Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Relitti



recupero di relitti: attività intenzionale tesa alla salvaguardia di cose provenienti da un sinistro e che da esso hanno ricevuto una sostanziale modificazione alla loro consistenza fisica. Si differenzia dall’assistenza o dal salvataggio, che si avrebbero nel caso in cui il bene fosse ancora integro. Il recupero, pertanto, opera sui relitti della navigazione, intendendosi con quest’ultima espressione tutto ciò che ha perduto il legame con la nave o l’aeromobile, al fine di annullare le conseguenze dannose verificatesi in seguito al sinistro. Il recupero può essere effettuato dal proprietario, o basato su di un accordo contrattuale, spontaneo oppure disposto d’ufficio. Il recuperatore ha diritto, oltre al rimborso delle spese, ad un compenso stabilito in ragione delle cose recuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati; indennità e compenso, tuttavia, non possono superare il valore delle cose recuperate.

ritrovamento di relitti: si differenzia dal recupero in quanto non presenta una attività intenzionalmente rivolta a questo scopo, ma è caratterizzato dal mero fatto giuridico del rinvenimento del bene. Il relitti relitti, comunque, riguarda le cose di cui si ignori il proprietario (res vacuae possessionis), non le cose abbandonate dal proprietario (res vacuae dominii). Di conseguenza, qualora il ritrovatore possa dimostrare che i relitti, da lui ritrovati, sono stati in realtà abbandonati dal proprietario con l’intenzione di dismetterne la proprietà (animus dereliquendi), possono essere applicate le norme del c.c. sull’occupazione, per cui il ritrovatore, diventerà proprietario dei relitti medesimi. Il ritrovatore, inoltre, pur avendo l’obbligo di denunziare il ritrovamento all’autorità marittima o aeronautica più vicina, riconsegnando, quando sia possibile, le cose ritrovate, non ha invece l’obbligo di mettere in salvo il relitto.


Religione      |      Relitti di mare


 
.