Enciclopedia giuridica

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Acquisto



acquisto a non domino: tradizionalmente si designa a questo modo l’acquisto di cosa mobile da chi non ne è proprietario, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 1153 c.c. Costituisce un modo di acquisto a titolo originario (v.) della proprietà e dei diritti di usufrutto, di uso e di pegno aventi ad oggetto beni mobili. Chi ha acquistato la proprietà di una cosa mobile (od un altro diritto reale mobiliare) in base ad un contratto astrattamente idoneo al trasferimento del diritto acquistato, da un soggetto alienante che non ne è proprietario, acquista a titolo originario la proprietà della cosa, purche´ ne consegua il possesso in buona fede (v. possesso, acquisto di buona fede). Il titolo astrattamente idoneo deve essere un valido contratto di alienazione, che non è in concreto idoneo a produrre l’effetto traslativo per la mancanza di titolarità del diritto in colui che trasmette il diritto stesso. Altro effetto dell’acquisto acquisto, in quanto acquisto a titolo originario (v.), consiste nel fare acquistare la proprietà libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente (art. 1153, comma 2o, c.c.)

acquisto a titolo derivativo: è quel modo di acquisto della proprietà e, più in generale, dei diritti, sia reali sia di credito, che si basa sulla loro trasmissione dal precedente al nuovo titolare del diritto, in forza della quale si acquista la medesima posizione giuridica già spettante all’alienante. Tra i principali modi di acquisto rientrano il contratto (v.) e le successioni (v.).

acquisto a titolo originario: si ha acquisto quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Ciò accade solo quando non c’è un precedente proprietario della cosa o quando il precedente proprietario l’ha abbandonata: si tratta, allora, di cosa di nessuno, e chiunque può acquistarne la proprietà per occupazione (v.). Può accadere anche quando (come in tutti gli altri modi di acquisto acquisto, diversi dall’occupazione) la cosa ha un precedente proprietario e, tuttavia, il diritto di questo è destinato a soccombere di fronte al diritto di chi acquista a titolo originario. Conseguenza del titolo originario dell’acquisto è che la proprietà si acquista, a differenza di quanto accade nei modi di acquisto a titolo derivativo, libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario. Onde l’acquisto della proprietà a titolo originario, oltre che determinare l’estinzione del diritto del precedente proprietario, fa estinguere anche i diritti reali in precedenza costituiti sulla cosa. Non sono suscettibili di acquisto i diritti di credito, salvo che quelli incorporati nei titoli di credito (v.). Costituiscono modi di acquisto: l’occupazione (v.), l’invenzione (v.), l’accessione (v.), la specificazione (v.), l’acquisto da non proprietario mediante il possesso di buona fede (v. possesso, acquisto di buona fede e di mala fede) dei beni mobili, l’usucapione (v.).

