Enciclopedia giuridica

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Rettifica



rettifica catastale: ai sensi dell’art. 16 del r.d. 8 dicembre 1938, n. 2153 (regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni), per gli errori imputabili alle parti, avvenuti nell’intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie. Per gli errori imputabili agli uffici, la voltura di correzione deve essere eseguita d’ufficio, anche senza domanda delle parti, e senza pagamento di alcun diritto, sulla base di una nota di voltura compilata dall’ufficio tecnico erariale, la quale nota tiene luogo di domanda di voltura. Ai sensi del successivo art. 17 r.d. n. 2153 del 1938, negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione, deve sempre essere contenuta la dichiarazione che si tratta di un errore che risale all’impianto del catasto; diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà o di possesso nella persona a favore della quale si deve procedere alla rettifica dell’intestazione catastale.

rettifica del contratto: la rettifica rettifica è prevista dall’art. 1432 c.c. per il caso di errore (v.): la parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere. L’offerta di rettifica dà luogo ad una modificazione del contenuto del contratto, tale da riportarlo al contenuto contrattuale supposto dall’errante. Poiche´ questi non può rifiutare l’offerta, si è in presenza di un atto unilaterale (v. atti unilaterali) (recettizio), di per se´ produttivo dell’effetto modificativo. La norma è formulata solo per il caso dell’errore; tuttavia, non se ne può escludere l’applicazione agli altri vizi del consenso, anche se una offerta di rettifica appare nei casi di dolo (v. dolo contrattuale) o di violenza morale (v. violenza, rettifica morale) difficilmente immaginabile. L’offerta di rettifica è preclusa dal fatto che, al momento dell’offerta, il contratto si riveli pregiudizievole per l’errante. La norma considera che mutamenti intervenuti in epoca successiva alla conclusione del contratto possono avere alterato il rapporto fra le prestazioni contrattuali, rendendo il contratto rettificato pregiudizievole per l’errante ed ingiustamente vantaggioso per l’altra parte. Considerata sotto questo aspetto, la norma si colloca nel novero delle disposizioni con le quali il c.c. si mostra sensibile all’equilibrio fra le prestazioni contrattuali (v. equilibrio contrattuale).

diritto di rettifica: è un rimedio specifico, posto a tutela del diritto all’onore (v.) previsto dalla legge sulla stampa (art. 8 l. n. 47 del 1948, modificato dall’art. 42 l. n. 416 del 1981) a favore di soggetti dei quali siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.


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