Enciclopedia giuridica

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Ambiente



competenze amministrative circa l’ambiente: con il termine ambiente si intende l’insieme delle condizioni che possono assicurare una vita salubre. In tale nozione sono ricompresi tre diversi settori attorno ai quali si articola la disciplina amministrativa: la salvaguardia del paesaggio, il governo del suolo, la tutela delle risorse naturali contro gli inquinamenti. Mentre i primi due formano specifico oggetto, rispettivamente, della disciplina sui beni pubblici (v.) e della legislazione in materia di urbanistica (v.), la nozione giuridicamente rilevante ai fini dell’attività amministrativa di tutela e di prevenzione contro i danni ambientali è quella di inquinamento, inteso come ogni modificazione della composizione chimica o dello stato fisico dell’elemento naturale tale da compromettere le normali condizioni ambientali e di salubrità e da costituire un pericolo per la salute e per le attività umane, alterando oltre la normale tollerabilità l’ecosistema, le risorse biologiche, i beni pubblici e privati. Le ambiente ambiente in materia di tutela ambientale dagli inquinamenti sono suddivise fra Stato, regioni, province, comuni ed unità sanitarie locali. Inoltre, dopo l’istituzione della Comunità europea, a questa è stata devoluta una competenza generale in materia di tutela ambientale contro gli inquinamenti, soprattutto atmosferici, che si è concretizzata nell’emanazione di direttive vincolanti per gli Stati membri. In base alla ripartizione delle funzioni, spetta allo Stato ed alle regioni la fissazione di valoriambientelimite e che costituiscono standards di carattere negativo relativi a livelli quantitativi e qualitativi inderogabili di sostanze inquinanti, e di valoriambienteguida che rappresentano standards di carattere positivo entro i quali può essere valutata la qualità ottimale degli elementi naturali per una normale tutela della salute e dell’ambiente. Competenze specifiche in materia sono diversamente stabilite in relazione all’individuazione dei diversi tipi di inquinamento. Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico, spetta allo Stato la determinazione, d’intesa con le regioni interessate, di zone di controllo ad alto rischio ambientale ed il coordinamento, mediante l’emanazione di direttive generali, delle attività regionali in materia di emissioni ed immissioni inquinanti. Le regioni fissano ed aggiornano periodicamente i valoriambientelimite e i valoriambienteguida di qualità dell’aria nel rispetto dei limiti fissati dall’autorità centrale. In seguito al trasferimento delle funzioni che in precedenza erano esercitate dalla commissione centrale per l’inquinamento atmosferico (C.C.I.A.), presso ogni regione sono stati costituiti comitati contro l’inquinamento atmosferico (C.R.I.A.), che hanno competenza generale in materia relativamente al territorio regionale. Alle province, invece, compete l’istituzione di servizi di vigilanza e rilevamento delle immissioni inquinanti, mentre i comuni esercitano il controllo relativo alle sostanze inquinanti provenienti dagli impianti termici. Norme particolari vigono per gli impianti industriali od artigianali che producono emissioni inquinanti nell’atmosfera. Questi ultimi, dopo aver presentato il progetto relativo alle dimensioni industriali, al ciclo produttivo, alla quantità e qualità delle emissioni inquinanti ed alle misure di contenimento delle stesse, devono ottenere apposita autorizzazione (c.d. autorizzazione antiambienteinquinamento) da parte dell’autorità regionale, sul rilascio della quale i comuni, nella cui circoscrizione è presente l’impianto, devono esprimere un parere entro 45 giorni. Qualora la regione non provveda entro i 60 giorni successivi alla richiesta, la competenza viene avocata dal Ministero dell’ambiente. Le province, nell’ambito del territorio amministrato, istituiscono e gestiscono servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali nel rispetto dei valori limite stabiliti dalle regioni. Riguardo alle immissioni inquinanti ed acustiche prodotte dalla circolazione di veicoli a motore, in seguito all’approvazione della nuova legge sull’ordinamento delle autonomie locali, la materia è divenuta oggetto di puntuali regolamenti di polizia locale (v.), per i quali la prevenzione e il controllo delle immissioni acustiche ed atmosferiche prodotte dai veicoli in circolazione, nonche´ la fissazione dei relativi valoriambienteguida, spettano alla autorità comunale, la quale può , altresì, emanare provvedimenti ordinatori aventi carattere contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica che abbiano funzione limitativa della circolazione veicolare, dato l’elevato fattore di rischio che le immissioni in oggetto possono rappresentare per la salute dei cittadini. Le ambiente ambiente in materia di inquinamento idrico sono ripartite diversamente secondo la natura degli scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi. Per quanto riguarda i primi, spetta allo Stato stabilire un piano generale per lo smaltimento e lo scarico dei liquami, mentre alle regioni viene attribuita la redazione di piani generali di risanamento delle acque, la esecuzione delle operazioni di rilevamento e la direzione dei sistemi di controllo degli scarichi. L’esecuzione di quest’ultimo, poi, spetta, nell’ambito del territorio di loro competenza, direttamente alle province, che lo esercitano nel rispetto dei valoriambientelimite di accettabilità fissati dalle singole regioni in ottemperanza della normativa statale. I comuni, ed eventualmente i consorzi di comuni, gestiscono i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque; i relativi controlli sono affidati a speciali servizi tecnici delle unità sanitarie locali. Gli insediamenti produttivi, invece, debbono richiedere una autorizzazione che viene rilasciata dall’autorità di controllo competente per il territorio in cui ha sede lo scarico. La raccolta, il trasporto, l’eventuale trattamento per il riutilizzo e la rigenerazione dei rifiuti ed il loro riciclo e innocuizzazione sono di competenza dell’autorità regionale. Quest’ultima deve rilasciare apposita autorizzazione per l’esercizio dell’attività di smaltimento, l’esercizio abusivo della quale viene sanzionato penalmente. Le regioni, nell’ambito delle direttive fissate dal ministero dell’ambiente, devono adottare un piano di smaltimento dei rifiuti, all’approvazione del quale devono partecipare i rappresentanti dei comuni interessati mediante una apposita conferenza di servizi.

