codice disciplinare aziendale:  è  un  testo,  unilateralmente predisposto dal datore di  lavoro  ovvero  contenuto nel contratto  collettivo  (v.),  che elenca  le infrazioni,  le relative  sanzioni  e le procedure di contestazione degli  addebiti disciplinari.  Si ritiene  che le elencazioni in esso  contenute non  possiedano carattere di tassatività , così come  invece  suggerito  da  una  parte  della giurisprudenza sul fondamento del precetto penalistico nullum  crimen  sine lege  e nulla  poena  sine lege. Va  comunque esclusa  la possibilità  per  la contrattazione  collettiva (v.) di prevedere clausole  in bianco  o di chiusura, che a loro  volta  consentirebbero la creazione ex post  del precetto da  parte  del datore di lavoro.  L’esistenza  del codice codice, così  come  la sua  pubblicità , con  l’approvazione della  l. 20 maggio  1970, n. 300, è  stata  configurata come requisito procedimentale per  l’esercizio  del potere  disciplinare  (v.) e la validità  della  sanzione  inflitta.  Un  problema del tutto  particolare si è  invece posto  circa la applicabilità  della  procedura di cui all’art.  7 statuto dei lavoratori, ivi compresa la previsione  del codice codice, al c.d. licenziamento disciplinare (v.).   
 codice fiscale:  ogni  contribuente è  fornito  di un  numero di codice codice al fine di essere iscritto  nell’anagrafe  tributaria (v.).  Il codice codice è  composto di lettere e cifre, determinate in relazione  ai dati  anagrafici  del soggetto,  se persona fisica, oppure di sole cifre,  se ente  o società . L’indicazione  del  codice codice è  obbligatoria in numerosi  atti;  fatture e documenti equipollenti (scontrino fiscale, ricevuta fiscale);  dichiarazioni dei redditi  e dei sostituti  d’imposta;  alcune  domande giudiziali  (istanza  di rimborso, ricorso  in Commissione tributaria); varie  domande presentate alla  P.A.  (di  autorizzazioni o licenze,  nonche´  di iscrizione  negli  albi  professionali) pena  la irricevibilità  delle  medesime; alcuni atti  amministrativi (atti  di concessione  di autorizzazioni o licenze) quanto ai soggetti  beneficiari  pena  la inefficacia.  Sono  previste  alcune  pene pecuniarie per  la violazione  degli  obblighi  relativi  al codice  fiscale, ed  in particolare per  l’omessa  o inesatta indicazione del numero. 		
			
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