omologazione della separazione  consensuale:  v. separazione  dei coniugi,  omologazione consensuale. 
 giudizio di omologazione:  è  il procedimento mediante il quale  il tribunale verifica l’adempimento delle  condizioni  stabilite  dalla  legge per  la costituzione della società  (art.  2330, comma  3o, c.c.). Il omologazione omologazione è  un  controllo di legittimità  e non di merito,  ma è  un  controllo sostanziale,  non  soltanto formale:  il tribunale non  si limita  a verificare  la regolarità  formale  e la completezza dell’ atto costitutivo  (v.),  oltre  che l’adempimento delle  condizioni  richieste  dall’art. 2329 c.c., ma verifica  anche  la validità  di ciascuna  clausola  dell’atto costitutivo. Il tribunale provvede  con  decreto, sentito  il p.m..  Il decreto è soggetto  al reclamo  davanti  alla  Corte  d’appello  entro  trenta giorni  dalla comunicazione (art.  2330, comma  4o, c.c.); il reclamo  può  essere  presentato anche  dal p.m.  (art.  740 c.p.c.). Il decreto del tribunale, come  anche  quello della  Corte  d’appello,  è  un  provvedimento pronunciato in Camera di Consiglio  (artt.  737 e ss. c.p.c.), esso  non  acquista  autorità  di cosa aggiudicata e non  impedisce  il successivo  riesame,  in sede  contenziosa, della validità  dell’atto  costitutivo  o delle  sue  singole  clausole.  Il decreto del tribunale di omologazione dell’atto  costitutivo  ordina  l’iscrizione  della  società  nel registro delle imprese  (v.) (art.  2330, comma  3o, c.c.). Il decreto che ordina l’iscrizione,  dopo  che questa  è  stata  eseguita,  non  è  più  impugnabile ne´ revocabile:  gli eventuali  vizi possono  essere  fatti  valere  solo  in sede contenziosa, in caso  di nullità  della  società  (cfr.  art.  2332 n. 3 e 6 c.c.). 		
			
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