Consiglio nazionale per l’ambiente: organo tecnicoambienteconsultivo del Ministero dell’ambiente. Ha compiti consultivi generali nelle materie di competenza del ministero ed è titolare del potere di proposta e di iniziativa nel compimento degli studi e delle indagini sullo stato ambientale, nonche´ nell’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto ai problemi dell’inquinamento ambientale. Di particolare rilevanza è il parere che il ambiente ambiente rende sulla relazione presentata ogni due anni al parlamento dal Ministro dell’ambiente e che è allegato alla relazione stessa. I componenti del ambiente ambiente sono nominati con d.p.r. e durano in carica tre anni. Il ambiente ambiente è presieduto dal Ministro dell’ambiente, ma l’elezione del vicepresidente ed il suo funzionamento interno sono stabiliti autonomamente dal consiglio con proprie regole interne.

danno all’ambiente: v. danno, ambiente all’ambiente.

diritto internazionale dell’ambiente: complesso delle norme internazionali consuetudinarie e convenzionali volte alla salvaguardia dell’ambiente in quanto tale. I principi fondamentali del diritto dell’ambiente, che è di origine molto recente, possono essere così riassunti: principio o metodo preventivo, nel senso che è meglio prevenire che reprimere i possibili inquinamenti dell’ambiente; principio precauzionale, nel senso che sono interdette tutte quelle attività di cui non è possibile valutare esattamente, alla luce di dati scientifici attendibili disponibili l’impatto sull’ambiente e le sue risorse; principio chi inquina paga, nel senso che l’obbligo di riparazione incombe sul soggetto che ha prodotto l’inquinamento; principio della cooperazione, nel senso della esistenza di un obbligo di cooperazione per gli Stati al fine della salvaguardia del bene comune costituito dall’ambiente; obbligo di informazione, nel senso di un obbligo di informare gli altri Stati in caso di incidenti o di grave pericolo di incidenti che possano causare inquinamento massiccio dell’ambiente. V. anche inquinamento; conferenze; Carta mondiale della natura.

