Per  sanzione si intende, in teoria  generale,  la reazione del gruppo  sociale  avverso il comportamento di uno  dei consociati,  che in tal  modo  viene  approvato o disapprovato. sanzione è  quindi  una  vox media,  un  termine che non  ha  in se´  quella connotazione negativa,  di punizione,  di afflizione,  che assume  nel linguaggio comune.  Si ha  sanzione laddove  esistono  norme  di qualsiasi  genere  ed  una  loro classificazione  in base  al contenuto appare difficoltosa,  potendosi configurare sanzione di tipo  svariatissimo che vanno  da  mere  valutazioni negative ad  atti  coercitivi,  dalla  disapprovazione alla  uccisione  della  persona, dalla invalidazione di un  atto  giuridico  alla  privazione  di un  bene  economico, dalla  sospensione di una  posizione  di vantaggio  (radiazione o sospensione da  un  albo)  alla  attribuzione di una  posizione  di svantaggio  (degradazione, indegnità  a succedere,  interdizione dai pubblici  uffici). Ne  discende  che l’unica distinzione contenutistica possibile  delle  sanzioni,  in via generalissima, sia quella  tra  sanzioni  positive,  che consistono nell’attribuzione di un  bene,  e sanzioni  negative  che invece  implicano l’inflizione  di un  male.  Le  prime,  meno  comuni  quanto meno  in diritto, servono  a reagire  ad  un  comportamento conforme o supersanzioneconforme che in tal  modo  viene  incentivato, promosso,  premiato, approvato: possono  esserne esempi  l’attribuzione di una  onorificenza (si pensi  al titolo  di cavaliere  del lavoro)  ovvero  la previsione  di incentivi  fiscali a favore  di chi insedi  attività industriali in zone  disagiate  (es. incentivi  a favore  dell’industrializzazione del Mezzogiorno). Le  seconde,  invece,  più  frequenti, hanno  come  scopo quello  di reprimere i comportamenti devianti,  di porre  una  conseguenza  giuridica  a carico  di chi abbia  infranto un  precetto, ponendosi, allo  stesso tempo,  ma restando pur  sempre  misure  successive,  in funzione  intimidatrice e quindi  di prevenzione dei comportamenti devianti  mediante la minaccia della  sanzione. In  quanto mezzo  per  ottenere la maggior  quantità  possibile  di osservanza della  norma,  della  regola,  la sanzione diviene  tecnica  di controllo sociale.  Quello  di sanzione è  comunque un  concetto relativo,  in quanto si connota come  tale  nei diversi  sistemi  in cui si pone.  La  complessità  del normativo implica,  infatti,  che una  stessa  azione  può  essere  ricondotta e valutata rispetto a più  regole  di comportamento dei distinti  complessi  normativi (convenienza, correttezza, cortesia,  etichetta, morale,  diritto  ecc.), al punto che il comportamento che per  un  complesso  normativo è  sanzione  sarà illecito  per  un  altro  complesso.  Esempio può  esserne  il linciaggio  che per  la morale  sociale  è  sanzione, anzi  una  delle  forme  più  gravi  di sanzione (reazione del gruppo rispetto  ad  un  componente che ha  posto  in essere  un  comportamento particolarmente riprovevole, si pensi  all’uccisione  di un  bambino davanti agli occhi della  madre) mentre per  il diritto  statale  è  illecito,  integrando il reato  di lesioni  personali. Vari  sono  stati  i tentativi  di distinguere la sanzione giuridica  dalla  sanzione non  giuridica.  Taluni  hanno  ricercato la differenza nella natura dell’atto  che funge  da  sanzione (atto  tipicamente coattivo), altri  nella qualificazione normativa di un  certo  comportamento come  sanzione, altri  ancora nel rilievo  che le sanzioni  giuridiche  sono  regolate. Tale  ultima  concezione ha  inteso  mettere in evidenza  come  le sanzioni  sociali  siano  in genere immediate, diffuse,  parziali,  non  proporzionate, mentre quelle  giuridiche sono  mediate (seguono  di un  certo  tempo  la trasgressione), concentrate  (essendo affidate  ad  organi  specializzati),  imparziali  (non  essendo  la stessa parte  a giudicare  della  violazione),  non  sproporzionate (essendo calcolata  in anticipo  la scala della  gravità  delle  reazioni). Tali caratteri tuttavia, a ben vedere,  risultano