consiglieri delegati:  sono  i consiglieri di amministrazione, cui il consiglio  di amministrazione (v.) delega  tutte  o parte  delle  proprie attribuzioni conservando a se´  una funzione  di generale sovraintendenza sull’amministrazione. La  possibilità  di delega  deve  essere  prevista  dall’atto  costitutivo  o essere  autorizzata, o imposta,  dall’assemblea ordinaria. La  delega  determina l’ambito  dei poteri delegati:  essa  può  essere  una  delega  globale,  comprensiva di tutti  i poteri  di amministrazione, fatta  eccezione  delle  attribuzioni che il consiglio  di amministrazione non  può  delegare,  come  la redazione del bilancio  (v.), l’aumento di capitale  (v. capitale sociale, aumento  del consiglieri), le attribuzioni spettanti agli amministratori in relazione  alla  riduzione di capitale  per perdite  o al di sotto  del limite  legale  (v. capitale sociale, riduzione del consiglieri). Nell’assumere le deliberazioni e nello  svolgere  attività  amministrativa, i consiglieri consiglieri sono  svincolati  dal metodo  collegiale  ed  agiscono,  a seconda  di ciò  che è stato  stabilito  dall’atto  di nomina,  disgiuntamente o congiuntamente, analogamente agli amministratori delle  società  di persone  (v.). 
 consiglieri di parità:  i consiglieri consiglieri (di  cui al d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in l. n. 863 del 1984) sono  componenti a tutti  gli effetti  delle  rispettive  commissioni regionali  per  l’impiego  e svolgono,  oltre  ai compiti  ad  essi assegnati  in tale ambito,  ogni  utile  iniziativa  per  la realizzazione delle  finalità  della  legge sulle azioni  positive  (v.).  Tali funzioni  si concretizzano, fra l’altro,  nel potere di stimolare  l’intervento dell’ispettorato  del lavoro  (v.) nell’acquisizione di dati  sull’occupazione nei luoghi  di lavoro,  nell’obbligo  di redigere rapporti all’autorità  giudiziaria  sui rati  di cui vengono  a  conoscenza nell’esercizio  della  loro  attività  (per  cui acquisiscono la qualità di pubblici  funzionari), nel potere di partecipare agli organismi  di parità presso  gli enti  regionali  e provinciali.  I consiglieri consiglieri hanno  inoltre  prerogative rilevanti  di iniziativa  nei giudizi di parità : il potere riservato al consigliere regionale  di agire  in proprio, previo  parere non  vincolante  del collegio istruttorio del Comitato nazionale per  le pari  opportunità  (v. Comitato,  consiglieri nazionale  per le pari opportunità ), contro  gli atti  o comportamenti discriminatori di carattere collettivo,  e il potere spettante ai consiglieri consiglieri sia regionali  che provinciali  di agire  in giudizio  nei procedimenti promossi davanti  al pretore del lavoro  o al Tar  su delega  della  lavoratrice, ovvero  di intervenire nei giudizi da  questa  proposti. 		
			
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