politica comunitaria della ricerca e sviluppo:  prevista  dall’Atto  unico  europeo  (v.),  ha  come suo obiettivo quello  di sviluppare  una  ricerca  scientifica  e tecnologica comune  in settori  importanti (ad  es. nuove  tecnologie, energia,  ambiente, ecc.), coordinando le politiche  nazionali  o le attività  di ricerca  a livello comunitario. Nel  perseguire tali  fini, la Comunità  svolge  una  serie  di azioni che integrano quelle  intraprese dagli  Stati  membri,  tra  le quali  vanno annoverate, ad  es.: l’attuazione di programmi di ricerca,  sviluppo tecnologico  e dimostrazione comunitari, al fine di promuovere la cooperazione con  le imprese,  i centri  di ricerca,  le università , i Paesi  terzi  e le organizzazioni internazionali; la diffusione  e la valorizzazione dei risultati delle  attività  di ricerca,  sviluppo  tecnologico  e dimostrazione comunitari; l’impulso  alla  formazione ed  alla  mobilità  dei ricercatori in ambito comunitario. Più  in particolare, ai sensi  dell’art.  1301 del Trattato Cee,  la Comunità  europea deve  adottare un  programmaricerca e sviluppoquadro pluriennale che comprenda l’insieme  delle  sue  azioni;  tale  programma deve  a sua  volta indicare  le linee  generali  delle  azioni.  Spetta,  invece,  ad  una  serie  di programmi specifici  dare  attuazione al programma generale.  In  questo contesto, possono  essere  create  dalla  Comunità  europea imprese  comuni  od altre  strutture necessarie  per  dare  la migliore  esecuzione ai programmi di ricerca,  sviluppo  tecnologico  e dimostrazione comunitari. Due  sono  le procedure previste:  in base  alla  prima,  che deve  essere  seguita  per l’adozione  del programmaricerca e sviluppoquadro, per  la creazione delle  imprese  comuni  e delle  relative  strutture, è  richiesta  la proposta della  Commissione, la  consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale,  e l’unanimità  del Consiglio;  negli  altri  casi, invece,  la delibera va presa  a maggioranza qualificata  ma è  prevista  la procedura di cooperazione  (v. cooperazione europea,  procedura  di ricerca e sviluppo) con  il Parlamento europeo. Per l’attuazione dei programmi di ricerca  adottati (tutti  elaborati su di un medesimo  modello), la Commissione si avvale  della  consulenza di tutta  una serie  di comitati,  tra  i quali  si ricorda  il Comitato per  la ricerca  scientifica  e tecnica  (Crest);  e ne  assegna  l’esecuzione  concreta od  al Centro  comune  di ricerche (v.); o contrae contratti di ricerca  con  istituti  nazionali  od  imprese industriali;  od  ancora  stipula  accordi  con  Stati  terzi  per  la programmazione comune  dei progetti di ricerca. 		
			
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