comuni  anche  a categorie  ulteriori di sanzione come  quelle religiose  o quelle  sportive,  per  solito  minuziosamente regolate. Per  poter distinguere, quindi,  le sanzioni  giuridiche  da  quelle  non  giuridiche  o si estende  la nozione  di ordinamento giuridico  per  ricomprendervi anche  tutti i sistemi  che presentino sanzioni  istituzionalizzate oppure sarà  necessario affiancare altri  criteri  a quello  della  regolamentazione, andando a guardare il genere  di norma  violata,  la qualità  del male  minacciato,  l’autorità  che irroga  la sanzione. Tale  generalissima distinzione diviene  ovviamente più  complessa prendendo in considerazione le diverse  concezioni  del diritto,  in cui il meccanismo  sanzionatorio gioca un  ruolo  diverso.  Nelle  teorie  c.d. sociologiche  la sanzione diviene  mezzo  di controllo sociale,  mentre nelle  teorie  c.d. normativistiche emergono problemi come  la non  configurabilità  delle sanzioni  positive,  la giustificabilità  degli  imperativi  senza  sanzione, l’inviolabilità delle norme  costitutive  e il recursus  ad  infinitum  cui dà  luogo  la nozione stessa  di imperativo sanzionato. Nelle  teorie  c.d. atomistiche la sanzione è  reazione alla  possibile  violazione  di un  comando;  mentre nelle  teorie  c.d. sistemiche la  sanzione è  reazione alla  possibile  alterazione dell’equilibrio del sistema.   
 sanzione amministrativa pecuniaria:  consiste  nel versamento di una  somma  di denaro conseguente alla  accertata commissione di un  illecito  amministrativo e cioè  di norme  poste  a tutela  dell’ordinamento della  P.A..  Si differenzia quindi  dalla  multa  e dall’ammenda, in quanto pene  pecuniarie (v. pena, sanzione  pecuniaria)  che attengono alla  commissione di un  reato.  La  sanzione sanzione è trasmissibile agli eredi  non  avendo  natura strettamente personale; è comminata dall’autorità  amministrativa, perciò  il provvedimento che la determina è  impugnabile dinanzi  al giudice  amministrativo o nell’ipotesi degli illeciti  depenalizzati previsti  dalla  l. n. 689 del 1991 dal pretore. Ev comminabile anche  a persone giuridiche.  La  l. n. 689 del 24 novembre 1981 contiene una  disciplina  organica  della  sanzione sanzione definita  come  il pagamento di una  somma  non  inferiore a £. 4000 e non  superiore a venti  milioni  di lire. Salvo i casi espressamente previsti  dalla  legge, il limite  massimo  della  sanzione sanzione non  può  superare il decuplo  del minimo  (art.  20). I criteri  per  la determinazione della  sanzione sanzione attengono alla  gravità  della  violazione,  all’opera svolta  dall’agente per  la determinazione o eliminazione delle  conseguenze della  violazione,  alla  personalità  dell’agente e alle  sue  condizioni economiche. La  sanzione sanzione può  essere  pagata  in misura  ridotta pari  alla  terza parte  del massimo  della  sanzione  prevista  per  la violazione  commessa  o, se più  favorevole, al doppio  del minimo  entro  60 giorni  dalla  contestazione immediata o dalla  anticipazione dell’illecito  commesso.  Contro la contestazione o notificazione dell’illecito  è  ammessa  l’opposizione all’autorità  competente a ricevere  il rapporto, che può  archiviare oppure emettere ordinanza ingiuntiva  di pagamento. Quest’ultimo costituisce  titolo esecutivo,  presupposto per  procedere all’esecuzione  forzata  sui beni  del privato  destinatario della  sanzione  o suoi  eredi.  Contro l’ordinanza ingiunzione  è  ammesso  ricorso  dinanzi  al pretore del luogo  in cui è  stata commessa  la violazione  entro  30 giorni  dalla  notificazione del  provvedimento. Costituisce eccezione  al principio  secondo  cui l’annullamento del provvedimento amministrativo può  essere  dichiarato solo dal giudice  amministrativo e non  dal giudice  ordinario che può  solo disapplicarlo (art.  4 e 5 l. del 1865, n. 2248, allegato  E).  La  sanzione sanzione può  essere riscossa  anche  coattivamente con  le modalità  previste  dalle  norme  per l’esazione  delle  imposte  dirette. 		
			
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