Enciclopedia giuridica

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Comitato



comitato a scopo di pubblica utilità: il c.c. regola, sotto il nome di comitato, una figura che l’art. 39 c.c. identifica con una duplice esemplificazione, nella quale trovano menzione i comitati di soccorso o di beneficenza e, inoltre, quelli promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. L’esemplificazione non fornisce tutti gli elementi necessari per l’identificazione del fenomeno: da essa emerge un elemento attinente alla natura dello scopo in vista del quale il comitato viene costituito, che consiste in uno scopo generalmente d’interesse pubblico ed in ogni caso non egoistico; non emergono, tuttavia, ulteriori elementi, i quali consentano di stabilire quando un gruppo, costituito per scopi di tale natura, sia comitato e non, piuttosto, associazione. Più precise indicazioni sembrano offerte dalla seconda categoria di comitati menzionata nell’art. 39 c.c., laddove si allude a comitati costituiti, come quelli promotori di esposizioni, mostre, festeggiamenti, per scopi occasionali o transeunti, oppure a comitati che, sebbene costituiti per la realizzazione di un’opera duratura, esauriscono la propria attività , come quelli promotori di opere pubbliche, monumenti, in un limitato spazio di tempo. Tali indicazioni non tardano però a rivelarsi inconsistenti: esposizioni e mostre possono assumere carattere permanente ed altrettanto prolungata nel tempo può , pertanto, essere l’attività di promovimento; come può , per converso, essere di breve durata la vita di un’associazione. Altri elementi di identificazione emergono, invece, dalle norme degli articoli successivi: nell’art. 40 c.c. si parla della gestione dei fondi raccolti e della loro conservazione e destinazione allo scopo annunziato; nell’art. 41 c.c. è detto che i sottoscrittori sono tenuti ad effettuare le oblazioni promesse; l’art. 42 c.c. si riferisce ad una destinazione dei fondi raccolti diversa da quella originariamente annunciata. Possono così delinearsi i caratteri del fenomeno: esso ricorre quando un gruppo associato di persone annuncia al pubblico una iniziativa del genere di quelle esemplificate nell’art. 39 c.c. e, per reperire i mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione, promuove una pubblica sottoscrizione: il patrimonio formato con le oblazioni dei sottoscrittori viene, quindi, erogato in conformità dello scopo annunciato o, nelle particolari ipotesi di cui all’art. 42 c.c., devoluto dall’autorità governativa ad uno scopo diverso. Il fenomeno così identificato si scompone, giuridicamente, in due fasi: a) i componenti il comitato, detti promotori, annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte di danaro o di altri beni; b) i fondi formati con queste offerte, dette oblazioni, vengono destinati allo scopo enunciato. Coloro che provvedono alla conservazione e destinazione dei fondi, siano essi gli stessi promotori o altre persone, assumono la veste di organizzatori, in quanto tali responsabili personalmente e solidalmente del proprio operato (art. 40 c.c.). Solo se i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo annunciato, o se questo non sia più attuabile, o se si abbia un residuo di fondi dopo la realizzazione dello scopo, può essere modificata la destinazione originariamente annunciata; ma può essere modificata non per volontà dei promotori o degli organizzatori, bensì solo per provvedimento dell’autorità governativa (art. 42 c.c.). Sui fondi raccolti per pubblica sottoscrizione è , a questo modo, impresso un vincolo di destinazione corrispondente a quello che grava sul patrimonio di una fondazione (v.): si è in presenza di una fondazione costituita, anziche´ per la liberalità di una sola persona, per quella di una moltitudine di oblatori. Gli organizzatori si trovano, rispetto a questi fondi, nella stessa posizione degli amministratori di una fondazione: essi non possono disporre dei fondi se non per realizzare lo scopo annunciato. L’analogia corre fra atto di fondazione e atto di oblazione. Il comitato non sollecita per se´ la liberalità del pubblico ma, tutto all’opposto, offre al pubblico la propria opera di integrazione delle aspirazioni di quanti intendano contribuire alla realizzazione di quel dato intento benefico o all’edificazione di quella data opera pubblica o all’allestimento di quella data mostra o esposizione. In questa altruità, rispetto ai componenti il comitato, dell’interesse gestito o dello scopo perseguito è la ragione per la quale il comitato non ha potere dispositivo sulla destinazione dei fondi raccolti: i componenti di esso non possono, con interna deliberazione, modificare la destinazione dei fondi, perche´ la destinazione allo scopo è stata sui fondi impressa da soggetti che non sono parti del contratto di comitato, ossia della pluralità dei sottoscrittori. Lo scopo annunciato dal comitato diventa, a sottoscrizione avvenuta, lo scopo perseguito dai sottoscrittori: la destinazione allo scopo è , per i gestori dei fondi raccolti, attività di esecuzione degli atti di oblazione. Se non si fa capo a dichiarazioni di volontà esterne al comitato, alle quali imputare il vincolo di destinazione gravante sui fondi da questo utilizzati, rimane inspiegabile il fatto che i componenti il comitato non possano, come possono i membri di un’associazione, assegnare ai fondi una destinazione diversa da quella originaria. La fondazione costituita su iniziativa del comitato presenta, rispetto alla comune fondazione, una peculiarità che attiene alle modalità della sua costituzione: essa è una fondazione costituita per pubblica sottoscrizione, anziche´ per atto di un unico fondatore; la sua è , cioè , una costituzione progressiva o continuata, anziche´ una costituzione istantanea. Si tratta di una modalità di costituzione corrispondente a quella regolata, in rapporto alla s.p.a., dal quinto libro del c.c.: di quella modalità che, appunto, prende il nome di costituzione mediante pubblica sottoscrizione (art. 2333 ss. c.c.). La nostra legislazione da tempo la conosce anche in rapporto alla costituzione della fondazione: la l. 3 agosto 1862, n. 753, regolando l’erezione in ente morale delle istituzioni di carità e beneficenza, comprendeva nella fattispecie l’ipotesi che la costituzione dell’ente si faccia per mezzo di sottoscrizioni o associazioni volontarie (art. 25 c.c.). Ciò che di nuovo, rispetto a questa fattispecie legislativa, le norme in esame introducono è , piuttosto, il fatto che un vincolo di destinazione corrispondente al concetto di fondazione possa instaurarsi su fondi raccolti per pubblica sottoscrizione anche indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica: è cioè l’ammissibilità , nel nostro ordinamento, di una fondazione non riconosciuta.

