Ev  l’opera  dell’ingegno  avente  ad  oggetto  i ritrovati della  tecnica  che presentino i caratteri dell’originalità  e della  novità  e che siano  suscettibili  di avere  un’applicazione industriale. Il c.c. individua  un’invenzione industriale in ognuno  dei seguenti elementi (art.  2585 c.c.): a) nuovi  processi  di lavorazione, nuove macchine,  nuovi  sistemi  di produzione: se il metodo  o il processo  di fabbricazione industriale è  diretto ad  ottenere un  prodotto industriale nuovo,  il brevetto  per invenzione (v.) si estende  anche  al prodotto ottenuto e ad  ogni  prodotto identico  ottenuto con  il metodo  o con  il processo brevettato; b)  nuovi  prodotti industriali;  c) applicazioni  tecniche  di nuovi principi  scientifici,  sempre  che suscettibili  di immediati  risultati  industriali; in  quest’ultimo caso  il diritto  di esclusiva  riguarda  non  il principio scientifico (di  per  se´  insuscettibile di privativa  industriale), ma solo  il risultato  industriale ricavatone dall’inventore e da  questo  indicato  nella domanda di brevetto (art.  2585, comma  2o, c.c.). Non  costituiscono, invece, invenzioni  industriali (art.  12, comma  2o, r.d.  28 giugno  1939, n. 1127, modificato dal d.p.r.  22 giugno  1979, n. 338): 1) le scoperte, le teorie scientifiche  e i metodi  matematici; 2) i piani,  i principi  e i metodi  per attività  intellettuali, per  gioco o per  attività  commerciali  e i programmi di elaboratori; 3) le presentazioni di informazioni; 4) i ritrovati privi di novità intrinseca o di industrialità . L’invenzione industriale è  tale  se, per  una  persona esperta del ramo tecnicoinvenzione industrialescientifico cui essa  si riferisce,  la scoperta  non  risulta  in modo evidente dallo  stato  della  tecnica  (art.  16 r.d.  cit.); pertanto non  sono  invenzione industriale le invenzioni  già  rese  accessibili  al pubblico  con  la loro  descrizione,  anche  soltanto orale,  o con  la loro  utilizzazione o con  altro  mezzo  (art.  14 r.d.  cit. modificato dal d.p.r.  n. 338 del 1979). Il requisito dell’industrialità  dell’invenzione industriale ricorre  quando l’oggetto  della  stessa  può  essere  fabbricato o utilizzato  in qualsiasi  genere  di industria,  compresa quella  agricola  (art.  17 r.d.  cit.). La legge (d.p.r.  8 gennaio  1979, n. 32) considera invenzione industriale anche  le varietà  vegetali, che pertanto possono  essere  oggetto  di brevetto per  invenzione industriale; la loro  protezione è, tuttavia, più  limitata  di quella  delle  invenzioni.  La  scoperta  di invenzione industriale attribuisce all’inventore il diritto  morale  di inventore (v. diritto, invenzione industriale morale  di inventore) e, subordinatamente al conseguimento del brevetto per  invenzione, anche  il diritto  patrimoniale di inventore (v. diritto, invenzione industriale patrimoniale  di inventore). 
 brevetto per invenzione industriale:  v. brevetto  per invenzione. 
 invenzione industriale come bene  immateriale:  v. beni, invenzione industriale immateriali. 
 invenzione industriale del lavoratore:  l’art. 2590 c.c. riconosce  al prestatore di lavoro  il diritto  di essere  riconosciuto autore delle  invenzioni  fatte  nello  svolgimento  del rapporto di lavoro.  Quanto ai diritti  e obblighi  delle  parti  relativi  alle invenzioni  la materia  è  regolata da  leggi speciali,  in conformità  al rinvio  del comma  2o  del citato  art.  2590 c.c.. Il r.d.  29 giugno  1939, n. 1127, in materia di brevetti per  le invenzioni  industriali, applicabile anche  nel settore dell’impiego  pubblico,  agli artt.  23 e 24 distingue  tra:  a) invenzioni  fatte  in esecuzione o in adempimento di un  contratto o di un  rapporto di lavoro  o d’impiego  in cui l’attività  inventiva  costituisce  oggetto  dei medesimi  ed  è  in quanto tale  retribuita (c.d.  invenzioni  di servizio);  b)  invenzioni  compiute nell’esecuzione o adempimento di un  contratto o rapporto di lavoro  o d’impiego,  ove  però  la retribuzione non  è  prevista  in compenso dell’attività  inventiva  (c.d.  invenzioni  aziendali);  c) invenzioni  fatte  indipendentemente dal rapporto (ad  es. fuori  orario  di lavoro  e con  mezzi propri  del lavoratore) e pur  tuttavia  rientranti nel campo  di attività  dell’azienda privata  o dell’amministrazione pubblica  a cui è  addetto l’inventore. In  tutti e  tre  i casi appena menzionati, comunque, si presume fatta  durante l’esecuzione  del contratto o del rapporto di lavoro  o d’impiego  l’invenzione industriale per  la quale  sia stato  chiesto  il brevetto entro  un  anno  da  quando l’inventore ha lasciato  l’azienda  o l’amministrazione nel cui campo  di attività  l’invenzione stessa  rientra. Parallelamente a questa  tripartizione tipologica  il r.d.  n. 1127 del 1939 prevede altrettanto  differenziate conseguenze di ordine patrimoniale, fermo  sempre  restando il diritto  del lavoratore ad  essere riconosciuto autore dell’innovazione. Nel  caso  sub a tutti  i diritti  derivanti dall’invenzione industriale appartengono al datore di lavoro.  