estratti catastali:  v. certificati, copie ed estratti catastali. 
 estratti dei libri dello  stato civile:  v. stato civile. 
 estratti di atti notarili:  consistono  nella  riproduzione parziale  del contenuto di un atto  notarile.  Gli estratti estratti devono  contenere, la data  del rilascio  ed  essere autenticatidal notaio  con  la sottoscri  zione,  il sigillo e la dichiarazione di conformità  all’originale  (art.  69, comma  3o, L.N.). 
 estratti e copie di atti soggetti a registrazione:  i notai,  gli ufficiali giudiziari,  i segretari o delegati  della  P.A.  e gli altri  pubblici  ufficiali,  i cancellieri  ed  i segretari possono  rilasciare  originali,  estratti estratti in termine fisso da  loro  formati  o autenticati solo  dopo  che gli stessi sono  stati  registrati, indicando gli estremi della  registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con  apposita attestazione da  loro  sottoscritta (art.  66, comma  1o, d.p.r.  26 aprile  1986, n. 131). Tale  disposizione  non  si applica:  a) agli originali,  copie  ed  estratti  di sentenze ed  altri  provvedimenti giurisdizionali, o di atti  formati  dagli ufficiali giudiziari  o dagli  uscieri,  che siano  rilasciati  per  la prosecuzione del giudizio;  b)  gli atti  richiesti  d’ufficio  ai fini di un  procedimento giurisdizionale; c) alle  copie  di atti  destinate alla  trascrizione o iscrizione nei registri  immobiliari;  d)  alle  copie  degli  atti  occorrenti per  l’approvazione o omologazione; e) alle  copie  di atti  che il pubblico  ufficiale  è  tenuto per legge a depositare presso  pubblici  uffici (art.  66, comma  2o, d.p.r.  n. 131 del 1986). In  tali  casi deve  essere  apposta sull’originale,  sulla copia  o sugli estratti rilasciati  prima  della  registrazione l’indicazione  dell’uso  (art.  66, comma  3o, d.p.r.  n. 131 del 1986). Ai  sensi  dell’art.  1, comma  3o, del d.p.r.  26 aprile  1986, n. 131, su richiesta  delle  parti  contraenti, dei loro  aventi  causa  o di coloro  nel cui interesse la registrazione è  stata  eseguita,  l’ufficio del registro rilascia  copia  delle  scritture  private,  delle  denuncie e degli  atti  formati all’estero  dei quali  è  ancora  in possesso  nonche´  delle  note  e delle  richieste di  registrazione di qualunque atto  pubblico  o privato.  Il rilascio  di copie  ad altre  persone può  avvenire  soltanto su autorizzazione del pretore competente. Mentre nel caso  di scritture  private  autenticate rilasciate  dal notaio  in originale  e registrate, è  pacifico  che sia competente a rilasciare copie  delle  stesse  l’ufficio del registro,  nel caso  di scritture  private autenticate da  notaio  e presso  costui  depositate, secondo  l’opinione dell’amministrazione finanziaria  (nota  7 gennaio  1976, n. 301264, della Direzione generale tasse  e imposte) è  competente al rilascio  di copie  anche l’ufficio del registro;  secondo  il parere del Consiglio  nazionale del notariato approvato in data  15 dicembre  1990, tale  competenza, nel caso  di scrittura privata  autenticata depositata presso  il notaio,  spetta  solo  al notaio  e non anche  all’Ufficio  del registro.   
 estratti e copie di documenti e di libri di commercio:  ai sensi  dell’art.  1, comma 1o, n. 5 del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666, il notaio  è  competente a rilasciare copie  od  estratti di documenti a lui esibiti  e di libri  e registri  commerciali. 		
			
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