acquisto da parte delle persone giuridiche: l’acquisto acquisto è disciplinato dall’art. 17 c.c. per quanto concerne gli acquisti da parte delle associazioni riconosciute (v. associazione, acquisto riconosciuta) e delle fondazioni (v. fondazione) (cosiddette persone giuridiche private) e dall’art. unico della l. 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto concerne gli acquisti delle persone giuridiche pubbliche (v. persona giuridica, acquisto pubblica). Ai sensi dell’art. 17, comma 1o, c.c. la persona giuridica non può acquistare beni immobili, ne´ accettare donazioni, o eredità, ne´ conseguire legati senza l’autorizzazione dell’autorità governativa. Il successivo comma 2o dispone che senza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto. L’autorizzazione prevista dall’art. 17 c.c. secondo la migliore dottrina incide solo sull’efficacia dell’atto compiuto dalla persona giuridica, in quanto opera quale condicio iuris (v. condicio, acquisto iuris) dell’atto stesso: se essa viene concessa, l’atto compiuto dalla persona giuridica acquista efficacia traslativa ex tunc della titolarità del diritto acquistato; se non viene concessa, l’alienante riacquisterà la piena disponibilità del diritto alienato, e cadranno eventuali vincoli cautelari cui il diritto stesso sia stato sottoposto. Secondo un’altra interpretazione, nettamente minoritaria, l’autorizzazione governativa agli acquisti costituirebbe non già una semplice condizione sospensiva dell’efficacia, ma un requisito di validità della dichiarazione di accettazione dell’acquisto, la cui mancanza renderebbe l’atto assolutamente e insanabilmente nullo. Secondo l’interpretazione della migliore dottrina, i rappresentanti delle persone giuridiche possono validamente prestare il proprio consenso prima dell’autorizzazione all’acquisto; e, anzi, debbono necessariamente prestarlo prima se vogliono assicurarsi la possibilità di ricorrere, in pendenza del procedimento di autorizzazione, a provvedimenti cautelari. L’autorizzazione non occorre per gli acquisti a titolo originario (v. acquisto, acquisto a titolo originario); per le donazioni (v. donazione) di modico valore; per i legati (v. legato ) di modico valore; per le liberalità d’uso (v. donazione, acquisto rimuneratoria e liberalità d’uso); per quelle indirette (v. donazione, acquisto indiretta); per le oblazioni o lasciti di cose mobili o di danaro con la condizione che siano da consumarsi integralmente, senza quindi aumento del patrimonio per l’ente che riceve; per gli acquisti necessitati, come, ad es., riscatto nella compravendita (v. vendita, acquisto con patto di riscatto), devoluzione nell’enfiteusi (v.); per gli acquisti immobiliari effettuati per l’esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità ; l’art. 6 att. c.c. esclude la necessità dell’autorizzazione per l’acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (v. vendita forzata; esecuzione forzata) effettuata a carico di un debitore della persona giuridica, tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto. Relativamente agli acquisti delle eredità devolute a persone giuridiche, l’art. 473, comma 1o, c.c. dispone che l’accettazione di tali eredità non può farsi che con il beneficio di inventario (v. beneficio, acquisto di inventario), osservate le disposizioni della legge circa l’autorizzazione governativa. Di conseguenza le persone giuridiche per potere conseguire le eredità a loro devolute, dovranno compiere l’accettazione espressa dell’eredità con beneficio di inventario e conseguire l’autorizzazione governativa. L’accettazione senza beneficio d’inventario è nulla. Le persone giuridiche destinatarie di una delazione a titolo universale, a differenza dei minori (v. art. 489 c.c.), non sono esonerate dall’osservanza dei termini di cui agli artt. 485 e 487 c.c.: se la persona giuridica è nel possesso dei beni ereditari e non compie l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o da quello della notizia della devoluta eredità , o entro l’ulteriore proroga accordatagli dal pretore, o se, avendo compiuto l’inventario, non compie l’accettazione con beneficio d’inventario entro i quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario, non potendosi configurare per le persone giuridiche l’acquisto della qualità di erede puro e semplice, previsto dalla lettera dell’art. 485 c.c., la nostra giurisprudenza afferma che la persona giuridica perde il diritto di accettare l’eredità . Nel caso in cui la persona giuridica non è in possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare con il beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto (art. 487, comma 1o c.c.). Se entro tale termine la persona giuridica ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, e non compie l’inventario entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione o entro l’ulteriore proroga accordatagli dal pretore, anche in questo caso, non potendosi configurare per le persone giuridiche l’acquisto della qualità di erede puro e semplice, previsto dalla lettera dell’art. 487, comma 2o , c.c., la nostra giurisprudenza afferma che la persona giuridica perde il diritto di accettare l’eredità . Se la persona giuridica non in possesso dei beni ereditari ha fatto l’inventario non preceduto dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, la dichiarazione deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in sua mancanza, la persona giuridica chiamata perde il diritto di accettare l’eredità (art. 487, comma 3o, c.c.). Anche per le persone giuridiche decorre, anche se non è stata ancora conseguita l’autorizzazione, il termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità (v. accettazione, acquisto dell’eredità ) (art. 480 c.c.); anche per le persone giuridiche chiamate (v. delazione dell’eredità ), chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale la persona giuridica dichiari se accetta o rinuncia (v. rinuncia, acquisto all’eredità ) all’eredità . Trascorso tale termine senza che la persona giuridica abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità (art. 481 c.c.). Nel caso di proposta (v. proposta contrattuale) di donazione fatta ad una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata (art. 782, comma 4o, c.c.). L’autorizzazione è data con d.p.r.; se la persona giuridica è destinata ad operare esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le sue finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, l’autorizzazione è data con atto delle regioni (artt. 14 e 15 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616). Il ministro dell’interno con decreto 16 luglio 1992 ha delegato al prefetto l’esercizio delle facoltà attribuite all’autorità governativa relativamente all’acquisto di beni immobili e all’accettazione di donazioni, eredità , legati, il cui valore non superi lire 500.000.000, da parte degli enti dotati di personalità giuridica che svolgono la loro attività nell’ambito di una provincia. Sono escluse dalla delega le autorizzazioni all’acquisto di immobili e all’accettazione di eredità e legati da parte degli enti riconosciuti giuridicamente in base all’art. 10 della l. 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, il cui art. 17 dispone che per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche. Rimane salvo il potere di avocazione da parte del ministro per autorizzazioni che implicano la risoluzione di questioni di massima ovvero di particolare complessità . Per le persone giuridiche pubbliche l’art. unico della l. 5 giugno 1850, n. 1037, come modificato dalla l. 10 aprile 1991, n. 123, dispone: gli stabilimenti o corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con r.d. previo il parere del Consiglio di Stato. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle. Le norme della presente legge non si applicano alle regioni e alle province autonome. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, benche´ privi di autorizzazione governativa. I commi 3o e 4o sono stati aggiunti dalla l. n. 123 del 1991 che ha eliminato la necessità dell’autorizzazione per gli acquisti delle regioni e delle province autonome, sanando con efficacia retroattiva gli atti di tali enti compiuti senza l’autorizzazione prescritta dalla l. n. 1037 del 1950 nel suo tenore originario. Si ritiene che lo Stato, pur essendo persona giuridica, non sia sottoposto alle autorizzazioni prescritte per gli acquisti delle persone giuridiche. Circa le finalità politiche cui è ispirata la normativa citata, queste consistono nel ridurre alla misura dello stretto indispensabile i mezzi patrimoniali destinati a scopi ideali o, come nel caso dei comuni o delle province, a scopi amministrativi, affinche´ la maggiore quantità possibile delle risorse economiche del paese possa, attraverso il libero impiego in attività produttive, concorrere ad aumentare la ricchezza nazionale. V. anche associazione, acquisti dell’acquisto ; reciprocità, condizione di acquisto.

