avocazione allo Stato:  figura  giuridica  di prelievo  propria della  finanza  straordinaria attraverso cui lo Stato  spoglia  l’individuo  dei suoi  beni  senza  alcun indennizzo o giuridica  prestazione. Si tratta di una  forma  di prelievo  che pur  contenendo un  evidente profilo  sanzionatorio è  stata  costantemente inquadrata dal legislatore  nell’ambito del sistema  tributario. D’altra  parte non  tutte  le forme  di avocazione sono  state  collegate  ad  un’attività  illecita  e la misura  del prelievo  ha  talvolta  coinciso  con  una  mera  percentuale, sia pure, elevata  della  somma  avocabile.  La  dottrina ritiene  che l’avocazione, in quanto tale, non  costituisca  un  istituto  giuridico  autonomo. Nell’ordinamento, infatti, manca  uno  spazio  giuridico  sufficiente  a giustificare  l’esistenza  di un  nuovo ed  autonomo istituto  giuridico  accanto  alle  fattispecie  tipiche  di ablazione già  esistenti.  Il concetto di avocazione sembra  dunque riferirsi  al fine del prelievo  più che alla  sua  struttura giuridica,  indicando le finalità  dello  Stato  di colpire  il fatto  stesso  della  produzione di una  ricchezza  connessa  ad  un’attività  illecita o comunque riprovevole più  che la ricchezza  medesima. In  quanto tale  è uno  strumento di politica  finanziaria, collegato  a situazioni  eccezionali, come  lo stato  di guerra,  in cui possono  verificarsi  con  maggiore  frequenza le condizioni  contingenti che rendono possibile  un  facile arricchimento di taluni  individui  a scapito  della  collettività . Fra  le più  note  forme  di avocazione possono  ricordarsi l’imposta  straordinaria e l’avocazione dello  Stato  dei profitti  di guerra  (l. 24 novembre 1920, n. 1298), l’avocazione dei profitti  di regime  (d.leg.  lgt. 27 luglio 1944, n. 1959) e quella  sui c.d. profitti  di contingenza (r.d.  leg. 27 maggio  1946). 		
			
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