Enciclopedia giuridica

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Donazione

Il c.c. colloca la donazione, sebbene atto fra vivi, nel libro delle successioni. L’accostamento con l’atto a causa di morte (v. atti giuridici, donazione a causa di morte) è giustificato, per un verso, dall’affinità causale della donazione con il testamento (v.): entrambi sono atti di liberalità (v. atti, donazione di liberalità ) e sono, in ragione di ciò , sottoposti a norme per vari aspetti identiche o analoghe. D’altra parte, la donazione assume uno specifico rilievo entro il diritto successorio: le donazioni dell’ereditando, se ledono i diritti dei legittimari, sono assoggettabili a riduzione (v.), allo stesso modo delle sue disposizioni testamentarie: la donazione ai discendenti e al coniuge viene in considerazione quale anticipo sulla futura successione, e dà luogo a collazione (v.) fra i coeredi, testamentari o legittimi; mentre le donazioni ricevute dai legittimari vanno imputate alla loro quota di riserva. A differenza del testamento, che è atto unilaterale (v. atti unilaterali), la donazione è un contratto (v.): è , secondo la nozione che ne dà l’art. 769 c.c., il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. L’oggetto del contratto può essere quanto mai vario: può trattarsi del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su una cosa o della cessione di un credito; può trattarsi, ancora, della costituzione di un diritto reale su cosa che resta di proprietà del donante (ad esempio, donazione dell’usufrutto); può trattarsi, infine, dell’assunzione di una obbligazione, avente ad oggetto un’unica prestazione oppure prestazioni periodiche (art. 772 c.c.), come nel caso, ad esempio, della costituzione per liberalità di una rendita vitalizia (v. rendita, donazione vitalizia) (art. 1872, comma 2o, c.c.). La donazione è un contratto consensuale (v. contratti, donazione consensuali e reali): essa si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso delle parti, secondo la regola generale dell’art. 1376 c.c.; il trasferimento o la costituzione del diritto è , secondo i principi generali, un effetto reale del contratto, mentre ne sarà effetto obbligatorio la consegna della cosa donata, che è cosa già di proprietà del donatario per effetto reale del contratto. Una donazione con effetti solo obbligatori è , invece, quella con la quale il donante, come è consentito dall’art. 769 c.c., assume verso il donatario una obbligazione. Si tratta qui di una obbligazione di dare (v. prestazione, donazione di consegnare): obbligazioni di fare (v. prestazione, donazione di fare) possono essere assunte a titolo gratuito senza che ciò implichi donazione, come nel caso del deposito (v.) gratuito o del mandato (v.) gratuito. Ogni contratto a titolo gratuito può essere un atto di liberalità , espressione di generosità , di riconoscenza e così via; ma non ogni atto di liberalità è una donazione: può essere tale solo la liberalità che consiste in un dare o nell’assunzione di una obbligazione di dare. Va inoltre precisato che ogni atto di liberalità è atto a titolo gratuito, ossia senza corrispettivo; ma non tutti gli atti a titolo gratuito sono atti di liberalità . Un criterio di distinzione più volte impiegato dalla giurisprudenza è quello che dà rilievo alla natura dell’interesse, patrimoniale o non patrimoniale, che il disponente mira a soddisfare: così la remissione del debito (v.) fatta dal socio alla società non è atto di liberalità , perche´ il socio ha un interesse patrimoniale a ridurre i debiti della propria società ; così la fideiussione (v.) prestata dalla società controllante a favore della controllata mira a soddisfare un interesse patrimoniale della prima e non è , pertanto, atto di liberalità . Alla stregua di questo criterio si può decidere quando un deposito o un mandato gratuito oppure un comodato siano o no da qualificare come atti di liberalità . Ugualmente sono atti di disposizione gratuiti, ma non liberalità, le liberalità d’uso: l’elemento psicologico che ci muove quando compiamo simili atti di disposizione (debbo fare un regalo, debbo lasciare la mancia) è il conformismo e questo non è compatibile con l’intento liberale; ed a questi atti non sono applicabili le norme sulle donazioni (art. 779, comma 2o, c.c.), neppure quelle che risultano applicabili alle liberalità tipiche (art. 809, comma 2o, c.c.). Manca qui quell’ulteriore estremo della causa di liberalità che è la spontaneità dell’atto di disposizione. Il disporre dei propri diritti per liberalità è il carattere che accomuna la donazione al testamento; e questo carattere comune si rivela, nelle norme sulla donazione, nettamente prevalente sugli elementi di differenziazione delle due figure, date dal fatto che la donazione è atto fra vivi anziche´ a causa di morte, ed è un contratto anziche´ un atto unilaterale. Identico è il trattamento della donazione dell’incapace naturale (art. 775 c.c.), della donazione al tutore (art. 779 c.c.), della donazione al concepito o al non ancora concepito da persona vivente (art. 784 c.c.), della donazione ad ente non riconosciuto come persona giuridica (art. 786 c.c.), del motivo illecito (art. 788 c.c.). Sono permesse, negli stessi casi e negli stessi limiti del testamento, le sostituzioni (art. 795 c.c.); la nullità della donazione, come quella del testamento, non può essere fatta valere da chi ha dato conferma, espressa o tacita, all’atto (art. 799 c.c.). Non meno significative sono le deviazioni rispetto ai principi generali sui contratti (oltre a quella, già segnalata, relativa al momento perfezionativo del contratto): non è ammessa la donazione di beni futuri (art. 771 c.c.); ciò che ricorda la nullità degli atti di disposizione della futura eredità ; il mandato a donare è valido entro limiti molto ristretti (art. 778 c.c.), mentre è esclusa la donazione, da parte del legale rappresentante, dei beni di persona incapace (art. 777 c.c.). Il donante è responsabile del proprio inadempimento o del ritardo, ossia della mancata o ritardata consegna della cosa donata, solo per dolo o colpa grave (art. 789 c.c.): l’esonero da responsabilità per colpa lieve, che per i contratti in genere deve essere espressamente pattuito (art. 1229 c.c.), qui è la regola (a questa si avvicinano gli artt. 1710, comma 1o, e 1768, comma 2o, c.c., che per il mandato e il deposito gratuiti introducono il criterio per il quale la responsabilità per colpa si deve valutare con minor rigore).