comitato consultivo della Ceca: organo rappresentativo delle categorie professionali più direttamente interessate nei settori economici rientranti nella competenza della Ceca (artt. 18 e 19). Esso è composto da non meno di settantadue membri scelti dal Consiglio, che durano in carica circa due anni e che, essendo nominati a titolo personale non sono vincolati da alcun mandato delle rispettive organizzazioni. La sua consultazione è sempre facoltativa salvo i casi in cui il Trattato la consideri obbligatoria.

contratto di comitato: è il contratto associativo (v. associazione, comitato come contratto) con il quale i cosiddetti promotori o componenti il comitato, si associano per l’esercizio in comune di un’attività di raccolta, presso il pubblico, dei fondi necessari per la realizzazione di un’opera di utilità collettiva. La conclusione del contratto può risultare da apposito documento, separato dal programma, ma è , il più delle volte, implicita nella firma che i promotori appongono al programma. Contratto di comitato e programma rimangono, in ogni caso, giuridicamente distinti l’uno dall’altro: il secondo è una comunicazione rivolta al pubblico; il primo è l’atto costitutivo del rapporto che vincola fra loro i promotori. Per la conclusione del comitato comitato non è richiesta alcuna forma; ne´ ciò è contraddetto dal fatto che, secondo una disposizione regolamentare, copia dell’atto costitutivo e del programma debbono essere comunicati al prefetto (art. 4 r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, per l’esecuzione della legge sulle istituzioni di assistenza e beneficenza): l’adempimento amministrativo, sebbene presupponga la formazione di un documento scritto, è richiesto agli specifici effetti del controllo demandato all’autorità governativa sulla gestione dei fondi raccolti e dei poteri di disposizione ad essa attribuiti in ordine alla loro devoluzione. I terzi creditori potranno sempre provare che altri soggetti, diversi da quelli che hanno firmato il documento comunicato al prefetto, hanno partecipato alla conclusione del comitato comitato e sono, agli effetti dell’art. 41 c.c., componenti di esso; come saranno, del pari, valide le interne pattuizioni dei promotori, quantunque non menzionate nel documento comunicato al prefetto.

comitato dei creditori: organo del fallimento cui la legge affida funzione di autogoverno del ceto creditorio. Ev composto da tre a cinque membri nominati dal giudice delegato (v.) tra i creditori del fallito; il giudice delegato nomina, fra questi, anche il presidente (art. 40 l. fall.). Il comitato comitato ha funzioni solo consultive, consistenti nell’emissione di pareri non vincolanti nei casi previsti dalla legge o quando il tribunale o il giudice delegato lo ritengano opportuno (art. 41 l. fall.). Il parere del comitato comitato è vincolante solo nel caso di richieste di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa nel corso del fallimento (art. 90, comma 2o, l. fall.). Al comitato comitato, e ad ogni suo singolo membro, è pure attribuita una funzione ispettiva, che si esercita sulle scritture contabili e sui documenti del fallimento, nonche´ una funzione di informazione (art 41, comma 4o, l. fall.).

