Ev  previsto  per  il caso  in cui un  chiamato  a seguito  di successione testamentaria non  possa  o non  voglia  accettare l’eredità : in tal  caso  la parte del patrimonio ereditario offerta  al chiamato  si accresce  agli altri  eredi  (o agli altri  collegatari  se si tratta di successione  a titolo  particolare ). L’operatività  dell’accrescimento è  subordinata ad  una  serie  di presupposti: 1) si ha  solo quando non  si possono  realizzare,  l’uno  subordinatamente alla  inoperatività dell’altro,  la successione  nel diritto  di accettazione dell’eredità  (art.  479 c.c.), la sostituzione (v. sostituzione,  accrescimento testamentaria),  la rappresentazione (v.);  2) si verifica  solo  se più  persone sono  state  istituite  eredi  con  uno stesso  testamento nell’universalità  dei beni,  senza  determinazione di quote  o di  parti  uguali,  o in una  stessa  quota  (in  quest’ultimo caso  però  l’accrescimento si verifica  solo  a favore  degli  eredi  istituiti  nella  medesima  quota);  3) nel caso di successione  a titolo  particolare l’accrescimento a favore  dei collegatari  si verifica  se ad  essi è  stato  legato  lo stesso  oggetto  (art.  675 c.c.); 4) non  è  possibile  l’accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri  1 e 2, il testatore ha  escluso  l’accrescimento (art.  674, comma  3o, c.c.). L’accrescimento opera  di diritto  (art. 676 c.c.). Non  essendovi  i presupposti per  l’accrescimento, si farà  luogo  alla  successione legittima,  per  quanto concerne la successione  a titolo  universale, mentre la porzione del legatario mancante, nella  successione  a titolo  particolare, viene acquistata dall’onerato. Un  fenomeno analogo  può  verificarsi  anche  nella successione  legittima:  ai sensi  dell’art.  522 c.c., la parte  di colui  che rinunzia,  si accresce  a coloro  che avrebbero concorso  con  il rinunziante, salvo  diritto  di rappresentazione..   
 acquisto in comune  con patto di accrescimento:  ricorre  l’accrescimento quando più  soggetti acquistano in comune  pro  indiviso  (v. comunione, accrescimento volontaria)  un determinato bene,  con  la clausola  che nessuno  di essi alienerà  in vita  la propria quota  e con  il patto  espresso  del diritto  di accrescimento, per  cui, verificandosi la morte  di uno  degli  acquirenti, la quota  dello  scomparso  viene  trasferita ipso  iure  ai superstiti, per  concentrarsi, in fine, in testa  all’ultimo sopravvissuto, il quale  ne  potrà  disporre senza  alcuna  limitazione.  L’accrescimento è anche  detto  acquisto  con  clausola  tontinaria. Si ritiene  che l’accrescimento sia valido solo  relativamente all’acquisto  dell’usufrutto  (v.) o di altri  diritti reali (v.) che sono  per  loro  natura limitati  temporalmente, ma non  nel caso  di acquisto  della  proprietà . Si ritiene  inoltre  nulla,  per  violazione  del divieto dei patti successori (v.) la clausola  tontinaria stabilita  con  il solo  accordodei coacquirenti, senza  l’intervento dell’alienante  
 accrescimento nella donazione:  ai sensi  dell’art.  773, comma  2o, c.c., nel caso  di donazione (v.) fatta  congiuntamente a più  donatari, è  valida  la clausola  con cui il donante dispone  che, se uno  dei donatari non  può  o non  vuole accettare, la sua  parte  si accresca  agli altri. 
 accrescimento nella rendita vitalizia:  se la rendita vitalizia  (v. rendita, accrescimento vitalizia)  è costituita  a favore  di più  persone, la parte  spettante al creditore premorto si accresce  a favore  degli  altri,  salvo  patto  contrario (art.  1874 c.c.). 
 accrescimento nel legato  di usufrutto:  quando a più  persone è  legato  un  usufrutto in modo  che tra  di loro  vi sia il diritto  di accrescimento, l’accrescimento ha  luogo  anche  quando una  di esse  viene  a mancare dopo  conseguito il possesso  della  cosa  su cui cade l’usufrutto. Se non  vi è  diritto  di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida  con  la proprietà  (art.  678 c.c.). 		
			
| Accreditif | | | Acque |