Enciclopedia giuridica

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Atto costitutivo



atipicità dell’atto costitutivo: con tale termine la dottrina intende la mancanza di corrispondenza dei requisiti richiesti per individuare una s.p.a., oppure, in altri termini, l’impossibilità di identificazione e qualificazione della fattispecie contrattuale come s.p.a.. Si discute se tale atto costitutivo atto costitutivo di una s.p.a. possa considerarsi una vera e propria mancanza dell’atto costitutivo tale da provocare la nullità della società (art. 2332 n. 1). La maggioranza della dottrina ritiene che tale atipicità sia causa di nullità del contratto di società solo quando manchino i requisiti di identificazione previsti dai nn. 5 e 8 dell’art. 2332 c.c.: diversamente opinando verrebbe eluso il principio di tassatività stabilito dal predetto articolo.

contenuto dell’atto costitutivo: l’atto costitutivo è , nelle società di capitali, l’atto nel quale è manifestata la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale. Le disposizioni dell’atto costitutivo, insieme a quelle dello statuto, costituiscono il contratto di società . L’atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico (v.) e deve indicare (artt. 2328 e 2475 c.c.): 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci e, nelle s.p.a., i medesimi elementi identificativi dei promotori nonche´ il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno; 2) la denominazione e la sede della società e delle eventuali sedi secondarie; 3) l’oggetto sociale; 4) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) nelle s.p.a., il valore nominale, il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore (art. 2328, n. 5 c.c.); nelle s.r.l., le quote di conferimento di ciascun socio (art. 2475, n. 5 c.c.); 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) nelle s.p.a., la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori (art. 2328, n.8 c.c.); 9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società ; 10) il numero dei componenti e il collegio sindacale; 11) la durata della società ; 12) l’importo globale, almeno approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società. L’atto costitutivo delle società in accomandita per azioni deve indicare, oltre agli elementi sopra menzionati (art. 2464 c.c.), anche gli elementi identificativi dei soci accomandatari (art. 2465 c.c.). L’atto costitutivo di società cooperativa ha natura analoga a quello delle società di capitali. Esso contiene le indicazioni viste sopra ai nn. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, nonche´ le seguenti: 1) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l’eventuale responsabilità sussidiaria dei soci art. 2518 n. 4 c.c.); 2) la quota sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste (art. 2518 n. 5 c.c.); 3) le condizioni per l’ammissione dei soci e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti (art. 2518 n.7 c.c.); 4) le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci (art. 2518 n. 8 c.c.); 5) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili la percentuale massima di utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui (art. 2518 n. 9 c.c.); 6) le forme di convocazione dell’assemblea in quanto si deroghi alle disposizioni di legge. (art. 2518 n.10 c.c.).

deliberazioni modificative dell’atto costitutivo: indica ogni deliberazione assembleare che modifichi l’atto costitutivo di una società di capitali. Possono esservi due generi di deliberazioni modificative dell’atto costitutivo: a) la deliberazione di pattuizioni che sostituiscono quelle originarie, di contenuto diverso; b) la deliberazione che introduce clausole statutarie destinate ad aggiungersi alle pattuizioni originarie, senza che queste ultime vengono modificate. In questo secondo ordine di casi, la modificazione incide, anziche´ sul contenuto volontario, sul contenuto legale di contratto di società , implicando deroga alle norme dispositive di legge regolatrici dell’organizzazione e del funzionamento delle s.p.a.. Dette deliberazioni rientrano nel più generale concetto della modificazione statutaria, che identifica ogni modificazione del contenuto del contratto di società , sia dell’atto costitutivo che dello Statuto, quale che sia la fonte, pattizia o legislativa, della norma modificata. Le modificazioni dell’atto costitutivo richiedono una deliberazione assembleare adottate con le riforme dell’assemblea straordinaria. Non sono ammissibili modificazioni di fatto dell’atto costitutivo, ossia risultanti per implicito dal comportamento degli organi sociali (art. 2361 c.c.). Non sono neppure ammissibili deroghe eccezionali all’atto costitutivo: l’assemblea può apportare modificazioni, cioè sostituire le clausole originarie con altre di diverso contenuto, ma non derogarvi per singoli casi e lasciare operante la clausola originaria per ogni altro caso futuro. Non costituiscono modificazioni dell’atto costitutivo i cambiamenti della persona dei soci.