donazione ad ente non riconosciuto: v. associazione, acquisti dell’donazione; volontariato, organizzazioni di donazione.

collazione della donazione: v. collazione.

donazione cum moriar: è la donazione sottoposta al termine iniziale della morte del donante. La donazione donazione non integra gli estremi del patto successorio (v. patti successori) e, quindi, sotto tale profilo, è valida, poiche´ se si sottopone a termine iniziale un’attribuzione patrimoniale, non si pone in essere un atto con il quale si dispone della propria successione, in quanto manca, da parte del disponente, la considerazione dell’esistenza della persona del beneficiario al momento della sua morte.

forma della donazione: per la donazione è richiesta, a pena di nullità , la forma solenne dell’atto pubblico (v. atto, donazione pubblico) (art. 782, comma 1o, c.c.); la volontà di donare è così insolita da richiedere, quale garanzia della sua effettività e spontaneità , un atto ricevuto da notaio. La proposta del donante e l’accettazione del donatario possono risultare da un medesimo atto pubblico o da atti pubblici separati e, in questo secondo caso, il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il donatario notifica al donante la propria accettazione (art. 782, comma 2o, c.c.). In ciò è una duplice deroga ai principi generali sulla formazione del contratto con obbligazioni del solo proponente (v.) (art. 1333 c.c.): fino a quel momento sia il donante sia il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

garanzie nella donazione: per l’evizione che il donatario soffre delle cose donategli il donante è tenuto alla garanzia solo se questa è stata espressamente promessa o se l’evizione dipende da suo dolo (ma la garanzia è sempre dovuta nelle donazioni per speciale rimunerazione e in quelle gravate da onere (v.), nei limiti dell’ammontare dell’onere o della prestazione ricevuta dal donante). La garanzia per i vizi della cosa donata è dovuta solo se pattuita o se il vizio dipende da dolo del donante (art. 797 ss. c.c.).

donazione in conto di legittima: è la donazione fatta ad un legittimario (v. successione, donazione necessaria) senza dispensarlo dall’imputazione, ex art. 564, comma 2o, c.c., della donazione stessa alla sua porzione legittima.