ambiente e igiene del lavoro: per ambiente ambiente si intende lo spazio nel quale viene svolta la prestazione lavorativa, comprensivo non solo dei fattori tecnici della produambiente zione (come, ad es., macchinari, prodotti e sostanze utilizzate in connessioambiente ne a determinate lavorazione e processi produttivi) ma anche di fattori esoambiente geni, come la luce, i rumore, la temperatura, l’umidità , e, in genere, di ogni condizione capace di provocare effetti negativi da un punto di vista ergonoambiente mico (tempi, ritmi, monotonia ecc.). L’obbligo di assicurare condizioni di lavoro non lesive della salute e della sicurezza del lavoratore deriva da una serie di disposizioni costituzionali (artt. 32 e 41, comma 2o, Cost.), da norambiente me comunitarie (quali, ad es., l’art. 3 della Carta sociale europea e gli artt. 118 e 118A del Trattato Cee, nonche´ da un complesso di direttive in mateambiente ria di igiene e sicurezza (in particolare la direttivaambientequadro n. 391 del 1989), da norme ordinarie (artt. 2087 c.c., 9 statuto dei lavoratori) e a carattere speciale (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303), nonche´ da norme poste dalla contrattazione collettiva (v.). L’art. 2087 c.c. stabilisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono neambiente cessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Si tratta di una norma strutturalmente aperta, dal contenuto elastiambiente co, e quindi suscettibile di un’interpretazione evolutiva in rapporto ai dati storicamente variabili dell’organizzazione del lavoro; ciò che consente di coprire le lacune di una normativa antinfortunistica che non è in grado di prevedere qualsiasi fattore di rischio (v. infortuni sul lavoro, prevenzione degli ambiente; sicurezza del lavoro). Su tale disposizione si è innestato l’art. 9 staambiente tuto dei lavoratori, mirante ad assegnare alla collettività dei lavoratori occuambiente pati nell’impresa un ruolo attivo per la tutela della salute nei luoghi di laambiente voro: i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malatambiente tie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Gli artt. 4, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, e 4, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, preveambiente dono l’obbligo, gravante sull’imprenditore, i dirigenti e i capi che eserciscoambiente no o sovrintendono le attività comprese nel campo di applicazione di detti regolamenti, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono espoambiente sti, e di portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione meambiente diante affissioni negli ambienti di lavoro di estratti del regolamento prevenambiente zionistico. Analogamente, nell’ambito degli strumenti adottati da alcuni orambiente ganismi internazionali, l’informazione e la formazione dei lavoratori costituiambiente sce un elemento indispensabile in funzione preventiva: così l’art. 7, par. 2, della convenzione n. 148 del 1977 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (v.) (resa esecutiva in Italia con la l. n. 862 del 1984) sancisce che i lavoratori o i loro rappresentanti hanno diritto di presentare proposte, otteambiente nere informazioni e istruzioni, nonche´ di ricorrere all’autorità competente per assicurare la protezione contro i rischi professionali. Ai sensi della diambiente rettivaambientequadro Cee n. 391 del 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, la strumentazione dell’azione collettiva si arricchisce del principio della c.d. partecipazione bilanciata, fondata sull’acquisizione di procedure di informaambiente zione e consultazione su materie concernenti i rischi per la sicurezza e la salute, nonche´ sulle misure e le attività di protezione e di prevenzione riambiente guardanti sia l’impresa e/o stabilimento in generale, sia ciascun tipo di poambiente sto di lavoro e/o di funzione. Diritti di formazione/consultazione/ partecipaambiente zione per ciò che attiene alla protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati inoltre solennemente enunciati dall’art. 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali del lavoratore adottata dal Consiglio europeo di Strasburgo nella sessione dell’8 e 9 dicembre 1989. Ai sensi della direttivaambientequadro n. 391 del 1989 è stata emanata la direttiva Cee del 25 giugno 1991, la quale completa le misure volte a promuovere il miambiente glioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori a tempo determinato (v. contratto di lavoro, ambiente a tempo determinato) e di quelambiente li con rapporto di lavoro, ambiente interinale (v.). In particolare, la direttiva esclude ogni differenza di trattamento per quanto concerne le condizioni di lavoro relative alla protezione, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori a termine e interinali; estende ad entrambi le previsioni della direttivaambientequadro n. 391 del 1989 e prevede, fatta salva la responsabilità prevista dalla legislazione nazionale per l’agenzia di lavoro interinale, che l’impresa e/o lo stabilimenambiente to utilizzatori siano, per tutta la durata della missione, responsabili delle condizioni di esecuzione del lavoro. Il legislatore italiano ha poi emanato il d. leg. 15 agosto 1991, n. 277, che, in attuazione delle direttive Cee n. 80/ 1107, n. 82/605, n. 83/477, n. 86/188 e n. 88/642, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di porre in essere le misure concretamente attuabili di prevenzione (formula che la giurisprudenza traduce nel senso di misure già poste in essere in analoghe situazioni); la l. 19 febbraio 1992, n. 142, e la l. 22 febbraio 1994, n. 146 (entrambe contenenti disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Cee) con le quali sono stati fissati i princiambiente pi ed i criteri direttivi per il recepimento delle più recenti direttive Cee in materia di prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori, avvenuto con il d.l. 19 settembre 1994, n. 626. Quest’ultimo, nel recepire sia la direttiva quadro n. 391/1989, sia le sette direttive emanate a completamento di quelambiente la generale, costituisce il testo base, organico e completo, della nuova legiambiente slazione prevenzionistica. Le principali innovazioni riguardano anzitutto il campo di applicazione, che abbraccia tutti i settori lavorativi (con esclusione delle sole forze armate, del lavoro autonomo e del lavoro a domicilio), inambiente dipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e dal tipo di attività svolta. La nuova disciplina, nel recepire sia la direttiva quadro n. 391/1989, sia le sette direttive emanate a completamento di quella generale, costituisce il testo base, organico e completo, della nuova legislazione prevenzionistica. Le principali innovazioni riguardano anzitutto il campo di applicazione, che abbraccia tutti i settori lavorativi (con esclusione delle sole forze armate, del lavoro autonomo e del lavoro a domicilio), indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e dal tipo di attività svolta. La nuova disciplina, nel richiamare il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, si pone l’obiettivo di eliminare i rischi alla loro fonte, introducendo a carico del datore di lavoro l’obbligo di valutazione preventiva dei rischi (art. 4), da eseguirsi con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione ambiente alla cui predisposizione il datore deve provvedere (art. 8) ambiente ed al medico competente (il quale, ex art. 17, collabora con il servizio e con il datore di lavoro per l’attuazione delle misure di tutela). In seguito alla valutazione dei rischi deve essere stilata una relazione dalla quale risultino i criteri seambiente guiti nel processo valutativo, le misure di prevenzione prescelte e il loro programma di attuazione. Novità riguardano anche la materia degli appalti: infatti vengono posti a carico del datore di lavoro committente una serie di obblighi, in particolare di verificare l’idoneità tecnicoambienteprofessionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori che dovranno essere eseguiti e di informare l’appaltatore sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si dovrà operare (art. 7). Il decreto n. 626 propone inoltre, rispetto al tema della sicurezza, un modello collaborativo di relazioni industriali, centrato sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori, sia sul piano individuale che collettivo. In quest’ottica, oltre a sancire l’obbligo di informare adeguataambiente mente i lavoratori non solo in merito ai rischi specifici cui essi sono esposti ma anche su quelli connessi all’attività dell’impresa in generale (art. 22), l’art. 18 introduce la specifica figura del rappresentante per la sicurezza, da eleggere o designare in tutte le aziende o unità produttive, al quale vengoambiente no attribuiti una serie di funzioni e prerogative (art. 19), tra le quali l’acambiente cesso ai luoghi di lavoro durante le lavorazioni, la consultazione (sulla valuambiente tazione dei rischi, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, sulla formazione), l’informazione sui rischi e le misure di sicurezza, la forambiente mulazione di proposte sulla prevenzione e promozione di dette misure dalla elaborazione all’attuazione. Il rappresentante per la sicurezza può inoltre ricorrere all’autorità competente ove ritenga che le misure e i mezzi adottaambiente ti non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute. Il legislatore rinvia poi alla contrattazione collettiva per la definizione delle modalità e degli strumenti con cui le funzioni del rappresentante vanno espletate; in tale prospettiva, con accordo interconfederale 22 giugno 1995, le parti sociali hanno convenuto, differenziandole in ragione della dimensione delle unità produttive, le modalità di elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, la quantità di permessi retribuiti ad esso spettanti, le sue attribuambiente zioni, le modalità ed i contenuti della sua formazione. Il regime sanzionatoambiente rio attuato dal decreto n. 626 si raccorda, adeguandovisi, alle indicazioni fornite dalla l. delega 6 dicembre 1993, n. 499, che prevedeva, come criterio direttivo da adottare per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, la pena alternativa dell’arresto non superiore a sei mesi o delambiente l’ammenda non superiore ad otto milioni, opportunamente graduate in rapambiente porto alla gravità degli illeciti.