atto costitutivo della fondazione: v. fondazione, atto di atto costitutivo.

atto costitutivo dell’associazione: v. associazione, atto costitutivo dell’atto costitutivo.

mancanza dell’atto costitutivo: è causa di nullità dell’atto costitutivo di una società di capitali o di una cooperativa cui consegue la nullità della società , anche successivamente all’iscrizione di questa nell’ufficio del registro delle imprese, e, conseguentemente, il suo scioglimento. La dottrina più recente ritiene che si versi in quest’ipotesi anche se l’atto costitutivo è materialmente formato, ma non risulta voluto da coloro che vi risultano quali fondatori o non risulta ad essi riferibile. Non costituisce, invece, atto costitutivo atto costitutivo l’ipotesi in cui manchi un valido atto costitutivo.

nullità dell’atto costitutivo: l’atto costitutivo di una società di capitali e di una cooperativa è soggetto, per quanto riguarda le ipotesi di nullità e le conseguenze della declaratoria di queste, ad un regime diverso da quello stabilito in via generale per i contratti. Quest’ultimo si applica all’atto costitutivo non ancora registrato presso l’ufficio del registro delle imprese. Posteriormente a tale iscrizione la nullità può essere dichiarata solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 2332 c.c.: 1) mancanza dell’atto costitutivo; 2) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 3) inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 2330 c.c. relative al controllo preventivo; 4) illiceità e contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale; 5) mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione di società o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale; 6) inosservanza della disposizione di cui all’art. 2329, n. 2 c.c. relativo al versamento di tre decimi dei conferimenti in danaro presso un istituto di credito; 7) incapacità di tutti i soci fondatori; 8) mancanza della pluralità dei soci fondatori. Queste sono le uniche cause di nullità rilevabili dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese e importano lo scioglimento della stessa. La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. I soci sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono stati soddisfatti i creditori sociali. La nullità non può , tuttavia, essere dichiarata qualora la causa di essa sia stata eliminata per effetto di modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.

oggetti riservati dall’atto costitutivo all’assemblea: l’assemblea ordinaria di società capitali delibera, oltre che sulle materie indicate dal c.c. (art. 2364 c.c.) anche su quelle riservate alla sua competenza dall’atto costitutivo (art. 2364, n.4 c.c.). Si tratta di oggetti attinenti alla gestione della società che rientrano per legge nella competenza dell’organo amministrativo, ma vengono dall’atto costitutivo riservati alla competenza dell’assemblea. Alcuni autori ritengono che l’organo amministrativo possa devolvere all’assemblea materie di propria competenza senza limiti. Ev , poi, frequente nelle società di piccole e medie dimensioni la previsione di clausole che richiedono la deliberazione dell’assemblea per operazioni che superino un certo ammontare o per gli acquisti e le vendite immobiliari o, spesso, per tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione. Altri autori, invece, argomentando dall’art. 2394 c.c., ritengono che sussista una divisione dei poteri tra assemblea ed amministratori e l’esclusiva competenza di questi ultimi ad esercitare l’impresa sociale. Questi ultimi autori attribuiscono alle deliberazioni assembleari su altri oggetti attinenti la gestione della società , la qualità di pareri non vincolanti. Tale soluzione è pure accolta per quanto attiene agli altri oggetti riguardanti la gestione della società e sottoposti all’esame dell’assemblea dagli amministratori.


Atto chiaro      |      Atto di dotazione


 
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