Ev  l’attività  diretta ad  incrementare la cultura,  le scienze  e l’innovazione.  La Costituzione italiana  tutela  la libertà  della  scienza  (art.  33) (v. scienza, libertà  della ricerca scientifica) ed  attribuisce allo  Stato  il compito  di promuovere, direttamente o indirettamente, lo sviluppo  della  ricerca scientifica, in quanto attività oggettivamente rilevante.  Nell’ordinamento italiano,  la ricerca scientifica è , quindi,  fine pubblico  da  perseguire attraverso organizzazioni pubbliche,  universitarie (v. università , ricerca scientifica statale e non  statale) ed  extrauniversitarie (v. enti di ricerca). L’attività  di ricerca scientifica può  essere,  inoltre,  svolta  da  strutture private,  salvo  riserve  a favore  dello  Stato  in relazione  a specifiche  caratteristiche dell’attività. (Diamanti). 
 finanziamenti alla ricerca scientifica:  in base  a parametri legislativi  ben  definiti  (l. 17 febbraio  1982, n. 46), ai fini dello  stanziamento dei ricerca scientifica ricerca scientifica, si distinguono ricerca  di base,  ricerca  applicata e innovazione tecnologica.  La  ricerca  di base  consiste  in un  lavoro  sperimentale o teorico  finalizzato  a promuovere l’avanzamento delle  conoscenze,  sia nella  forma  della  ricerca  libera  che nella  forma  di ricerca  orientata, con  una  previa  definizione degli  obiettivi dell’attività  scientifica,  ma che non  persegua determinati usi o applicazioni nell’acquisizione dei nuovi  fenomeni. La  ricerca  applicata, volta  invece  a scopi  pratici,  deve  di norma  concludersi con  la fase del prototipo pilota sperimentale. Infine,  l’innovazione  tecnologica indica  un’attività  sistematica che, da  conoscenze già  acquisite,  tende  a produrre nuovi  prodotti o a migliorare  i prodotti esistenti.  (Diamanti). 
 libertà  di ricerca scientifica:   la ricerca scientifica ricerca scientifica è  riconosciuta dalla  Costituzione all’art.  33 che, al   comma  1o, proclama  la libertà  di scienza.  Fondamentale è , inoltre,  la previsione  dell’art.  9 Cost.,  che pone  come  compito  della  Repubblica la promozione e lo sviluppo  della  cultura  e della  ricerca scientifica e tecnica.  Si viene  infatti  a realizzare una  interconnessione tra  politica  e scienza,  in quanto l’intervento promozionale nel settore della  ricerca scientifica appare essenziale  affinche´  possa  realizzarsi appieno la ricerca scientifica ricerca scientifica. Gli  interventi pubblici  possono  essere  considerati legittimi, in quanto si astengano da  qualsiasi  ingerenza ideologica  e metodologica tale da  comprimere la ricerca scientifica ricerca scientifica e rispettino il divieto  di scienze  ufficiali di Stato.  Si deve  ritenere, inoltre,  che i valori  della  scienza  e della  tecnica  siano subordinati al valore  primario della  persona umana  (art.  2 Cost.)  e che gli interventi promozionali debbano tendere, nel rispetto  dell’eguaglianza formale (art.  3, 1o  comma,  Cost.),  a realizzare obiettivi  di eguaglianza sostanziale (art.  3, comma  2o). Funzioni  specifiche  in ordine  alla promozione della  ricerca scientifica sono  attribuite al Ministero dell’Università  e della  ricerca scientifica e tecnica,  che ha  principalmente compiti  di indirizzo  e coordinamento, e, sotto  altro  profilo,  al  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  alle  Università,  che, finalmente, possono  darsi  ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti  dalle leggi dello  Stato,  in quanto, con  la riforma  del 1989, è  stata  data  attuazione all’art.  33, ult.comma, Cost..   
 organizzazione amministrativa della ricerca scientifica:  il coordinamento e la promozione della  ricerca scientifica, sempre  nell’ambito dei principi  di autonomia stabiliti  nell’art.  33 della  Costituzione, sono  attribuiti al Ministero dell’università  e della  ricerca scientifica  e tecnologica,  istituito  dalla  l. 9 maggio  1989, n. 168. Questa stessa legge ha  istituito  il Consiglio  nazionale della  scienza  e della  tecnologia, organo  di alta  consulenza del Ministero dell’università  e del Consiglio  dei ministri,  nel quale  è  rappresentata la comunità  scientifica  con il  compito  di concorrere alla  definizione degli  indirizzi  e delle  linee  generali della  ricerca scientifica. (Diamanti). 		
			
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