Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Conservazione



conservazione degli atti notarili: rientra tra i compiti fondamentali del notaio quello della conservazione degli atti da lui rogati (art. 1, comma 1o, L.N.). Il notaio deve custodire con esattezza ed in un luogo sicuro, con i relativi allegati: a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge; b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti (art. 61, comma 1o, L.N.). Il notaio deve pure custodire i testamenti pubblici e segreti da lui ricevuti ed i testamenti olografi presso di lui depositati (art. 61, comma 3o, L.N.). Il notaio, finche´ risiede nel distretto dello stesso consiglio notarile, e continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati (art. 67, comma 1o, L.N.). Il notaio non può permettere l’ispezione ne´ la lettura, ne´ dare copia degli atti d’ultima volontà , e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica (art. 67, comma 2o, L.N.). La regola è quindi nel senso dell’esistenza dell’obbligo di conservazione, da parte del notaio degli atti da lui ricevuti, salvi i casi in cui una diversa regola sia stabilita dalla legge notarile o da altre leggi (art. 70, comma 1o, L.N.). Il notaio potrà rilasciare in originale dalle parti gli atti che contengono procure alle liti, quelli che contengono procure, consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, le delegazioni per l’esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative (art. 70, comma 1o, L.N.), gli atti pubblici o le scritture private autenticate che documentano la vendita o la locazione di macchine utensili o di produzione di cui alla l. 28 novembre 1965, n. 1329 (v. vendita, conservazione di macchine utensili o di produzione) (art. 13, comma 1o, L.N. 1329 del 1965). Il notaio inoltre rilascia in originale i ricorsi di volontaria giurisdizione, gli atti di notorietà (v. atti, conservazione notori), le dichiarazioni di accettazione di eredità con beneficio di inventario (v. beneficio, conservazione di inventario), i certificati di vita (v. certificato, conservazione di esistenza in vita), gli atti di autenticazione delle firme apposte su titoli all’ordine, su titoli commerciali trasferibili mediante girata e su quelli del debito pubblico, le scritture private autenticate (art. 70, comma 2o, L.N.), le dichiarazioni di rinuncia all’eredità , i libri di commercio firmati e vidimati, gli atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali (v. perizie, atti di asseverazione con giuramento di conservazione stragiudiziali) e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera (v. traduzioni, atti di asseverazione con giuramento di conservazione di atti e di scritti in lingua straniera), le copie od estratti di documenti e libri esibiti e di libri e registri commerciali.

principio di conservazione: v. contratto, conservazione del conservazione.


Consensus      |      Consiglieri


 
.