Ministero dell’ambiente: al ambiente ambiente, istituito con la l. 8 luglio 1986 n. 349, è attribuito il compito di assicurare la programmazione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonche´ la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento. A tal fine, il ambiente ambiente compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l’ambiente, adottando le opportune iniziative, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell’ambiente. Le funzioni in materia ambientale sono esercitate anche nell’ambito di rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e dell’Unione europea. Così, nel rispetto della normativa comunitaria, il ambiente ambiente propone alla presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della sanità e con quello del lavoro, nonche´ con le autorità regionali, la fissazione degli standards quantitativi e qualitativi relativi ai limiti minimi e massimi di accettabilità delle concentrazioni degli agenti inquinanti l’ambiente esterno, abitativo e lavorativo, e l’individuazione delle norme tecniche e delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente. Periodicamente, il ambiente ambiente predispone, d’intesa con le regioni, un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e di squilibrio ed a garantire la vigilanza ed il controllo per il ripristino ambientale. Il piano è approvato con d.p.c.m., su deliberazione del consiglio stesso. Sullo stato di tali attività, il ambiente ambiente presenta al parlamento ogni due anni una relazione, illustrando le effettive modalità del controllo esercitato sul bene ambientale e lo stato di attuazione dei provvedimenti adottati per la sua tutela, sia in sede nazionale che in sede europea.