comitato dei governatori delle banche centrali: creato dal Consiglio nel 1964 al fine di sviluppare la collaborazione tra i servizi nazionali competenti in materia di politica economica ed i rispettivi istituti bancari centrali. Esso viene contemplato, come organo a carattere consultivo dell’Unione economica e monetaria, anche dal Trattato di Maastricht che, però , ne prevede il suo scioglimento nella seconda fase dell’unione economica e monetaria (art. 109F).

comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper): istituito dal Trattato di Bruxelles del 1965, alla luce della necessità di un più costante contatto fra Consiglio e Commissione, ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che questo gli affida. In pratica, il Coreper assicura quella continuità della presenza, nella sede delle istituzioni comunitarie, del collegio degli Stati membri che i Trattati istitutivi non avevano previsto. Il Coreper è divenuto quindi un minicomitatoconsiglio dei ministri che assicura il dialogo continuo con la Commissione. Esso coordina l’attività di una serie di gruppi di lavoro costituiti al suo interno in relazione a materie specifiche. I gruppi di lavoro permanenti o ad hoc, a seconda dei casi, elaborano in accordo con la Commissione gli atti su cui il Consiglio dovrà deliberare e li trasmettono al comitato cui spetta il compito di predisporre l’ordine del giorno delle riunioni, inserendo in un primo elenco i provvedimenti sui quali è già stato raggiunto l’accordo del comitato ed in un secondo elenco quelli sui quali ancora non vi è unanimità .

comitato dei trasporti: comitato consultivo di cui all’art. 83 del Trattato Cee composto da esperti designati dai governi dei singoli Stati membri. Esso viene consultato dalla Commissione quando la stessa lo ritenga necessario senza che vengano comunque pregiudicate le competenze della sezione trasporti del comitato economico e sociale (v.).

comitato delle regioni: organo consultivo contemplato dal Trattato di Maastricht (artt. 198Acomitato198C) e composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio che delibera all’unanimità . Il comitato comitato può sia formulare pareri di propria iniziativa, se lo ritiene utile, che su richiesta del Consiglio o della Commissione, che possono altresì fissare un termine, non inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione a tal fine inviata al Presidente, per la presentazione del suo parere.

comitato di conciliazione: formato da rappresentanti del Parlamento e del Consiglio, contemplato dal Trattato di Maastricht (art. 189B, § 4), la cui istituzione è prevista nel caso in cui, nella procedura di codecisione il Parlamento abbia rifiutato l’atto sottopostogli dal Consiglio. Più in particolare, tale organo ha il compito di elaborare un testo mediato che rappresenti un compromesso tra le due parti.

comitato di direzione: è l’organo composto dai direttori generali (v.) di una società di capitali. Esso non è previsto dalla legge, ma può essere previsto dallo statuto o da deliberazione dell’ assemblea (v.) o del consiglio di amministrazione (v. consiglio, comitato di amministrazione) e di solito è attributario di limitate funzioni amministrative. Ev anche detto direzione generale.

comitato di gestione del Fondo sociale europeo (Fse ): comitato consultivo della Commissione (art. 124 Trattato Cee) che avanza pareri sulle questioni relative ai diversi stadi di azione del Fondo sociale europeo (v.). Esso è composto da due rappresentanti dei governi, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro che durano in carica per tre anni; ad essi si affianca un rappresentante della Banca europea per gli investimenti, che però è senza diritto di voto, la presidenza, invece, spetta ad un rappresentante della Commissione. V. anche Fondo sociale europeo.

