Enciclopedia giuridica

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Codecisione



procedura di codecisione : nuova procedura introdotta dall’art. 189B del Trattato di Maastricht per l’adozione degli atti comunitari nei seguenti settori: libera circolazione dei lavoratori; libertà d’insediamento; mutuo riconoscimento dei diplomi; programmi di ricerca; ambiente; consumatori; accesso alle attività non salariate; completamento del mercato unico; reti transeuropee; educazione, cultura e sanità pubblica. Con essa, si ha la partecipazione a livello paritario del Parlamento europeo e del Consiglio nella adozione degli atti comunitari ed anzi il mancato accordo delle due istituzioni fa decadere ogni proposta. Più in particolare le diverse fasi di questa procedura sono: prima lettura: il Consiglio su proposta della Commissione raggiunge a maggioranza qualificata una posizione comune su un atto comunitario che verrà sottoposto all’approvazione del Parlamento che può entro tre mesi, approvare l’atto, emendarlo o rifiutarlo. In quest’ultimo caso è prevista l’istituzione di un Comitato di conciliazione formato da rappresentanti del Parlamento e del Consiglio; seconda lettura: il Comitato di conciliazione tenta di elaborare un testo di compromesso tra le parti. Se non è possibile giungere all’elaborazione di un testo comune, l’atto è definitivamente abbandonato; altrimenti esso sarà sottoposto all’approvazione del Parlamento e del Consiglio; terza lettura: come ultima possibilità per giungere all’adozione dell’atto, il Consiglio può riprendere la sua posizione iniziale ed inserirvi quegli emendamenti che tengano conto delle osservazioni del Parlamento. Se questo organo concorda con il nuovo testo, l’atto viene approvato.


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