Enciclopedia giuridica

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Invenzione

Dalle cose abbandonate (v. abbandono, invenzione della cosa) si distinguono le cose smarrite: di queste il proprietario ha perduto la detenzione (v.) senza rinunciare alla proprietà e senza dimetterne il possesso (v.). Hanno ancora un proprietario; non possono, perciò formare oggetto di occupazione (v.). Chi trova una cosa mobile, che le circostanze fanno presumere sia stata smarrita e non abbandonata, deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, consegnarla al sindaco (il che val quanto dire all’ufficio comunale degli oggetti smarriti) del luogo in cui l’ha trovata (art. 927 c.c.), che dà notizia del ritrovamento nell’albo pretorio (art. 928 c.c.). Al ritrovatore è dovuto dal proprietario un premio pari ad un decimo del valore della cosa (art. 930 c.c.). Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che lo smarritore si presenti, questi perde la proprietà della cosa e ne diventa proprietario il ritrovatore (art. 929 c.c.): è l’acquisto della proprietà per invenzione. Al proprietario smarritore sono equiparati il possessore o il detentore (art. 931 c.c.): anche costoro hanno diritto alla restituzione, come sono tenuti alla corresponsione del premio al ritrovatore. D’altra parte, l’acquisto della proprietà per invenzione è un acquisto a titolo originario (v. acquisto, invenzione a titolo originario): il ritrovatore che abbia rispettato la norma di cui all’art. 927 c.c. acquista, trascorso l’anno di cui all’art. 929 c.c., la proprietà della cosa indipendentemente dal fatto che lo smarritore ne fosse proprietario. L’equiparazione del possessore al proprietario smarritore vale anche a questi effetti; perciò , il ritrovatore ne acquista la proprietà anche se si trattava di refurtiva e lo smarritore ne era il ladro o il ricettatore. Qui la buona fede del ritrovatore non viene in considerazione: se egli conosceva il proprietario, chiunque fosse stato lo smarritore, doveva a lui restituire la cosa ritrovata a norma dell’art. 927 c.c.; se si trattava di cosa oggettivamente riconoscibile come cosa rubata, un simile vizio è sanato dalla pubblicazione del ritrovamento e dal trascorrere di un anno senza che il derubato si sia fatto vivo. Proprio perche´ l’acquisto della proprietà si attua a titolo originario, il ritrovatore acquista la proprietà libera dai pesi che eventualmente gravassero sulla cosa: si estinguono l’usufrutto, il pegno ecc.. L’invenzione è modo di acquisto della proprietà diverso dall’occupazione; prescinde dall’apprensione materiale della cosa, che caratterizza quest’ultima: nell’eventuale conflitto fra chi abbia per primo avvistato la cosa e chi l’abbia successivamente raccolta prevale il primo. Diversa regola vale per i relitti di mare: al ritrovatore spetta un premio, ma, se il proprietario non si presenta, il relitto è venduto e il ricavato va alla previdenza marinara (artt. 501 ss. c. nav.). Sempre per invenzione si può acquistare la proprietà di un tesoro. Ev tale, per l’art. 932 c.c., ogni cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario: come, ad esempio, il classico scrigno di monete d’oro sepolto secoli addietro; tuttavia, la vetustà non è requisito necessario del tesoro, che può essere anche cosa di recente occultamento (come la refurtiva nascosta dai ladri). Se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo, il tesoro è suo; se è fatto da altri, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore (al proprietario l’art. 959 c.c. equipara l’enfiteuta) (v. enfiteusi). Il diritto del non proprietario sorge solo se il tesoro è stato da lui scoperto per solo effetto del caso; non se si tratta di persona incaricata di effettuare le ricerche. La scoperta del tesoro come l’invenzione in genere, è un fatto giuridico (v. fatti giuridici); tuttavia essa non produce, come produce l’invenzione, l’acquisto definitivo della proprietà : altri può sempre dimostrare la proprietà del tesoro e rivendicarla nei confronti dello scopritore. L’art. 932 c.c. non vale per le cose di interesse storico o archeologico (antiche statue, vasi ecc.), che per legge appartengono allo Stato (art. 826, comma 2o, c.c.).

possesso e invenzione: v. possesso, oggetto del invenzione.


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