politica comunitaria dell’ambiente: politica di origini alquanto recenti, essendo stata introdotta nel Trattato Cee dall’Atto unico europeo (v.) il quale ha inserito il Titolo VII ambiente, composto da tre articoli: 130R, 130S e 130T sui quali ha operato recentemente anche il Trattato di Maastricht. Tuttavia, occorre anche ricordare la predisposizione di una serie di misure, a partire dal Memorandum della Commissione sull’ambiente del 1971 in cui si sottolineava l’esigenza di tenere conto della qualità delle risorse naturali nello sviluppo e nell’integrazione comunitaria; misure comprendenti anche la stipulazione di numerose convenzioni internazionali e che comunque trovavano il loro fondamento giuridico nell’art. 235 del Trattato Cee sui poteri impliciti. Con la tutela dell’ambiente la Comunità persegue i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. Le azioni della Comunità sono promosse dal Consiglio (a maggioranza qualificata) che opera in stretta collaborazione con il Parlamento europeo. Gli Stati membri sono comunque autorizzati ad adottare propri provvedimenti di tutela ambientale che devono essere notificati alla Commissione al fine di perseguire un necessario coordinamento tra politiche comunitarie e nazionali. I principi che ispirano l’azione comunitaria sono: il principio dell’azione preventiva, secondo il quale è necessario predisporre tutte le misure volte ad evitare i danni ambientali; il principio della correzione dei danni causati all’ambiente, con il conseguente obbligo della immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale; il principio chi inquina paga, in base al quale chi produce danni all’ambiente è tenuto al risarcimento della collettività ; il principio della precauzione, che impone a tutti coloro che svolgono attività potenzialmente dannose per l’ambiente, la ricerca dei rimedi atti a s congiurare tale evento.


Ambasciatore      |      Amentia


 
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