comitato di rappresentanti dei governi degli Stati membri: comitati che operano presso la Commissione, istituzionalizzati dall’Atto unico europeo a seguito del notevole ampliamento della attività di gestione della Commissione attraverso il conferimento di sempre maggiori responsabilità nell’esecuzione del diritto comunitario derivato da parte del Consiglio. L’Atto unico europeo, tuttavia, non si è soltanto limitato ad istituzionalizzare tale prassi che ha fatto sì che la Commissione esercitasse i suoi poteri in stretto contatto con i governi degli Stati membri, ma ha anche previsto una codificazione di questo sistema di comitati. Il 13 luglio 1987 il Consiglio ha così adottato una decisione con cui ha adottato una decisione in merito alla c.d. comitologia, la quale prevede quattro tipi di procedure. Tali comitati indirizzano dei pareri alla Commissione ed assumono una denominazione diversa a seconda dell’efficacia di tale parere nei confronti della Commissione. Quando il comitato è consultivo, la Commissione può liberamente discostarsi dal suo parere; quando è di gestione, la Commissione deve comunicare al Consiglio un provvedimento adottato in difformità dal parere di tale comitato e il Consiglio può , entro un certo termine, prendere una decisione diversa, in mancanza della quale l’atto della Commissione resta valido; quando, infine, il comitato è di regolamentazione, il suo parere è vincolante per la Commissione, la quale, se vuole adottare un provvedimento diverso, deve formulare al Consiglio una proposta in merito. Più in particolare, i comitati di gestione sono stati istituiti nel 1962 nell’ambito delle organizzazioni dei mercati agricoli. Più in particolare, per ciascuna categoria di prodotti esiste un competente comitato di gestione. Quest’ultimo deve emettere un parere a maggioranza qualificata con riferimento al provvedimento di applicazione predisposto dalla Commissione. Se la Commissione non si adegua al parere espresso dal comitato, la questione diventa di competenza del Consiglio che può entro un mese riformare la decisione della Commissione. Invece, la formula dei comitati di regolamentazione risulta da una trasposizione della formula dei comitati di gestione ad altri settori, ed in particolare a quelli della tariffa doganale comune, della gestione e adeguamento di norme comuni ecc.. La procedura è abbastanza simile a quella dei comitati di gestione. Più in particolare, quando le disposizioni previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di un parere di quest’ultimo, la Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Esso si pronuncia a maggioranza qualificata e se alla scadenza di un periodo calcolato a partire dal momento in cui il problema è stato deferito al Consiglio, questo non si è pronunciato, la Commissione adotta da sola la decisione. Tuttavia, qualora il Consiglio abbia espressamente respinto a maggioranza semplice la proposta della Commissione, quest’ultima non può prendere alcuna decisione e deve presentare una nuova proposta.

comitato direttivo degli agenti di cambio: organo della borsa valori (v.) abolito dalla l. n. 1 del 1991. Era composto da una rappresentanza degli agenti di cambio (v. agente, comitato di cambio) operanti presso la borsa stessa. Le sue funzioni principali erano: 1) amministrare il fondo individuale e il fondo comune degli agenti di cambio; 2) provvedere a liquidare le insolvenze degli agenti di cambio; 3) effettuare le liquidazioni coercitive, consistenti nell’eseguire i contratti di borsa rimasti non adempiuti per l’inadempimento di una delle parti; 4) comunicare ogni giorno al Ministero del tesoro ed alla Consob le quotazioni dei consolidati e dei cambi; 5) controllare la regolare formazione del listino; 6) redigere i certificati che determinano il valore dei titoli, per consentire la determinazione dell’imposta di successione; 7) esercitare poteri disciplinari sugli agenti di cambio che abbiano commesso violazioni delle leggi e dei regolamenti. Esso era composto da un numero di agenti di cambio variabile da sei ad otto a seconda dell’importanza della borsa. La l. 2 gennaio 1991, n.1, ha attribuito le funzioni del comitato al consiglio di borsa (v.).

comitato economico e finanziario: organo consultivo la cui creazione è prevista dal Trattato di Maastricht (art. 109C). Più in particolare, tale organo, avente carattere consultivo, dovrà sostituire nella terza fase dell’Unione economica e finanziaria, il comitato monetario (rinvio) ed i suoi membri, in numero massimo di sei, verranno nominati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea.

comitato economico e sociale: organismo consultivo previsto dai Trattati Cee (artt. 193 – 198) ed Euratom con funzioni analoghe al comitato consultivo della Ceca. Esso è nominato all’unanimità dal Consiglio ed composto da 189 membri che rappresentano gli imprenditori, i lavoratori e le altre categorie economiche e sociali. I membri restano in carica per quattro anni e non sono vincolati da alcun mandato. I pareri del comitato comitato che hanno un carattere squisitamente specifico e tecnico, non sono obbligatori se non nei casi in cui ciò sia espressamente previsto nei Trattati; l’Atto unico europeo tuttavia ha ampliato i casi in cui tale comitato deve essere consultato in via obbligatoria; in precedenza, il Vertice di Parigi del 1972 invece gli aveva già riconosciuto un potere di iniziativa; ossia il diritto di dare il proprio parere, pur senza una esplicita richiesta da parte del Consiglio o della Commissione.