acquisto dello straniero: v. reciprocità , condizione di acquisto.

acquisto del possesso: è possibile acquistare il possesso (v.) di una cosa in modo originario, senza alcun rapporto con un precedente possessore, o in modo derivativo, ossia per trasmissione del possesso da un precedente ad un nuovo possessore. Rientrano tra i modi di acquisto a titolo originario l’ interversione del possesso (v.), lo spoglio (v.), che consiste nella sottrazione del possesso contro la volontà del precedente possessore e l’occupazione di cose non possedute da nessuno. Costituiscono modi di acquisto a titolo derivativo la consegna (v.), la traditio brevi manu (v. traditio, acquisto brevi manu), il costituto possessorio (v.).

acquisto di cose di sospetta provenienza: è la contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p., comunemente denominata incauto acquisto. Vi incorre chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato. Alla stessa pena soggiace che si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

acquisto di diritti reali mediante il possesso: si designano così due modi di acquisto della proprietà a titolo originario, nei quali è rilevante il possesso della cosa che si acquista: sono l’acquisto a non domino (v.) e l’usucapione (v.).

acquisto di territori: problematica essenzialmente collegata all’acquisto della sovranità territoriale. Nelle epoche storiche in cui non si distingueva tra Stato persona e Stato comunità , ed il rapporto tra potere sovrano e territorio era quasi un rapporto di proprietà , si parlava di modi di acquisto del territorio facendo riferimento alla scoperta, nel caso di territori nullius, alla cessione o alla conquista nel caso di territori altrui. Rispetto ai territori nullius, che praticamente non esistono più oggi se si eccettuano i territori polari per i quali vigono regimi giuridici specifici, inizialmente si riteneva sufficiente, quale titolo giuridico all’acquisto l’esistenza del solo elemento soggettivo consistente nella manifestazione di volontà di un singolo sovrano di annettere, di incorporare nei propri domini le nuove terre. Successivamente, a partire dal secolo XVII, la prassi internazionale ha subordinato tale acquisto al possesso effettivo di un territorio inteso come insediamento effettivo di esso, considerandolo titolo indispensabile per la pretesa di escludere dal quel territorio la penetrazione e l’azione di altri Stati. Nell’epoca contemporanea si parla più correttamente di estensione della sovranità di uno Stato a regioni diverse dal suo territorio originario piuttosto che di acquisto acquisto. Tale estensione di sovranità trova il suo fondamento essenzialmente in due requisiti: nell’elemento soggettivo, consistente nella manifestazione di volontà , espressa o deducibile da fatti concludenti, dello Stato che intende estendere la propria sovranità su una cerchia spaziale già controllata da altro Stato, di esercitare rispetto ad esso il proprio potere sovrano; nell’elemento oggettivo consistente nell’effettivo esercizio dell’autorità statale, che costituisce il titolo all’acquisto della sovranità territoriale. Non è pacifico in dottrina se la prescrizione acquisitiva o usucapione costituisca un modo di acquisto a se´ stante della sovranità territoriale su regioni altrui. Tuttavia, essa è stata spesso invocata nella prassi come titolo alla estensione della sovranità territoriale e la Corte permanente di arbitrato, nella sentenza del 23 ottobre 1909, sul caso Grisbadarna, concludeva che è un principio ben stabilito nel diritto internazionale quello per cui ci si deve astenere, per quanto possibile, dal modificare lo stato delle cose esistente di fatto e da lungo tempo. V. anche debellatio; sovranità ; territorio.

incauto acquisto: v. acquisto di cose di sospetta provenienza.

acquisto in comune con patto di accrescimento: v. accrescimento, acquisto in comune con patto di acquisto.


Acquis communautaire      |      Act of State


 
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