donazione indiretta: la donazione non esaurisce la categoria delle liberalità fra vivi. Una causa di liberalità può essere presente in atti unilaterali, come la remissione del debito (v.), o in contratti, come la stipulazione a favore di terzo o come la fideiussione prestata per liberalità verso il debitore principale. Le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione vengono solitamente designate con il nome di liberalità atipiche o donazioni indirette; ma il concetto di atipicità è qui assunto nel senso di liberalità diversa dal tipo della donazione, non nel senso in cui si parla di contratti atipici o innominati. Queste liberalità diverse dalla donazione sono dall’art. 809 c.c. equiparate alla donazione a due specifici effetti: per assoggettarle all’azione di riduzione (v. azione, donazione di riduzione) e alla disciplina della revocazione (v. revoca della donazione). L’art. 737 c.c. le rende soggette anche alle norme sulla collazione (v.). La donazione che ha per oggetto somme di danaro o altre cose mobili di modico valore è valida anche in mancanza dell’atto pubblico, purche´ vi sia stata la consegna (art. 783, comma 1o, c.c.). In questa figura, che è detta donazione manuale, rientrano anzitutto le elargizioni di piccole somme di danaro o di altre cose mobili che si fanno per spirito caritativo o di solidarietà , per contribuire ad opere di soccorso o per sovvenzionare associazioni o movimenti, iniziative culturali o sportive ecc.. Ma il modico valore della cosa donata si valuta, più che in se´, in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783, comma 2o, c.c.): in questa figura può , perciò , rientrare anche la donazione di ingenti somme di danaro, come le sovvenzioni di persone facoltose ad associazioni o enti, oppure di oggetti di elevato valore, come i doni fra i membri di famiglie agiate (il dono di un costoso gioiello, di una automobile ecc.), sempre che non siano liberalità d’uso, per le quali è irrilevante il modico valore. La donazione assume, in questi casi, caratteri analoghi ai contratti reali (v. contratti, donazione reali), che si perfezionano con la consegna della cosa; anche se qui la consegna è , al tempo stesso, fatto perfezionativo del contratto e fatto esecutivo dello stesso. Il contratto resta, ad ogni effetto, donazione: è soggetto a riduzione e, salvo che si tratti di donazione manuale fra coniugi, a collazione (art. 738 c.c.). Per principio generale, il contratto consensuale di donazione, che non risulti da atto pubblico, non vincola il donante, neppure se ha per oggetto cose di modico valore; la semplice promessa di donare, quantunque accettata, non produce effetti fino a quando la promessa non venga eseguita. La funzione della donazione manuale sta in ciò : a chi pretenda la restituzione di ciò che ha donato, adducendo che la donazione non risulta da atto pubblico, si potrà vittoriosamente eccepire che la cosa donata è , in rapporto alle condizioni economiche del donante, cosa mobile di modico valore. Al principio generale fa però eccezione l’ipotesi, prevista dall’art. 41, delle sottoscrizioni promosse da comitati (v.): qui i sottoscrittori sono tenuti a effettuare le oblazioni promesse. La ragione della efficacia vincolante che qui assume la promessa della liberalità sta nello scopo di pubblica utilità che, per l’art. 39 c.c., i comitati perseguono: l’oblazione si presenta, a questo modo, come un atto di liberalità a se´ stante, destinato a scopo di pubblica utilità . Per la sua validità sono superflui tanto l’atto pubblico quanto la consegna.

donazione manuale: è la donazione di modico valore, per la conclusione della quale occorre la consegna della cosa donata, mentre è superflua la forma dell’atto pubblico (art. 783 c.c.). La modicità del valore va considerata in rapporto alle condizioni economiche del donante.

donazione mista: un contratto può essere, ad un tempo, atto a titolo oneroso e atto di liberalità: è il caso del cosiddetto contratto mixtum cum donatione, come la vendita per un prezzo inferiore al valore di mercato del bene, quando il venditore sia a ciò mosso da liberalità verso il compratore. Anche in questo caso si dovrà parlare di liberalità atipica, sottoposta alla relativa disciplina.

donazione modale: è ammesso, come nel testamento, l’onere (v.). Gli artt. 793 – 94 c.c. lo sottopongono a norme sostanzialmente identiche all’onere apposto al legato (anche il donatario è tenuto all’adempimento nei limiti del valore della cosa donata); c’è però una rilevante differenza: la risoluzione per inadempimento dell’onere può essere domandata solo se prevista nell’atto di donazione.

donazione mortis causa: con tale termine si designa quel patto successorio (v. patti successori) istitutivo con il quale il de cuius, mentre è in vita, attribuisce, a titolo gratuito e per regolare la propria successione, ad un altro soggetto, che accetta, uno o più dei suoi beni. La donazione donazione è nulla perche´ viola il divieto dei patti successori.

donazione obnuziale: ha, eccezionalmente, natura di atto unilaterale la donazione fatta in riguardo di matrimonio: è la donazione dei futuri coniugi fra loro o di un terzo a loro favore o a favore dei figli nascituri, la quale si perfeziona senza bisogno che sia accettata, valendo a perfezionarla il solo fatto del successivo matrimonio (art. 785, comma 1o, c.c.). Perde effetto se il matrimonio viene dichiarato nullo, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede (art. 785, comma 2o, c.c.) e, se si trattava di donazione a favore di figli nascituri, i diritti di questi (art. 785, comma 3o, c.c.).

onere nella donazione: v. donazione modale.

promessa di donazione: v. donazione manuale.

