della successione. L’accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario (v. beneficio, accettazione d’inventario ). L’accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita. Ricorre la prima ipotesi quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l’eredità. Ev un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere ne´ notificato ne´ comunicato perche´ produca i suoi effetti) ed irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata; non può essere sottoposta a condizione o a termine, ne´ può darsi un’accettazione parziale. Si ha accettazione tacita, ai sensi dell’art. 476 c.c., quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (art. 477 c.c.). Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita: pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall’asse; atti dispositivi di beni ereditari; protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi; esercizio dell’azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius; conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all’amministrazione dei beni ereditari; conferimento ad un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato; esercizio dell’azione di riduzione; impugnazione di disposizioni testamentarie; ricorso contro l’accertamento relativo all’imposta di successione; proposta di contratto relativa ai beni ereditari; domanda giudiziale di divisione ereditaria; riscossione del rateo di stipendio, pensione od altre somme spettanti al de cuius. Per contro, sono considerate come non produttive di accettazione tacita: pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con danaro proprio; consegna di beni ereditari da parte del chiamato all’esecutore testamentario; continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato all’eredità; comportamenti relativi a cose di minima importanza; possesso di beni ereditari; compimento di atti di amministrazione temporanea; richiesta di sequestro; proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell’asse ereditario; registrazione e trascrizione del testamento del de cuius; presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici. L’accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore motivo. I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società , se intendono accettare l’eredità , devono necessariamente farlo mediante beneficio d’inventario. In mancanza l’accettazione è nulla. Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione, e, nel caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Ai sensi dell’art. 481 c.c. chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma prevede un’ipotesi di decadenza (v.) dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte. Altra ipotesi di decadenza è prevista dall’art. 487, comma 3o, c.c.: quella del chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, abbia fatto l’inventario senza porre in essere, nei quaranta giorni successivi alla sua compilazione, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario. Sussistono fattispecie di acquisto dell’eredità senza accettazione: tali sono il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato che faccia infruttuosamente decorrere il termine per il compimento dell’inventario o per la dichiarazione con beneficio di inventario (art. 485 c.c.); la sottrazione di beni ereditari (v. sottrazione, accettazione di beni ereditari) o il loro nascondimento da parte del chiamato (art. 527 c.c.); l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato in mancanza di altri successibili (art. 586 c.c.). V. anche volontariato, organizzazioni di accettazione.

accettazione di delegazione: v. delegazione.

accettazione di eredità con beneficio di inventario: v. beneficio, accettazione di inventario.

accettazione di imprenditore non piccolo: se il destinatario della proposta è un imprenditore, la sua accettazione non perde efficacia se, dopo l’accettazione (e prima della conclusione del contratto) l’imprenditore muore o diviene incapace, salvo che si tratti di piccolo imprenditore (v. imprenditore, piccolo accettazione ) o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o dagli usi (art. 1330 c.c.).

accettazione di legato: v. legato.

accettazione di testamento: v. testamento, conferma del accettazione.

divieto di accettazione di assegno bancario: v. assegno bancario.

accettazione per conto terzi: v. pagherò cambiario.

accettazione per intervento: v. interveniente.

revoca della accettazione: l’accettazione della proposta contrattuale può essere revocata prima della conclusione del contratto: la revoca deve perciò giungere a conoscenza del proponente prima che questi abbia conoscenza dell’accettazione stessa (art. 1328, comma 2o, c.c.).

accettazione semplice di eredità: v. accettazione dell’eredità .

successione nell’accettazione: si ha accettazione accettazione da parte dei successori del destinatario della proposta del defunto dopo avere accettato (ma prima della conclusione del contratto) nel caso in cui il de cuius sia un imprenditore non piccolo e non risulti diversamente dalla natura dell’affare o di altre circostanze (art. 1330 c.c.).


Accesso      |      Accipiens


 
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