comitato esecutivo: è l’organo di una società di capitali e di una società mutualistica cui il consiglio di amministrazione (v. consiglio, comitato di amministrazione) delega, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni (art. 2381 c.c.). Tale comitato può essere creato solo se l’ atto costitutivo (v.) o lo statuto (v.) lo consentono ed è costituito per deliberazione del consiglio di amministrazione, che delega ad esso le proprie attribuzioni, conservando a se´ una funzione di sorveglianza sulle attività del comitato comitato e che nomina i membri, eletti tra i suoi componenti. La differenza tra l’ipotesi del comitato comitato e quella della pluralità dei consiglieri delegati risiede nella circostanza che l’uno è un organo collegiale, il quale assume le proprie decisioni con il metodo assembleare, adottando vere e proprie deliberazioni, soggette alle stesse norme che regolano le deliberazioni consiliari; gli altri, invece, sono svincolati dal metodo collegiale e agiscono analogamente agli amministratori di società di persone (v.). Si ritiene che il consiglio di amministrazione possa impartire istruzioni al comitato comitato e che possa pure, in qualsiasi momento, revocarne gli atti o sostituirsi ad esso nel compimento diretto di atti di amministrazione della società ; il comitato comitato, infatti, non ha, come il consiglio, poteri originari, ma poteri derivati, e, pertanto, le sue deliberazioni sono sempre revocabili dal consiglio di amministrazione.

comitato europeo di normalizzazione: comitato cui spetta l’elaborazione delle norme tecniche al fine di favorire l’armonizzazione tra le legislazioni degli Stati membri là dove il reciproco riconoscimento delle norme tecniche non è sufficiente a garantire l’eliminazione degli ostacoli tecnici, ossia di quegli ostacoli che trovano il loro fondamento in quelle norme emanate per disciplinare l’immissione sui mercati di determinati prodotti la cui commercializzazione comporta l’osservanza di certe norme o di determinati controlli.

comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica: comitato cui spetta l’elaborazione delle norme tecniche al fine di favorire l’armonizzazione tra le legislazioni degli Stati membri là dove il reciproco riconoscimento delle norme tecniche non è sufficiente a garantire l’eliminazione degli ostacoli tecnici, ossia di quegli ostacoli che trovano il loro fondamento in quelle norme emanate per disciplinare l’immissione sui mercati di determinati prodotti la cui commercializzazione comporta l’osservanza di certe norme o di determinati controlli.

comitato interministeriale: organo collegiale formato da più ministri per il coordinamento delle rispettive attività . Ne sono stati istituiti diversi: v. CIPE, CIP, CICR, CIPI.

comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR): organo collegiale dell’esecutivo composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dai Ministri dei lavori pubblici, dell’industria, per il commercio con l’estero, del bilancio e dal governatore della Banca d’Italia (v. Banca d’Italia). Esso attende alle seguenti funzioni: a) vigilanza in materia di tutela del risparmio e di esercizio del credito; b) esercizio, tramite la Banca d’Italia, della sorveglianza sulle banche; c) approvazione degli Statuti delle banche di interesse nazionale e di quelle di diritto pubblico. Il Ministro del tesoro e la Banca d’Italia danno esecuzione alle deliberazioni del comitato.

comitato interministeriale prezzi (Cip): v. prezzi, Comitato interministeriale comitato.

comitato monetario: comitato a carattere consultivo (art. 105 del Trattato Cee) cui è demandato il compito di seguire sia la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità , sia il regime generale dei pagamenti degli Stati membri e di riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione. Dal 1964 si occupa anche delle relazioni monetarie internazionali e formula pareri alle sopra menzionate istituzioni. Esso viene contemplato, come organo a carattere consultivo incaricato di promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nella misura necessaria al funzionamento del mercato interno, anche dal Trattato di Maastricht (art. 109C), che, però , ne prevede la sua sostituzione nella terza fase dell’Unione economica e monetaria da parte del comitato economico e finanziario (v.).

comitato nazionale per le pari opportunità: assieme ai consiglieri di parità (v.) il comitato comitato costituisce la principale istituzione per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge sulle azioni positive (v.). Ev istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’eguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e la loro progressione professionale e di carriera. I compiti del comitato comitato sono di natura propositiva e consultiva e si concretizzano nella funzione di proposta, anche legislativa, sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità , nonche´ per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica; di promozione di azioni positive da parte di soggetti competenti; di elaborazione di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazione anche indirette delle discriminazioni; di verifica dello stato di applicazione della legislazione in materia di lavoro e formazione professionale. Assumono particolare rilievo alla disciplina sulle azioni positive i compiti del comitato comitato di proposta di adozione di tali misure e, soprattutto, il parere sul loro finanziamento e il controllocomitatoverifica sui progetti in itinere, sulla loro corretta attuazione ed esito finale.

