Enciclopedia giuridica

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Ricerca e sviluppo



politica comunitaria della ricerca e sviluppo: prevista dall’Atto unico europeo (v.), ha come suo obiettivo quello di sviluppare una ricerca scientifica e tecnologica comune in settori importanti (ad es. nuove tecnologie, energia, ambiente, ecc.), coordinando le politiche nazionali o le attività di ricerca a livello comunitario. Nel perseguire tali fini, la Comunità svolge una serie di azioni che integrano quelle intraprese dagli Stati membri, tra le quali vanno annoverate, ad es.: l’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari, al fine di promuovere la cooperazione con le imprese, i centri di ricerca, le università , i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali; la diffusione e la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari; l’impulso alla formazione ed alla mobilità dei ricercatori in ambito comunitario. Più in particolare, ai sensi dell’art. 1301 del Trattato Cee, la Comunità europea deve adottare un programmaricerca e sviluppoquadro pluriennale che comprenda l’insieme delle sue azioni; tale programma deve a sua volta indicare le linee generali delle azioni. Spetta, invece, ad una serie di programmi specifici dare attuazione al programma generale. In questo contesto, possono essere create dalla Comunità europea imprese comuni od altre strutture necessarie per dare la migliore esecuzione ai programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari. Due sono le procedure previste: in base alla prima, che deve essere seguita per l’adozione del programmaricerca e sviluppoquadro, per la creazione delle imprese comuni e delle relative strutture, è richiesta la proposta della Commissione, la consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale, e l’unanimità del Consiglio; negli altri casi, invece, la delibera va presa a maggioranza qualificata ma è prevista la procedura di cooperazione (v. cooperazione europea, procedura di ricerca e sviluppo) con il Parlamento europeo. Per l’attuazione dei programmi di ricerca adottati (tutti elaborati su di un medesimo modello), la Commissione si avvale della consulenza di tutta una serie di comitati, tra i quali si ricorda il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (Crest); e ne assegna l’esecuzione concreta od al Centro comune di ricerche (v.); o contrae contratti di ricerca con istituti nazionali od imprese industriali; od ancora stipula accordi con Stati terzi per la programmazione comune dei progetti di ricerca.


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