organizzazione della amministrazione finanziaria:  branca  della  pubblica  amministrazione ai cui organi è  demandato l’esercizio  dei poteri  di accertamento e riscossione  dei tributi. Ev  articolata in una  struttura centrale, costituita  dal Ministero delle  finanze, e in strutture periferiche operanti tanto  a livello  regionale  che locale.  Il Ministero delle  finanze,  presieduto dall’omonimo Ministro,  si articola  al vertice  in un  consiglio  di amministrazione, con  compiti  di attuazione delle direttive  generali  impartite dal Ministro  nonche´  di coordinamento complessivo  dell’attività  del ministero, e in un  ufficio del segretario generale  alle  dirette dipendenze del Ministro  con  il quale  collabora  al coordinamento degli  uffici centrali  e periferici  dell’amministrazione finanziaria. A  livello  centralizzato il Ministero delle  finanze  è  organizzato in tre  dipartimenti: il dipartimento delle  entrate, il dipartimento dogane  e imposte  indirette e il dipartimento del territorio, presso  ciascuno  dei quali  è  istituito  un  comitato di gestione con  funzione  di indirizzo  e coordinamento degli  uffici periferici,  cui si affianca  la direzione  generale degli  affari  generali  e del personale. Altri organi  centrali  dell’amministrazione finanziaria sono  il Secit  (Servizio  centrale degli  ispettori tributari), con  specifici  compiti  di direzione  e coordinamento dell’attività  di accertamento svolta  dagli  uffici, e il Servizio  centrale della  riscossione, quest’ultimo operante sul territorio attraverso uffici periferici  affidati  in concessione  ad  agenti  della  riscossione.  Quanto all’organizzazione periferica del Ministero delle  finanze,  questa  si articola  in direzioni  regionali  delle entrate, in direzioni  compartimentali del territorio e nelle  direzioni compartimentali delle  dogane  e imposte  indirette. Alle  direzioni  regionali,  con  compiti  analoghi  a quelli  in precedenza attribuiti alle  intendenze di finanza  e agli ispettorati compartimentali, si affiancano  i comitati  tributari regionali  con  funzioni  consultive  e di coordinamento. Le  singole  direzioni regionali  delle  entrate hanno  la rappresentanza unitaria dell’amministrazione finanziaria in sede regionale  e coordinano l’attività  degli  uffici periferici  con  i servizi operativi della  Guardia di finanza;  da  esse  dipendono: i centri  di servizio  delle imposte  dirette e indirette e gli uffici delle  entrate cui spettano le attribuzioni in materia  di accertamento nonche´  di riscossione  dei tributi dovuti  sulla base  degli  avvisi di accertamento emanati. Funzioni  operative sono  altresì  riconosciute agli uffici del territorio cui sono  devolute le attribuzioni attualmente spettanti alle  intendenze di finanza  in materia  di amministrazione e gestione  della  proprietà  immobiliare dello  Stato,  agli uffici tecnici  erariali  e alle  conservatorie dei registri  immobiliari.   
 poteri della amministrazione finanziaria:  poteri,  pur  sempre  caratterizzati da  specifici  vincoli normativi quanto ai presupposti e alle  modalità  di esercizio,  che l’ordinamento e, in particolare, le singole  leggi d’imposta  riconoscono agli organi  dell’amministrazione finanziaria essenzialmente allo  scopo  dell’accertamento e tempestiva riscossione  dei tributi,  nonche´  al fine di verificare  l’osservanza  e l’adempimento degli obblighi  formali  e strumentali connessi,  di regola,  allo  svolgimento  del rapporto giuridico  d’imposta.  I poteri  di natura istruttoria attribuiti all’amministrazione finanziaria per il controllo circa l’esatto  adempimento degli  obblighi  e obbligazioni tributarie facenti  capo  ai singoli si diversificano in relazione  alla  tipologia  di tributo considerato. In  specie,  gli uffici finanziari  possono  procedere alla  richiesta  di dati  e informazioni, come  pure  inoltrare inviti  all’esibizione  di documenti e scritture  tanto  nei confronti  del contribuente quanto dei terzi con  i quali  costui  intrattenga rapporti; inoltre,  ricorrendone le condizioni formali  e sostanziali  previste  dalla  legge, gli uffici possono  effettuare accessi, ispezioni  e verifiche  in luoghi  o locali nei quali  è  dato  ritenere reperibili  materiali e notizie  rilevanti  ai fini di un’esatta ricostruzione dell’an  e/o del quantum dell’obbligazione tributaria: con  conseguente utilizzazione del materiale istruttorio raccolto  ai fini dell’emanazione di avvisi di accertamento, d’ufficio  o in rettifica,  del tributo o del maggior tributo dovuto,  e/o d’irrogazione di sanzioni.  Per  quanto attiene al versante della  tempestiva percezione dei tributi,  vengono  in rilievo  i poteri  attribuiti ai competenti uffici finanziari  in sede  di esecuzione coattiva  della  pretesa impositiva:  talche´ , le attività  di pignoramento dei beni,  loro  vendita all’incanto  e successiva  distribuzione del ricavato,  con  soddisfacimento delle ragioni  creditorie dell’Erario, si caratterizzano per  l’essere  esperite dal concessionario della  riscossione  in stretta collaborazione con  l’Intendenza di finanza,  cui sono  riconosciuti  poteri  di rateizzazione e sospensione della procedura esecutiva:  marginale rimanendo l’intervento dell’autorità giurisdizionale. 		
			
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