Enciclopedia giuridica

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Sanzione

Per sanzione si intende, in teoria generale, la reazione del gruppo sociale avverso il comportamento di uno dei consociati, che in tal modo viene approvato o disapprovato. sanzione è quindi una vox media, un termine che non ha in se´ quella connotazione negativa, di punizione, di afflizione, che assume nel linguaggio comune. Si ha sanzione laddove esistono norme di qualsiasi genere ed una loro classificazione in base al contenuto appare difficoltosa, potendosi configurare sanzione di tipo svariatissimo che vanno da mere valutazioni negative ad atti coercitivi, dalla disapprovazione alla uccisione della persona, dalla invalidazione di un atto giuridico alla privazione di un bene economico, dalla sospensione di una posizione di vantaggio (radiazione o sospensione da un albo) alla attribuzione di una posizione di svantaggio (degradazione, indegnità a succedere, interdizione dai pubblici uffici). Ne discende che l’unica distinzione contenutistica possibile delle sanzioni, in via generalissima, sia quella tra sanzioni positive, che consistono nell’attribuzione di un bene, e sanzioni negative che invece implicano l’inflizione di un male. Le prime, meno comuni quanto meno in diritto, servono a reagire ad un comportamento conforme o supersanzioneconforme che in tal modo viene incentivato, promosso, premiato, approvato: possono esserne esempi l’attribuzione di una onorificenza (si pensi al titolo di cavaliere del lavoro) ovvero la previsione di incentivi fiscali a favore di chi insedi attività industriali in zone disagiate (es. incentivi a favore dell’industrializzazione del Mezzogiorno). Le seconde, invece, più frequenti, hanno come scopo quello di reprimere i comportamenti devianti, di porre una conseguenza giuridica a carico di chi abbia infranto un precetto, ponendosi, allo stesso tempo, ma restando pur sempre misure successive, in funzione intimidatrice e quindi di prevenzione dei comportamenti devianti mediante la minaccia della sanzione. In quanto mezzo per ottenere la maggior quantità possibile di osservanza della norma, della regola, la sanzione diviene tecnica di controllo sociale. Quello di sanzione è comunque un concetto relativo, in quanto si connota come tale nei diversi sistemi in cui si pone. La complessità del normativo implica, infatti, che una stessa azione può essere ricondotta e valutata rispetto a più regole di comportamento dei distinti complessi normativi (convenienza, correttezza, cortesia, etichetta, morale, diritto ecc.), al punto che il comportamento che per un complesso normativo è sanzione sarà illecito per un altro complesso. Esempio può esserne il linciaggio che per la morale sociale è sanzione, anzi una delle forme più gravi di sanzione (reazione del gruppo rispetto ad un componente che ha posto in essere un comportamento particolarmente riprovevole, si pensi all’uccisione di un bambino davanti agli occhi della madre) mentre per il diritto statale è illecito, integrando il reato di lesioni personali. Vari sono stati i tentativi di distinguere la sanzione giuridica dalla sanzione non giuridica. Taluni hanno ricercato la differenza nella natura dell’atto che funge da sanzione (atto tipicamente coattivo), altri nella qualificazione normativa di un certo comportamento come sanzione, altri ancora nel rilievo che le sanzioni giuridiche sono regolate. Tale ultima concezione ha inteso mettere in evidenza come le sanzioni sociali siano in genere immediate, diffuse, parziali, non proporzionate, mentre quelle giuridiche sono mediate (seguono di un certo tempo la trasgressione), concentrate (essendo affidate ad organi specializzati), imparziali (non essendo la stessa parte a giudicare della violazione), non sproporzionate (essendo calcolata in anticipo la scala della gravità delle reazioni). Tali caratteri tuttavia, a ben vedere, risultano comuni anche a categorie ulteriori di sanzione come quelle religiose o quelle sportive, per solito minuziosamente regolate. Per poter distinguere, quindi, le sanzioni giuridiche da quelle non giuridiche o si estende la nozione di ordinamento giuridico per ricomprendervi anche tutti i sistemi che presentino sanzioni istituzionalizzate oppure sarà necessario affiancare altri criteri a quello della regolamentazione, andando a guardare il genere di norma violata, la qualità del male minacciato, l’autorità che irroga la sanzione. Tale generalissima distinzione diviene ovviamente più complessa prendendo in considerazione le diverse concezioni del diritto, in cui il meccanismo sanzionatorio gioca un ruolo diverso. Nelle teorie c.d. sociologiche la sanzione diviene mezzo di controllo sociale, mentre nelle teorie c.d. normativistiche emergono problemi come la non configurabilità delle sanzioni positive, la giustificabilità degli imperativi senza sanzione, l’inviolabilità delle norme costitutive e il recursus ad infinitum cui dà luogo la nozione stessa di imperativo sanzionato. Nelle teorie c.d. atomistiche la sanzione è reazione alla possibile violazione di un comando; mentre nelle teorie c.d. sistemiche la sanzione è reazione alla possibile alterazione dell’equilibrio del sistema.

sanzione amministrativa pecuniaria: consiste nel versamento di una somma di denaro conseguente alla accertata commissione di un illecito amministrativo e cioè di norme poste a tutela dell’ordinamento della P.A.. Si differenzia quindi dalla multa e dall’ammenda, in quanto pene pecuniarie (v. pena, sanzione pecuniaria) che attengono alla commissione di un reato. La sanzione sanzione è trasmissibile agli eredi non avendo natura strettamente personale; è comminata dall’autorità amministrativa, perciò il provvedimento che la determina è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo o nell’ipotesi degli illeciti depenalizzati previsti dalla l. n. 689 del 1991 dal pretore. Ev comminabile anche a persone giuridiche. La l. n. 689 del 24 novembre 1981 contiene una disciplina organica della sanzione sanzione definita come il pagamento di una somma non inferiore a £. 4000 e non superiore a venti milioni di lire. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il limite massimo della sanzione sanzione non può superare il decuplo del minimo (art. 20). I criteri per la determinazione della sanzione sanzione attengono alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la determinazione o eliminazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dell’agente e alle sue condizioni economiche. La sanzione sanzione può essere pagata in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla anticipazione dell’illecito commesso. Contro la contestazione o notificazione dell’illecito è ammessa l’opposizione all’autorità competente a ricevere il rapporto, che può archiviare oppure emettere ordinanza ingiuntiva di pagamento. Quest’ultimo costituisce titolo esecutivo, presupposto per procedere all’esecuzione forzata sui beni del privato destinatario della sanzione o suoi eredi. Contro l’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso dinanzi al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Costituisce eccezione al principio secondo cui l’annullamento del provvedimento amministrativo può essere dichiarato solo dal giudice amministrativo e non dal giudice ordinario che può solo disapplicarlo (art. 4 e 5 l. del 1865, n. 2248, allegato E). La sanzione sanzione può essere riscossa anche coattivamente con le modalità previste dalle norme per l’esazione delle imposte dirette.


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