oblazioni al comitato: l’atto di oblazione si colloca con caratteri propri entro il vasto genere degli atti di liberalità (v.). Per principio generale, il contratto consensuale di donazione, che non risulti da atto pubblico, non vincola il donante, neppure se ha per oggetto cose di modico valore; la semplice promessa di donare, quantunque accettata, non produce effetti fino a quando la promessa non venga eseguita. La funzione della donazione manuale sta in ciò : a chi pretenda la restituzione di ciò che ha donato, adducendo che la donazione non risulta da atto pubblico, si potrà vittoriosamente eccepire che la cosa donata è , in rapporto alle condizioni economiche del donante, cosa mobile di modico valore. Al principio generale fa però eccezione l’ipotesi, prevista dall’art. 41 c.c., delle sottoscrizioni promosse da comitati: qui i sottoscrittori sono tenuti a effettuare le oblazioni promesse. La ragione della efficacia vincolante che in questo caso assume la promessa della liberalità sta nello scopo di pubblica utilità che, per l’art. 39 c.c., il comitato persegue: l’oblazione si presenta, a questo modo, come un atto di liberalità a se´ stante, destinato a scopo di pubblica utilità . Per la sua validità sono superflui tanto l’atto pubblico quanto la consegna. Talvolta la giurisprudenza è giunta a ritenere irrilevante, ai fini della qualificazione del rapporto come comitato, il sistema di raccolta dei fondi, che può anche non essere quello delle questue o delle collette e che può consistere, in particolare, in un’opera di organizzazione e di propaganda per mezzo della quale siano preventivamente assicurate le contribuzioni di terzi, come appunto si verifica nel caso di esposizioni o di mostre mediante prestazioni a pagamento di recinti o locali da parte degli espositori o partecipati. Ma all’assunto si oppone la norma dell’art. 42 c.c., ai sensi della quale, qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile (...), l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è disciplinata al momento della costituzione. La norma postula, manifestamente, che gli esborsi del pubblico siano oblazioni in senso tecnico, non già il corrispettivo di un servizio: se gli esborsi degli aspiranti espositori erano, nella fattispecie giurisprudenziale ora menzionata, il pagamento dei servizi prestati loro dal sedicente comitato.

comitato olimpico nazionale italiano: v. Coni.