Nel  caso  sub b il datore di lavoro conserva  tali  diritti,  ma il lavoratore ha  a sua  volta  diritto  ad  un  equo premio  rapportato all’importanza dell’invenzione industriale. Infine,  nell’ultima  ipotesi,  i diritti patrimoniali spettano al lavoratore; ma il datore di lavoro  può  esercitare un diritto  di prelazione, entro  tre  mesi dalla  ricevuta  comunicazione del conseguito brevetto, per  l’uso, esclusivo  o non,  dell’invenzione industriale, o per  l’acquisto  del brevetto nonche´  per  la facoltà  di chiedere,  od  acquistare, per  la medesima invenzione, brevetti all’estero.  Tutto  ciò  verso  il corrispettivo di un  canone o di un  prezzo  da  determinarsi deducendo una  somma  corrispondente  agli aiuti  ricevuti  dall’inventore da  parte  del datore di lavoro.   
 industrialità  della invenzione industriale:  v. invenzione industriale. 
 novità  intrinseca dell’invenzione industriale:  si identifica  con  l’originalità  del trovato, nel senso  che questo  deve  contenere un  apporto creativo  alla  soluzione  di problemi tecnici,  inteso  come  nuovo  contributo alla  risoluzione di problemi attinenti al rapporto di causalità ; la creatività  dell’apporto deve  essere  valutata in rapporto alle  normali  capacità  di un  tecnico  medio.  Non  si richiede, tuttavia, un  particolare grado  di creatività,  ne´  tanto  meno  di genialità . Basta un  progresso delle  idee,  un  miglioramento della  tecnica  preesistente, una realizzazione idonea  a risolvere  problemi ed  a soddisfare  interessi  industriali prima  non  risolti  e non  soddisfatti. Naturalmente il giudizio  sulla novità intrinseca va effettuato ex ante  e non  ex post,  per  cui possiede  talvolta  il requisito della  brevettabilità  una  soluzione  nuova,  che considerata a posteriori può  essere  ritenuta semplice  o addirittura banale.  Alla  stregua  di questo  criterio  si sono  identificate diverse  figure,  come:  a) invenzioni  di traslazione: sono  l’applicazione  di un  trovato in un  nuovo  settore, purche´ non  facilmente  deducibile  dall’applicazione precedente e purche´  idonea  a risolvere  un  problema del nuovo  settore;  b)  invenzioni  di combinazione, risultanti dal coordinamento originale  e ingegnoso  di elementi e mezzi già conosciuti,  tale  per  cui il tecnico  medio  del ramo  avrebbe incontrato difficoltà  a realizzarlo;  c) invenzioni  di perfezionamento, che consistono nella  risoluzione in forma  diversa  e più  conveniente di problemi tecnici  già risolti.  Altro  sono  le convenzioni  dipendenti, le quali  implicano l’utilizzazione  di una  prevalente invenzione industriale, e non  possono  essere  attuate senza  il consenso  del titolare del relativo  brevetto (art.  2587, come  art.  5 r.d.  29 giugno  1939, n. 1127). Una  invenzione di traslazione o di combinazione o di perfezionamento, in se´  brevettabile per  il suo autonomo apporto creativo,  può  essere  qualificata  come  invenzione dipendente, inattuabile senza  il consenso  altrui.  Ma  l’art. 2587, comma  2o, fa salve  le leggi speciali;  ed  una deroga  consentita dall’art.  14, comma  4o, r.d.  cit. è  quella  relativa  alla nuova utilizzazione di sostanze  o combinazione di sostanze  già  brevettate per  una  diversa  utilizzazione.  
 pegno  di invenzione industriale:  v. pegno. 
 preuso di invenzione industriale:  colui  che ha  fatto  uso dell’invenzione industriale entro  la propria azienda  nei dodici mesi anteriori alla  data  di deposito della  domanda per  ottenere il brevetto per invenzione (v.) può  continuare a farne  uso nei limiti del preuso;  e se trasferisce  l’azienda  (v.) trasferisce  con  essa  il diritto  di preuso  (art.  6 r.d. n. 1127 del 1939). 		
			
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