Enciclopedia giuridica

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Tentativo

Il tentativo non è considerato una circostanza attenuante del reato consumato, ma rappresenta una figura autonoma di reato. Dispone l’art. 56 c.p.: chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Dalla considerazione del tentativo quale titolo autonomo di reato discendono tutta una serie di conseguenze pratiche: ad esempio il non estendere l’amnistia o l’indulto al delitto tentato quando non è espressamente previsto, in questo caso si applicherà solo al delitto consumato; o a proposito della misura di sicurezza detentiva, prevista dall’art. 538 c.p. per talune ipotesi di delitti consumati, che è esclusa nel caso di condanna per tentativo di uno di tali delitti. Perche´ si possa realizzare un delitto tentato, occorre il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco. Atti idonei: la valutazione sulla idoneità degli atti posti in essere, è una valutazione ex ante. Occorre cioè accertare, ponendosi all’inizio dell’attività criminosa, tenuto conto delle conoscenze dell’uomo medio e delle concrete circostanze del caso, se gli atti posti in essere erano idonei ad integrare la fattispecie criminosa. A differenza del codice precedente che riferiva l’idoneità ai mezzi, l’attuale art. 56 la riferisce agli atti e cioè all’insieme dell’attività svolta dal soggetto nell’uso concreto del mezzo che è solo lo strumento di cui ci si serve per commettere un delitto. Diretti in modo non equivoco: l’univocità degli atti è indispensabile per poter fugare eventuali dubbi sulla reale e concreta finalità dell’atto commesso. Gli atti posti in essere devono, considerando il contesto in cui sono inseriti, oggettivamente rivelare il proposito criminoso perseguito. Il tentativo non è configurabile in tutte le tipologie delittuose. Non lo è nelle contravvenzioni, l’art. 56 parla solo di delitto tentato; controversa è l’ammissibilità del tentativo nei delitti omissivi propri, mentre indiscussa è invece l’ammissibilità nei delitti omissivi impropri; non è ammissibile nel delitto preterintenzionale, nei delitti di attentato e nei delitti c.d. a consumazione anticipata; discussa è la configurabilità nei reati di pericolo. Assai dibattuta è la questione dell’applicabilità al delitto tentato delle circostanze. L’unico punto fermo su cui tutti concordano e l’applicabilità delle circostanze compiutamente realizzatesi al momento in cui l’azione si è fermata (tentativo circostanziato di delitto). In ordine alla pena da applicare al delitto tentato: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.


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