organizzatori del comitato: sono coloro che provvedono alla conservazione e destinazione dei fondi, siano essi gli stessi promotori (v.) o altre persone. Gli comitato comitato, in quanto tali, sono responsabili personalmente e solidalmente del proprio operato (art. 40 c.c.). Gli comitato comitato occupano una posizione corrispondente a quella degli amministratori di una fondazione (v.): essi sono gli amministratori di una fondazione (non riconosciuta) che ha per patrimonio i fondi raccolti dal comitato e per scopo quello annunciato dal comitato all’atto della pubblicazione del programma ed in considerazione del quale i sottoscrittori hanno effettuato le loro oblazioni; di una fondazione costituita per pubblica sottoscrizione anziche´ per atto di un unico fondatore, la costituzione della quale è , pertanto, preceduta dall’opera di un gruppo promotore, il comitato in senso stretto, impegnato a promuoverla. Di qui l’irresponsabilità dei componenti per la conservazione e la destinazione dei fondi raccolti: essi sono, in quanto promotori della costituzione, per pubblica sottoscrizione, di una fondazione, privi di ogni potere di controllo sull’amministrazione della fondazione costituita per loro iniziativa e non possono, di conseguenza, rispondere dell’operato degli amministratori di quest’ultima. La designazione degli comitato comitato, o i criteri per la loro designazione (l’indicazione, per esempio, degli enti pubblici o privati cui è demandata la loro nomina o loro sostituzione), la determinazione dei loro poteri e dei loro doveri possono essere contenuti nel programma annunciato dal comitato e firmato dai suoi componenti. Non sarà , tuttavia, dal programma, quale atto del comitato e, in particolare, quale comunicazione al pubblico, che gli comitato comitato deriveranno la loro carica ed i loro poteri, bensì dalla volontà di coloro che hanno sottoscritto il programma, ossia dagli atti di oblazione. Questi sono, nella costituzione continuata o per pubblica sottoscrizione di una fondazione, altrettanti atti di fondazione: come amministratori di ogni fondazione, gli organizzatori derivano i loro poteri dallo statuto della fondazione: con la peculiarità che, trattandosi di fondazione costituita per pubblica sottoscrizione, il contenuto dello statuto si determina per relationem, cioè attraverso il programma annunciato dai promotori al pubblico ed al quale ciascuno dei sottoscrittori ha aderito. Qualora il programma non contenga la designazione degli comitato comitato o non indichi i criteri per la loro designazione si dovrà , in linea di massima ritenere che i promotori intendano assumere essi stessi la qualità di comitato comitato e provvedere, oltre che alla raccolta dei fondi necessari allo scopo annunciato, anche alla loro destinazione. Dal programma potrà , tuttavia, risultare che i componenti il comitato intendano limitare la loro opera al solo provvedimento della pubblica sottoscrizione: si sarà in presenza, allora, di una situazione corrispondente a quella che si verifica quando il fondatore omette di formulare, con l’atto di fondazione, le regole di organizzazione della fondazione da lui disposta; e sarà , come in questa corrispondente ipotesi, l’autorità governativa a provvedere alla designazione degli comitato comitato ed alla determinazione dei loro poteri. L’art. 40 c.c. tace quanto alla determinazione del soggetto legittimato ad esercitare, nei confronti degli comitato comitato l’azione di responsabilità; e tace, altresì, quanto alle ulteriori sanzioni, di ordine non patrimoniale, che possono conseguire alla violazione, da parte degli comitato comitato, dei loro doveri di amministratori del patrimonio di oblazione. La soluzione di questi problemi va, secondo una dottrina pressoche´ unanime, ricercata nell’art. 2 della l. 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, il quale sottopone alla vigilanza del prefetto i comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee, mantenute (...) con oblazione di terzi: sulla scorta di questa disposizione si è , in dottrina, parlato della responsabilità prevista dall’art. 40 c.c. come di una responsabilità nei confronti della pubblica autorità . Altro discorso vale per le obbligazioni sorte nel corso dell’attività degli comitato comitato. Il fatto che l’art. 41 c.c. alluda, senza distinguere, alla responsabilità dei componenti il comitato si spiega per la considerazione che, nella normalità delle ipotesi, i componenti il comitato assumono essi stessi la qualità di amministratori del patrimonio di oblazione o, secondo il linguaggio dell’art. 40 c.c., la qualità di comitato comitato: non di meno, il titolo della responsabilità personale e solidale è , in rapporto alle obbligazioni sorte nel corso dell’attività di amministrazione del patrimonio di oblazione, diverso dalla qualità di componente il comitato; diverso perche´ i componenti il comitato non occupano, rispetto ai fondi raccolti, l’originaria posizione di parti di un rapporto associativo e sono, tutto all’opposto, collocati nella condizione giuridica degli amministratori di una fondazione. Si può , pertanto, formulare l’illazione che la responsabilità personale e solidale di cui all’art. 41 c.c. incombe sugli amministratori del patrimonio di oblazione anche se essi siano persone diverse dagli originari componenti il comitato: dal momento che titolo della responsabilità è , in rapporto alle obbligazioni sorte nel corso dell’amministrazione del patrimonio di oblazione, la qualità di amministratore dello stesso (è , cioè , la qualità di amministratore di una fondazione non riconosciuta) chiunque assuma tale qualità incorrerà nella responsabilità prevista dall’art. 41 c.c..

comitato parlamentare: sono articolazioni interne delle Commissioni parlamentari (v.) che svolgono in maniera più snella le funzioni generalmente esercitate da queste. In particolare si possono ricordare i comitati permanenti, costituiti per seguire in via ordinaria specifici settori di competenza della Commissione; i comitati pareri, che esercitano un’attività consultiva nel procedimento legislativo; i comitati ristretti, generalmente nominati quando è necessario predisporre un testocomitatobase per la successiva discussione in sede plenaria; i comitati dei nove alla Camera e le Sottocommissioni dei sette al Senato, incaricati di rappresentare la Commissione in Assemblea dopo l’esame in sede referente (v. procedimento legislativo); nonche´ i comitati di indagine, per lo svolgimento delle indagini conoscitive (v. Commissioni parlamentari).

comitato per le strutture agricole e lo sviluppo: avente funzione consultiva della Commissione con riferimento alla gestione delle Fondo europeo orientamento e garanzia agricolo (rinvio), composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Bei che è senza diritto di voto e presieduto da un rappresentante della Commissione. Quest’ultima può adottare le misure direttamente applicabili anche se contrarie al parere espresso dal comitato, ma in tal caso deve informarne il Consiglio e può differire al massimo di un mese l’applicazione delle misure già decise. Il Consiglio, da parte sua, può adottare una decisione diversa entro un mese.

comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni: avente funzione consultiva della Commissione con riferimento alla gestione del Fondo europeo per lo sviluppo delle regioni (v.), composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Bei che è senza diritto di voto e presieduto da un rappresentante della Commissione.

