Enciclopedia giuridica

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Ricettazione

Commette ricettazione chiunque, al fine di procurare a se´ o agli altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare (art. 648 c.p.). La norma tutela l’interesse patrimoniale della persona che ha subito il pregiudizio economico, e che con la ricettazione vede consolidarsi ulteriormente la perdita patrimoniale. Può essere altresì l’amministrazione della giustizia, ovvero l’interesse ad evitare ogni vantaggio economico derivante da una attività illecita. La condotta di ricettazione presuppone la commissione di un altro reato, anzi delitto, dalla quale provengono il denaro o le cose mobili poi ricettate. La ricettazione può avvenire con acquisto, ricezione ed occultamento. Tali condotte indicano il trasferimento della cosa ricettata. L’intromissione indica qualsiasi attività diretta in modo univoco al conseguimento della cosa ricettata. L’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta vietata, con la consapevolezza della provenienza illecita della cosa, al fine di trarne profitto proprio o altrui. Si tratta di dolo specifico (v. dolo, ricettazione specifico). Il delitto si consuma nel momento in cui una delle condotte indicate può dirsi realizzata. Il tentativo (v.) è ammissibile, tranne nel caso di intromissione.


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