revoca della donazione: la donazione può essere revocata dal donante in due casi: a) per sopravvenienza di figli o di altri discendenti (art. 803 c.c.); e qui, a differenza di quanto accade per il testamento, la revoca non è automatica, ma deve essere domandata dal donante, con azione che si prescrive in cinque anni (art. 804 c.c.); b) per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.), entro un anno dalla conoscenza del fatto (art. 802 c.c.); ed i fatti che giustificano questa forma di revoca corrispondono sostanzialmente alle cause di indegnità di succedere (v.). Se il donatario aveva alienato il bene, dovrà restituirne il valore (art. 807 c.c.): i diritti dei terzi acquirenti sono, invece, salvi (art. 808 c.c.). Non sono soggette a revoca le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un matrimonio (art. 805 c.c.); vi sono soggetti, invece, gli atti di liberalità diversi dalla donazione (art. 809 c.c.), ossia le cosiddette liberalità atipiche (v. liberalità , donazione atipiche).

riduzione della donazione: v. azione, donazione di riduzione; successione, donazione necessaria.

donazione rimuneratoria e liberalità d’uso: lo spirito di liberalità , che è nella causa della donazione, equivale anzitutto a spontaneità dell’attribuzione gratuita; esprime l’assenza di costrizione, giuridica o anche solo morale, in chi senza corrispettivo dispone a favore di altri un proprio diritto o si obbliga nei suoi confronti ad una prestazione di dare. La liberalità non è solo spirito umanitario o caritativo; essa non è esclusa dal fatto che il donante, come nel caso della donazione rimuneratoria (art. 770, comma 1o, c.c.), sia animato da riconoscenza o dalla considerazione dei meriti del donatario o voglia manifestare speciale rimunerazione. La donazione rimuneratoria è atto di liberalità, giacche´ ognuno si sente libero da manifestare o no riconoscenza, di premiare o no i meriti altrui, di rimunerare o no chi lo ha beneficato. Lo spirito di liberalità è , invece, escluso in chi dà senza corrispettivo per osservanza di un dovere morale o sociale, in adempimento cioè di una obbligazione naturale (v. obbligazioni, donazione naturali). Ugualmente non sono donazioni le elargizioni che si fanno in conformità agli usi, come i regali fra familiari in occasione di nozze o delle festività , anche se si tratta di elargizioni fatte in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2o, c.c.), come ad esempio la mancia al cameriere: qui non c’è una obbligazione, neppure naturale; c’è , tuttavia, conformistica ubbidienza agli usi (si fanno regali di nozze o regali ai familiari nelle festività o si dà la mancia al cameriere solo perche´ tutti così fanno), e ciò esclude lo spirito di liberalità . Oggetto del regalo può anche essere un bene di rilevante valore, se l’elargizione è giustificata dalle condizioni economiche delle parti e dal costume praticato nel loro ambiente sociale.

donazione si praemoriar: è la donazione sottoposta alla condizione sospensiva (v. condizione, donazione sospensiva) della premorienza del donante al donatario. La donazione donazione non viola il divieto dei patti successori (v.), e, quindi, sotto tale profilo, è valida, perche´ il bene o i beni che ne formano oggetto, data la retroattività della condizione e l’aspettativa giuridica cui comunque la condizione dà luogo, non sono considerati dal donante come entità commisurata, in tutti i suoi elementi, al momento della sua morte.

stabilità dell’acquisto effettuato mediante una donazione: il contratto di donazione attua, in forza della causa di liberalità , il trasferimento o la costituzione di un diritto; ma non attua l’uno o l’altra con la stessa definitiva efficacia dei contratti a titolo oneroso (v. contratti, donazione a titolo oneroso). Si può enunciare questo principio: il donatario non potrà ritenere di avere definitivamente acquisito il diritto donatogli fino a quando non siano trascorsi almeno dieci anni dalla morte del donante. Finche´ il donante è in vita, il donatario è esposto alla revoca della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli; ed è, altresì, esposto all’eventualità di una virtuale restituzione di ciò che ha ricevuto se il donante cade in stato di bisogno e gli chiede gli alimenti (v.), fino alla concorrenza del valore della cosa donata. Finche´ non sono trascorsi dieci anni dalla morte del donante, il donatario e, oltre che questo, i suoi aventi causa rischiano di subire l’azione di riduzione (v. azione, donazione di riduzione) dei legittimari del donante. Se poi il donatario è discendente o coniuge del donante, c’è il rischio di essere tenuto, dopo la morte del donante, a conferire in collazione (v.) ciò che si è ricevuto. Il che spiega, fra l’altro, il frequente ricorso alla donazione indiretta o alla donazione dissimulata sotto una finta vendita.


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