comitato politico: organo della cooperazione politica disciplinato dall’Atto unico europeo (artt. 30, § 10) anche se operante già da tempo sia pure solo di fatto. In esso si riuniscono, una volta al mese nella capitale della presidenza del Consiglio europeo (v.) oppure, nel caso di urgente necessità , entro quarantotto ore a richiesta di almeno tre Stati membri, i direttori politici dei ministeri degli affari esteri al fine di dare impulso, garantire la continuità della cooperazione politica europea e preparare le discussioni fra i ministri.

promotori del comitato: i comitato comitato o componenti il comitato sono le parti del contratto di comitato (v. contratto di comitato). La responsabilità per le obbligazioni assunte è regolata, per i comitati, in modo diverso che per le associazioni non riconosciute: essa investe, a norma dell’art. 41, comma 1o , c.c., tutti i suoi componenti, e si estende, come la Cassazione ha precisato, anche alle obbligazioni di fonte extracontrattuale. Ev più arduo, invece, condividere la tesi, che sembra accolta dalla Cassazione, secondo la quale i componenti il comitato risponderebbero anche delle obbligazioni assunte dagli organizzatori e inerenti all’attività da essi svolta. Sostenere che i componenti il comitato, i quali non hanno, in quanto tali, alcun potere di controllo sulla gestione dei fondi, debbano rispondere delle obbligazioni assunte dai gestori val quanto accollare loro una sorta di responsabilità oggettiva: val quanto ritenerli responsabili non solo dell’iniziativa promossa (la sola attività ad essi riferibile), ma anche dell’esito (ad essi non imputabile) di tale iniziativa. Ma tale assunto, per quanto astrattamente concepibile, è contraddetto dal dettato legislativo. Non si deve trascurare, infatti, che se la legge genericamente addossa ai componenti il comitato la responsabilità delle obbligazioni assunte, essa rende responsabili i soli gestori per la conservazione dei fondi e la loro destinazione allo scopo.

riconoscimento della personalità giuridica del comitato: può accadere che, raccolti per pubblica sottoscrizione fondi sufficienti allo scopo annunciato, i promotori chiedano il riconoscimento della personalità giuridica, secondo un’eventualità testualmente prevista dall’art. 42 c.c.. Allora si sarà in presenza di una comune fondazione (v.), diversa da ogni altra solo per il particolare modo con il quale si è formato il suo patrimonio. Se, invece, il riconoscimento non viene chiesto o non viene concesso, i componenti il comitato (i promotori e gli organizzatori) assumono la già esaminata responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte, e il comitato sta in giudizio nella persona del presidente (art. 41, comma 2o, c.c.). Può altresì accadere che un comitato, dopo avere anche per lungo tempo agito senza personalità giuridica, chieda ed ottenga ad un certo momento il riconoscimento: per questi casi la giurisprudenza stabilisce continuità di rapporti fra il precedente comitato e la successiva fondazione (che risponde delle obbligazioni assunte dal comitato); ravvisa nel primo una fondazione non riconosciuta che, ottenuto il riconoscimento, diventa una fondazione riconosciuta come persona giuridica. In questo ordine di idee la giurisprudenza si è mossa in due vicende giudiziarie, dando luogo all’enunciazione dei seguenti principi: a) i fondi raccolti da un comitato trascendono le persone e i patrimoni dei componenti e degli oblatori, e sono affetti da un vincolo di destinazione che conferisce loro una innegabile autonomia; b) l’acquisto della personalità giuridica non è condizione necessaria perche´ i beni destinati al raggiungimento di uno scopo acquistino immediatamente e conservino autonomia rispetto al patrimonio di provenienza; c) ove sia, in fatto, riscontrata una relazione di continuità fra l’attività svolta dal comitato e quella successivamente proseguita con i medesimi beni e per il medesimo scopo dalla fondazione riconosciuta, si dovrà escludere una duplicità di soggetti, e i rapporti relativi all’attuazione dello scopo, posti in essere dal comitato, dovranno essere considerati propri dell’ente per via di conservazione e non per successione.

comitato speciale c.d. 113: comitato di cui all’art. 113 del Trattato Cee composto da rappresentanti degli Stati membri avente la funzione di assistere la Commissione durante la negoziazione degli accordi con i Paesi terzi.

comitato tecnico: numerosissimi comitati tecnici vengono istituiti di volta in volta mediante atti di diritto derivato; sono composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti da un membro della Commissione. Si tratta in genere di comitati tecnici incaricati di presentare proposte per l’adeguamento al progresso tecnico.


Comitati di liberazione      |      Comitè Maritime International


 
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